NASpI: requisiti, durata, importo e come si calcola

NASpI, acronimo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, è l'indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il proprio impiego. Chi digita «naspi» su un motore di ricerca trova quasi sempre il portale INPS in cima ai risultati: una fonte autorevole, ma pensata per presentare la domanda, non per capire in anticipo quanto varrebbe la domanda prima di presentarla.
Questa pagina si concentra sul calcolo. Analizza chi ha diritto alla prestazione, come l'INPS determina l'importo mensile, la riduzione che si applica con il passare del tempo e per quanto dura l'indennità, con un esempio pratico che rende visibile il meccanismo invece di limitarsi a descriverlo in astratto.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce una consulenza legale per un caso specifico.
Che cos'è la NASpI e chi ne ha diritto
La NASpI ha sostituito i precedenti schemi ASpI e mini-ASpI in base al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. È riservata ai lavoratori dipendenti, con alcune esclusioni: i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni ne sono esclusi, e gli operai agricoli seguono una disciplina distinta prevista da una normativa precedente (art. 2, D.Lgs. 22/2015).
Il presupposto centrale è la perdita involontaria dell'impiego: un licenziamento, la mancata proroga o rinnovo di un contratto, oppure un ristretto numero di ipotesi di dimissioni che la legge equipara al licenziamento. Si tratta delle dimissioni per giusta causa, quando è la condotta del datore di lavoro a costringere all'uscita, e della risoluzione consensuale raggiunta tramite la procedura conciliativa dell'art. 7, L. 604/1966 (art. 3, comma 2, D.Lgs. 22/2015).
Requisiti: le due condizioni rimaste e quella che non c'è più
Due condizioni si applicano congiuntamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 22/2015. In primo luogo, occorre trovarsi in un riconosciuto stato di disoccupazione, il che in pratica significa registrare tale stato presso i servizi per l'impiego. In secondo luogo, servono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Un terzo requisito esisteva nel testo originario del 2015: 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione. Quel requisito è stato rimosso da una successiva modifica, il comma 1-bis dello stesso articolo, che stabilisce espressamente che «cessa di applicarsi» per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 in avanti. Una pagina che elenca ancora la regola dei 30 giorni come attuale descrive una norma che ha smesso di applicarsi nel 2022, una correzione utile perché quella regola continua a circolare ampiamente sia su siti italiani sia su siti in lingua inglese.
La registrazione dello stato di disoccupazione è un adempimento amministrativo distinto dalla presentazione della domanda di NASpI vera e propria, normalmente effettuato online tramite il sistema dei centri per l'impiego, ed è opportuno completarlo tempestivamente perché la domanda di NASpI dipende da esso. Perdere di vista questo passaggio è uno dei motivi più comuni di ritardo nella domanda, anche quando il lavoratore ha pienamente diritto alla prestazione nel merito.
La regola 2025 per le dimissioni seguite da un successivo licenziamento
Una condizione più recente, il comma 1-bis (lettera c-bis) dell'art. 3, riguarda una sequenza specifica: dimettersi volontariamente da un rapporto a tempo indeterminato e poi perdere involontariamente un impiego successivo, cercando di richiedere la NASpI su quella seconda perdita. Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, un lavoratore in questa situazione deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra le dimissioni precedenti e la successiva cessazione involontaria.
La regola si applica solo se le dimissioni precedenti sono avvenute nei 12 mesi antecedenti la perdita involontaria dell'impiego per cui si presenta la domanda. Non si applica alle dimissioni per giusta causa, a un'uscita conciliata ai sensi dell'art. 7, L. 604/1966, né a una dimissione tutelata dalle norme su maternità e paternità di cui all'art. 55, D.Lgs. 151/2001. Lo scopo è impedire che un lavoratore si dimetta strategicamente da un impiego stabile, accetti un breve lavoro involontario altrove, e usi quel secondo, breve impiego per sbloccare la NASpI sulla base delle dimissioni stesse.
Quanto spetta: la formula 75% e 25%
L'art. 4, comma 1, D.Lgs. 22/2015 fissa il punto di partenza in una retribuzione mensile di riferimento media: la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione in quel periodo, moltiplicata per 4,33 (il numero medio di settimane in un mese).
