Licenziamento Illegittimo: nullo, inefficace, ingiustificato e come impugnarlo

«Licenziamento illegittimo» è un'etichetta più ampia di quanto sembri. Un licenziamento può essere illegittimo in diversi modi distinti, e quale di essi si applica decide se il lavoratore possa riavere il proprio posto di lavoro, ricevere un'indennità economica, o entrambe le cose.
La nostra pagina di riferimento illustra per intero le tre cause legittime di licenziamento e i due regimi in base alla data di assunzione: licenziamento in Italia. Questa pagina approfondisce cosa rende davvero illegittimo un licenziamento, come viene stabilito il rimedio una volta accertata l'illegittimità, e i meccanismi per impugnarlo. Per la procedura disciplinare che un licenziamento per giusta causa deve seguire, consulta licenziamento per giusta causa.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce una consulenza legale per un caso specifico.
Tre modi in cui un licenziamento può essere illegittimo
Non ogni licenziamento illegittimo lo è per lo stesso motivo, e l'etichetta conta perché da essa dipende il rimedio.
Nullo. Un licenziamento è nullo quando è discriminatorio (art. 3, L. 108/1990, che richiama l'art. 4, L. 604/1966 e l'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori), ritorsivo, intimato in coincidenza con il matrimonio o con il congedo di maternità o paternità tutelato, oppure rientra comunque in un caso di nullità previsto dalla legge. Un licenziamento nullo non produce alcun effetto giuridico, qualunque sia il motivo formalmente indicato dal datore di lavoro, e comporta le stesse conseguenze indipendentemente dalla dimensione dell'azienda.
Inefficace. L'esempio più chiaro è il licenziamento comunicato solo oralmente. L'art. 2, L. 604/1966 richiede che il licenziamento sia comunicato per iscritto e che ne indichi i motivi; un licenziamento che non rispetta l'uno o l'altro requisito è inefficace già solo per questo, ed entrambi i regimi lo trattano, ai fini del rimedio, allo stesso modo di un licenziamento nullo.
Ingiustificato. È la categoria più diffusa nella pratica: un licenziamento comunicato correttamente e fondato formalmente su una causa reale, ma in cui il giudice accerta che la giusta causa o il giustificato motivo non risultano effettivamente provati sui fatti. È questa la categoria a cui si applica la forbice di indennità stabilita dal giudice, non una formula fissa, descritta più avanti.
| Categoria | Cosa significa | Rimedio ordinario |
|---|---|---|
| Nullo | Discriminatorio, ritorsivo, o altro caso di nullità previsto dalla legge | Reintegrazione, più almeno 5 mensilità, senza limite massimo, a prescindere da dimensione o data di assunzione |
| Inefficace | Il più delle volte un licenziamento comunicato oralmente, o privo dei motivi richiesti | Uguale a nullo |
| Ingiustificato, condotta dimostrata mai avvenuta | Il fatto alla base di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa viene direttamente smentito in giudizio | Reintegrazione, più un'indennità limitata a 12 mensilità |
| Ingiustificato, ragione economica dimostrata mai esistita (dalla sentenza della Corte Cost. n. 128/2024) | La ragione di giustificato motivo oggettivo dichiarata viene direttamente smentita in giudizio | Reintegrazione, più un'indennità limitata a 12 mensilità |
| Ingiustificato, caso ordinario | La causa esisteva in qualche forma ma il licenziamento viene comunque ritenuto ingiustificato nel complesso | Indennità stabilita dal giudice entro la forbice applicabile, nessuna reintegrazione |
L'indennità è stabilita dal giudice, mai con una formula per anno
Questo è il punto che più merita di essere colto correttamente, perché una fonte non aggiornata continua a esporlo in modo sbagliato. Il testo originario dell'art. 3, D.Lgs. 23/2015 fissava l'indennità per un licenziamento ingiustificato ordinario soggetto al Jobs Act in due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale proprio quella formula con la sentenza n. 194/2018 (26 settembre, 8 novembre 2018).
Da quella pronuncia, è il giudice a stabilire la cifra entro una forbice di legge, attualmente tra 6 e 36 mensilità, valutando anzianità, dimensioni dell'azienda, numero di dipendenti e condotta di entrambe le parti. La forbice era originariamente tra 4 e 24 mensilità nel testo del 2015; il Decreto Dignità l'ha innalzata a 6 e 36 mensilità nel 2018. Nessuna formula calcola una cifra specifica a partire dai soli anni di servizio, e non funziona più così dal novembre 2018.
Presso i datori di lavoro più piccoli, sotto la soglia dimensionale fissata dall'art. 18, comma 8 dello Statuto, gli importi del Jobs Act sono dimezzati ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 23/2015. Fino al 2025, quella cifra dimezzata era inoltre soggetta a un tetto fisso di sei mensilità in ogni caso. La sentenza della Corte Cost. n. 118/2025 (23 giugno, 21 luglio 2025) ha dichiarato incostituzionale quel tetto fisso, lasciando in vigore il dimezzamento in sé ma rimuovendo il tetto fisso che vi si sovrapponeva.