Da quella retribuzione mensile media, il comma 2 applica una formula a due livelli. Se la retribuzione è pari o inferiore a una soglia fissata ogni anno e rivalutata in base ai dati ISTAT sull'inflazione, la NASpI equivale al 75% della retribuzione. Se la retribuzione supera la soglia, la NASpI equivale al 75% della soglia più il 25% della parte eccedente, e il risultato non può comunque superare un massimale annuo, anch'esso rivalutato ogni gennaio.
| Anno | Soglia | Massimale |
|---|---|---|
| 2025 | 1.436,61 euro | 1.562,82 euro |
| 2026 | 1.456,72 euro | 1.584,70 euro |
Queste cifre cambiano ogni gennaio in base ai dati ISTAT sui prezzi, quindi una pagina che indica un importo di NASpI senza specificare l'anno è già superata. I valori 2026 riportati sopra sono stati verificati il 20 luglio 2026 rispetto alla circolare INPS numero 4 del 28 gennaio 2026, che ha fissato i valori per il 2026.
Esempio pratico: il calcolo dell'importo mensile
Prendiamo un lavoratore la cui retribuzione mensile di riferimento media, calcolata secondo quanto richiesto dall'art. 4, è pari a 1.800 euro. Questa cifra supera la soglia 2026 di 1.456,72 euro, quindi si applica la formula a due livelli anziché il 75% fisso.
Il 75% della soglia di 1.456,72 euro è 1.092,54 euro. L'importo eccedente la soglia è 1.800 meno 1.456,72, cioè 343,28 euro, e il 25% di quella cifra è 85,82 euro. Sommando le due componenti, 1.092,54 più 85,82 dà 1.178,36 euro al mese, ben al di sotto del massimale di 1.584,70 euro, che quindi non riduce ulteriormente l'importo.
Quella cifra di 1.178,36 euro è l'importo mensile iniziale, prima della riduzione descritta nel paragrafo seguente. Nella pratica, la maggior parte dei beneficiari si colloca in questa fascia intermedia: il 75% fisso si applica solo sotto la soglia, e il massimale incide solo per retribuzioni ben superiori a essa.
Decalage: perché l'importo si riduce nel tempo
L'art. 4, comma 3 riduce l'importo mensile del 3% ogni mese, a partire dal primo giorno del sesto mese di erogazione per la maggior parte dei beneficiari, oppure dal primo giorno dell'ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda. La riduzione è composta: ogni mensilità è inferiore del 3% rispetto alla mensilità precedente, non del 3% rispetto all'importo originario.
Applicata all'esempio di 1.178,36 euro sopra, la riduzione appare così per un beneficiario under 55:
| Mese di NASpI | Importo mensile |
|---|---|
| Da 1 a 5 | 1.178,36 euro |
| 6 | 1.143,01 euro |
| 7 | 1.108,72 euro |
| 8 | 1.075,46 euro |
| 9 | 1.043,19 euro |
| 10 | 1.011,90 euro |
La riduzione prosegue per tutta la durata della prestazione. Un beneficiario che ha compiuto 55 anni alla data della domanda ottiene due mesi in più all'importo pieno prima che scatti la stessa riduzione mensile del 3%.
Durata: per quanti mesi spetta la prestazione
L'art. 5 fissa la durata in un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione conteggiate nei quattro anni precedenti la cessazione. Poiché viene sempre conteggiata al massimo la storia contributiva di quattro anni, e quattro anni corrispondono a 208 settimane, la durata massima possibile è di 104 settimane, cioè 24 mesi.
Un lavoratore che, ad esempio, ha 160 settimane di contribuzione nella finestra di quattro anni rilevante, poco più di tre anni di impiego distribuiti in quel periodo, riceverebbe la NASpI per 80 settimane, circa 18 mesi e mezzo, prima che i pagamenti si interrompano del tutto, indipendentemente da quanto il decalage abbia già ridotto l'importo mensile a quel punto.
Il termine di 68 giorni
L'art. 6 impone di presentare la domanda online all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. La NASpI è dovuta a partire dall'ottavo giorno dopo la cessazione oppure, se la domanda è presentata dopo quell'ottavo giorno, dal giorno successivo alla presentazione della domanda, senza retroattività.
Presentare la domanda oltre il termine di 68 giorni comporta generalmente la decadenza dal diritto alla prestazione per quella cessazione, quindi va trattato come un termine fisso e non come un'indicazione di massima. Presentare la domanda tempestivamente entro il termine evita inoltre di perdere giorni di pagamento nell'intervallo tra la cessazione del rapporto e la presentazione della domanda.
La NASpI non si rinnova automaticamente una volta esaurita, e non riprende automaticamente se un nuovo impiego di breve durata termina a sua volta. Ogni nuovo periodo di disoccupazione richiede una domanda propria, verificata di nuovo rispetto ai requisiti sopra descritti sulla base della posizione contributiva valida a quella data successiva, ed è uno dei motivi per cui i requisiti delle 13 settimane e dello stato di disoccupazione contano ogni volta, non solo la prima.
Due esempi: una retribuzione più bassa e una più alta
La formula a due livelli si comporta in modo diverso a seconda di dove si colloca la retribuzione mensile media rispetto alla soglia 2026 di 1.456,72 euro. Vale la pena vedere entrambi i lati di quella linea affiancati.
Un lavoratore con una retribuzione mensile di riferimento media di 1.200 euro si colloca sotto la soglia, quindi la NASpI è semplicemente il 75% di quella retribuzione: 900,00 euro al mese, prima del decalage descritto sopra. Un lavoratore con una retribuzione mensile di riferimento media di 2.600 euro si colloca ben sopra la soglia, quindi la NASpI è pari al 75% di 1.456,72 euro (1.092,54 euro) più il 25% dell'importo eccedente la soglia, che è 2.600 meno 1.456,72, cioè 1.143,28 euro; il 25% di quella cifra è 285,82 euro. Il totale è 1.092,54 più 285,82, cioè 1.378,36 euro al mese, ancora sotto il massimale di 1.584,70 euro.
Solo un lavoratore la cui cifra calcolata supererebbe altrimenti 1.584,70 euro è interessato dal massimale. Nella pratica ciò richiede una retribuzione mensile media piuttosto elevata, perché l'aliquota marginale del 25% oltre la soglia fa sì che il massimale venga raggiunto solo con una retribuzione annua ben oltre le sei cifre.
Le settimane di contribuzione già utilizzate non si contano due volte
L'art. 5 esclude inoltre dal calcolo della durata le settimane di contribuzione che hanno già dato origine a una precedente prestazione di disoccupazione. Se parte della storia contributiva dei quattro anni è già stata utilizzata per sostenere una precedente domanda di NASpI o di una prestazione precedente, quelle settimane non vengono conteggiate di nuovo ai fini della durata di una nuova domanda.
Questo riguarda chi ha già richiesto indennità di disoccupazione più di una volta nella stessa finestra di quattro anni. L'effetto pratico è che la durata si basa sulla contribuzione non ancora utilizzata, non semplicemente sul numero grezzo di settimane lavorate.
Se ti dimetti invece di essere licenziato
Dimissioni ordinarie, senza giusta causa e al di fuori della procedura dell'art. 7, L. 604/1966, non danno diritto alla NASpI, perché la prestazione presuppone una disoccupazione involontaria. Questo sorprende molti lavoratori che presumono che qualsiasi cessazione del rapporto dia diritto alla prestazione.
Ciò che non cambia è il TFR. Il TFR matura ogni anno di impiego ed è dovuto ogniqualvolta il rapporto termina, per qualsiasi motivo, incluse le dimissioni ordinarie. Consulta la nostra pagina sul TFR italiano per capire come si calcola questa somma distinta e non collegata.
Cosa questa pagina non stabilisce
È l'INPS a determinare in via esclusiva l'ammissibilità e l'importo esatto per ogni singola domanda, sulla base della posizione contributiva in suo possesso e delle circostanze specifiche della cessazione. Le formule e le cifre sopra riportate permettono di costruire una stima realistica prima di presentare domanda; non sostituiscono la determinazione dell'INPS una volta presentata la domanda.