Due sentenze del 2024-2025 che hanno ampliato la reintegrazione e il termine
La sentenza della Corte Cost. n. 128/2024 (4 giugno, 16 luglio 2024) ha affrontato una lacuna tra le due categorie di licenziamento che possono dare luogo alla reintegrazione. Il percorso dell'insussistenza del fatto contestato, la reintegrazione quando il giudice accerta che la condotta addebitata al lavoratore è stata direttamente smentita, si applicava in precedenza in modo chiaro solo ai licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e giusta causa. La Corte Costituzionale ha esteso lo stesso percorso ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quando la ragione economica indicata dal datore di lavoro per sopprimere il ruolo viene dimostrata in giudizio come mai realmente esistita.
La sentenza della Corte Cost. n. 111/2025 (11 giugno, 18 luglio 2025) ha affrontato l'ordinario termine di impugnazione di 60 giorni. Quando il lavoratore era incapace di intendere o di volere, cioè incapace di comprendere o di esercitare la propria volontà, al momento della ricezione del licenziamento o durante la stessa finestra dei 60 giorni, il requisito ordinario di impugnare entro 60 giorni non si applica. L'impugnazione resta invece tempestiva entro un termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione del licenziamento, effettuata depositando un ricorso, anche cautelare, oppure notificando alla controparte una richiesta di conciliazione o arbitrato.
Come funziona davvero l'impugnazione, passo per passo
Primo passaggio: 60 giorni, per iscritto. Dalla ricezione del licenziamento scritto, il lavoratore ha 60 giorni per impugnarlo. È sufficiente qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purché renda chiara l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento. Nella pratica si tratta di solito di una raccomandata A/R, una PEC, o una lettera inviata tramite un avvocato o un sindacato, indirizzata al datore di lavoro.
Secondo passaggio: ulteriori 180 giorni, depositando ricorso o avviando la conciliazione. Il primo passaggio resta efficace solo se, entro ulteriori 180 giorni, il lavoratore deposita ricorso al tribunale, sezione lavoro, oppure notifica al datore di lavoro una richiesta di avviare la conciliazione o l'arbitrato. Se la conciliazione viene rifiutata o non porta a un accordo, si applicano ulteriori 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale.
Il mancato rispetto di uno dei due termini fa decadere il diritto di impugnazione, per quanto solida possa essere la pretesa sottostante. Il termine di 60 giorni decorre dall'effettiva ricezione del licenziamento scritto, non da quando il lavoratore trova il tempo di chiedere consulenza, ed è per questo che la prima, più semplice contestazione scritta conta più di quanto sembri.
Tre scenari pratici
Un licenziamento intimato in coincidenza con un matrimonio
Una lavoratrice viene licenziata due settimane dopo aver comunicato al datore di lavoro il proprio prossimo matrimonio, con una lettera che indica una generica riorganizzazione. Ai sensi dell'art. 3, L. 108/1990, un licenziamento determinato da ragioni discriminatorie è nullo indipendentemente dal motivo formalmente dichiarato, e comporta le conseguenze dell'art. 18 qualunque sia la dimensione del datore di lavoro. Il rimedio è la reintegrazione più un'indennità di almeno 5 mensilità, senza limite massimo, e non conta se sia stata assunta prima o dopo il 7 marzo 2015.
Un ruolo mai realmente soppresso
Un lavoratore soggetto al Jobs Act, assunto nel 2021, viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, con il datore di lavoro che dichiara la chiusura del reparto. In giudizio, il lavoratore dimostra che il reparto ha continuato a operare senza modifiche e che un nuovo assunto ha svolto in gran parte gli stessi compiti nel giro di poche settimane. Prima della sentenza della Corte Cost. n. 128/2024, questo tipo di fattispecie per un licenziamento oggettivo restava fuori dal ristretto percorso della reintegrazione. Da quella sentenza, il giudice può accertare che la ragione economica dichiarata non è mai esistita e ordinare la reintegrazione, più un'indennità risarcitoria limitata a 12 mensilità, sulla stessa logica di insussistenza in precedenza riservata ai casi di giustificato motivo soggettivo e giusta causa.
Un lavoratore impossibilitato ad agire entro 60 giorni
Un lavoratore viene ricoverato in ospedale e un perito nominato dal tribunale accerta che è stato incapace di intendere o di volere per diverse settimane, comprendenti sia la data in cui gli è stata consegnata la lettera di licenziamento sia il mese successivo. Nessuna impugnazione scritta viene inviata entro l'ordinario termine di 60 giorni. Ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 111/2025, il requisito ordinario dei 60 giorni non si applica a questo lavoratore per quel periodo, e l'impugnazione resta tempestiva purché venga proposta, con ricorso oppure con una richiesta di conciliazione o arbitrato, entro un termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione del licenziamento.