Per il quadro più ampio del diritto italiano trattato su questo sito, consulta il nostro hub sull'Italia.
Domande frequenti
Serve aver lavorato 30 giorni nell'ultimo anno per avere diritto alla NASpI?
No. Quel requisito, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione, era previsto dal testo originario del 2015 dell'art. 3, D.Lgs. 22/2015, ma una successiva modifica (comma 1-bis) lo ha rimosso per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 in avanti. Diverse guide online meno recenti non hanno ancora recepito la modifica. Oggi i requisiti sono lo stato di disoccupazione involontaria più almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti.
Quanto NASpI riceverò effettivamente?
Dipende dalla retribuzione mensile di riferimento media degli ultimi quattro anni. Se questa retribuzione è pari o inferiore alla soglia annuale (1.456,72 euro per il 2026), la NASpI è pari al 75% di essa. Sopra la soglia, la NASpI è pari al 75% della soglia più il 25% della parte eccedente, entro il massimale annuo (1.584,70 euro per il 2026). L'INPS calcola e conferma la cifra esatta al momento dell'istruttoria della domanda.
Perché il mio importo NASpI diminuisce ogni mese?
A partire dal sesto mese di erogazione (l'ottavo se hai compiuto 55 anni alla data della domanda), l'INPS riduce l'importo mensile del 3% per ogni mese aggiuntivo di fruizione. Questa riduzione, detta decalage, è prevista dalla legge all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015 per incentivare il rientro al lavoro. Non è un errore nel tuo pagamento.
Posso ottenere la NASpI se mi dimetto?
In genere no, perché la NASpI presuppone una disoccupazione involontaria. Le eccezioni riconosciute sono le dimissioni per giusta causa (una grave violazione da parte del datore di lavoro) e l'uscita tramite la procedura conciliativa dell'art. 7, L. 604/1966. Dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI per quella cessazione.
Cosa succede se mi sono dimesso da un lavoro e poi perdo involontariamente un impiego successivo?
Dal 1° gennaio 2025, se ti sei dimesso volontariamente da un rapporto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la perdita involontaria dell'impiego per cui presenti domanda, devi aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra quelle dimissioni e la cessazione involontaria. Questa regola antiabuso non si applica alle dimissioni per giusta causa, a un'uscita conciliata ai sensi dell'art. 7, L. 604/1966, né ad alcune dimissioni legate a maternità e paternità.
Per quanto tempo posso percepire la NASpI?
Per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione conteggiate nei quattro anni precedenti la cessazione, con un massimo di 24 mesi (104 settimane), perché viene conteggiata al massimo la storia contributiva di quattro anni.
Qual è il termine per presentare la domanda di NASpI?
68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 6, D.Lgs. 22/2015), da presentare online (domanda telematica) tramite l'INPS. Si tratta di un termine di decadenza: una domanda presentata oltre il 68° giorno viene generalmente respinta integralmente anziché pagata con un importo ridotto. Anche entro il termine, presentare la domanda in ritardo comporta una perdita economica, perché la prestazione decorre dal giorno successivo alla domanda anziché dall'ottavo giorno dopo la cessazione.
Il TFR si somma alla NASpI?
Sì. Il TFR è un diritto distinto, dovuto ogniqualvolta il rapporto di lavoro termina per qualsiasi motivo, mentre la NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione dovuta solo in caso di perdita involontaria dell'impiego che soddisfi i requisiti contributivi. Consulta la nostra pagina sul [TFR italiano](/it/italy/employment-law/severance-pay/).
Fonti e riferimenti
- art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, Destinatari(normattiva.it).gov
- art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, Requisiti(normattiva.it).gov
- art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, Calcolo e misura(normattiva.it).gov
- art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, Durata(normattiva.it).gov
- art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, Domanda e decorrenza della prestazione(normattiva.it).gov
- INPS, NASpI: indennità mensile di disoccupazione (scheda informativa)(inps.it).gov
- INPS, Cos'è e come funziona la NASpI(inps.it).gov
- INPS, Circolare numero 4 del 28-01-2026 (importi 2026)(inps.it).gov
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, NASpI, nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego(lavoro.gov.it).gov
- ISTAT, Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie(istat.it).gov