Il TFR e il preavviso restano distinti dalla questione dell'illegittimità
Qualunque categoria riguardi un licenziamento, il trattamento di fine rapporto resta comunque dovuto, poiché è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2120 c.c. e non dipende dalla legittimità o meno del licenziamento. Consulta TFR, il trattamento di fine rapporto italiano per capire come funziona quel calcolo, e licenziamento in Italia per la tabella completa delle cause, dei regimi in base alla data di assunzione e dei rimedi.
Domande frequenti
Cosa significa licenziamento illegittimo?
È un'etichetta ampia che copre diversi modi distinti in cui un licenziamento può essere illegittimo: nullo (il più delle volte discriminatorio), inefficace (il più delle volte un licenziamento orale), e ingiustificato (quando la causa dichiarata non risulta provata sui fatti). Ciascuno comporta un rimedio diverso.
La formula di due mensilità per anno di servizio è ancora usata per calcolare l'indennità?
No. Quella formula, prevista dal testo originario dell'art. 3, D.Lgs. 23/2015, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018. Oggi è il giudice a stabilire l'indennità entro una forbice tra 6 e 36 mensilità, non con un calcolo per anno di servizio.
Posso riavere il mio posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo?
La reintegrazione si applica ai licenziamenti discriminatori o nulli, ai licenziamenti comunicati solo oralmente e, dalla sentenza della Corte Cost. n. 128/2024, ai casi in cui la condotta o la ragione economica su cui si è basato il datore di lavoro vengono dimostrate in giudizio come mai esistite. Un licenziamento ingiustificato ordinario comporta invece un'indennità economica.
Quanto tempo ho per impugnare un licenziamento in Italia?
Si applicano due termini in sequenza ai sensi dell'art. 6, L. 604/1966: 60 giorni dalla ricezione del licenziamento scritto per impugnarlo con qualsiasi forma scritta, poi ulteriori 180 giorni per depositare ricorso al tribunale o avviare la conciliazione. Una sentenza del 2025 estende il primo termine a un totale di 240 giorni per il lavoratore che era incapace nel periodo rilevante.
La dimensione dell'azienda cambia quanto posso ottenere dopo un licenziamento illegittimo?
Per un licenziamento Jobs Act, i datori di lavoro sotto la soglia dimensionale dell'art. 18, comma 8 dello Statuto hanno l'indennità dimezzata ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 23/2015. Dalla sentenza della Corte Cost. n. 118/2025, quella cifra dimezzata non è più soggetta al tetto fisso di sei mensilità.
Cosa conta come impugnazione scritta valida di un licenziamento?
Qualsiasi atto scritto che renda chiara l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento, inviato entro 60 giorni dalla sua ricezione. Una raccomandata A/R, una PEC o una lettera tramite un avvocato o un sindacato sono tutte valide; non esiste una forma prescritta oltre alla forma scritta.
Ricevo comunque il mio TFR se il mio licenziamento viene dichiarato illegittimo?
Sì. Il trattamento di fine rapporto è dovuto in ogni caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2120 c.c., indipendentemente dal fatto che il licenziamento venga poi ritenuto legittimo, nullo o ingiustificato.
Qual è la differenza tra un licenziamento nullo e uno ingiustificato?
Un licenziamento nullo, il più delle volte discriminatorio, non produce alcun effetto giuridico e comporta sempre la reintegrazione più almeno 5 mensilità. Un licenziamento ingiustificato è stato comunicato correttamente su una causa formalmente reale, ma la causa non risulta provata sui fatti, e comporta ordinariamente un'indennità economica anziché la reintegrazione.
Fonti e riferimenti
- art. 2119 c.c., Recesso per giusta causa (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 3, L. 11 maggio 1990, n. 108, licenziamento discriminatorio (nullità indipendente dal numero dei dipendenti)(normattiva.it).gov
- art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604, impugnazione del licenziamento (con l'annotazione della sentenza della Corte Cost. n. 111/2025)(normattiva.it).gov
- art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo(normattiva.it).gov
- art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale(normattiva.it).gov
- art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (con le annotazioni delle sentenze della Corte Cost. n. 194/2018 e n. 128/2024)(normattiva.it).gov
- art. 9, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, piccole imprese e organizzazioni di tendenza (con l'annotazione della sentenza della Corte Cost. n. 118/2025)(normattiva.it).gov
- Corte Cost., sent. 26 settembre, 8 novembre 2018, n. 194, illegittimità della formula «due mensilità per anno di servizio»(normattiva.it).gov
- Corte Cost., sent. 4 giugno, 16 luglio 2024, n. 128, estensione della reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente(normattiva.it).gov
- Corte Cost., sent. 11 giugno, 18 luglio 2025, n. 111, estensione del termine di impugnazione per incapacità del lavoratore(normattiva.it).gov