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Licenziamento Illegittimo: nullo, inefficace, ingiustificato e come impugnarlo

Verificato in modo indipendenteDi Redazione di Recording Law13 min di lettura

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Licenziamento Illegittimo: nullo, inefficace, ingiustificato e come impugnarlo

Domande frequenti

Cosa significa licenziamento illegittimo?

È un'etichetta ampia che copre diversi modi distinti in cui un licenziamento può essere illegittimo: nullo (il più delle volte discriminatorio), inefficace (il più delle volte un licenziamento orale), e ingiustificato (quando la causa dichiarata non risulta provata sui fatti). Ciascuno comporta un rimedio diverso.

La formula di due mensilità per anno di servizio è ancora usata per calcolare l'indennità?

No. Quella formula, prevista dal testo originario dell'art. 3, D.Lgs. 23/2015, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018. Oggi è il giudice a stabilire l'indennità entro una forbice tra 6 e 36 mensilità, non con un calcolo per anno di servizio.

Posso riavere il mio posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo?

La reintegrazione si applica ai licenziamenti discriminatori o nulli, ai licenziamenti comunicati solo oralmente e, dalla sentenza della Corte Cost. n. 128/2024, ai casi in cui la condotta o la ragione economica su cui si è basato il datore di lavoro vengono dimostrate in giudizio come mai esistite. Un licenziamento ingiustificato ordinario comporta invece un'indennità economica.

Quanto tempo ho per impugnare un licenziamento in Italia?

Si applicano due termini in sequenza ai sensi dell'art. 6, L. 604/1966: 60 giorni dalla ricezione del licenziamento scritto per impugnarlo con qualsiasi forma scritta, poi ulteriori 180 giorni per depositare ricorso al tribunale o avviare la conciliazione. Una sentenza del 2025 estende il primo termine a un totale di 240 giorni per il lavoratore che era incapace nel periodo rilevante.

La dimensione dell'azienda cambia quanto posso ottenere dopo un licenziamento illegittimo?

Per un licenziamento Jobs Act, i datori di lavoro sotto la soglia dimensionale dell'art. 18, comma 8 dello Statuto hanno l'indennità dimezzata ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 23/2015. Dalla sentenza della Corte Cost. n. 118/2025, quella cifra dimezzata non è più soggetta al tetto fisso di sei mensilità.

Cosa conta come impugnazione scritta valida di un licenziamento?

Qualsiasi atto scritto che renda chiara l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento, inviato entro 60 giorni dalla sua ricezione. Una raccomandata A/R, una PEC o una lettera tramite un avvocato o un sindacato sono tutte valide; non esiste una forma prescritta oltre alla forma scritta.

Ricevo comunque il mio TFR se il mio licenziamento viene dichiarato illegittimo?

Sì. Il trattamento di fine rapporto è dovuto in ogni caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2120 c.c., indipendentemente dal fatto che il licenziamento venga poi ritenuto legittimo, nullo o ingiustificato.

Qual è la differenza tra un licenziamento nullo e uno ingiustificato?

Un licenziamento nullo, il più delle volte discriminatorio, non produce alcun effetto giuridico e comporta sempre la reintegrazione più almeno 5 mensilità. Un licenziamento ingiustificato è stato comunicato correttamente su una causa formalmente reale, ma la causa non risulta provata sui fatti, e comporta ordinariamente un'indennità economica anziché la reintegrazione.

Aggiornamenti

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Fonti e riferimenti

  1. art. 2119 c.c., Recesso per giusta causa (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  2. art. 3, L. 11 maggio 1990, n. 108, licenziamento discriminatorio (nullità indipendente dal numero dei dipendenti)(normattiva.it).gov
  3. art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604, impugnazione del licenziamento (con l'annotazione della sentenza della Corte Cost. n. 111/2025)(normattiva.it).gov
  4. art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo(normattiva.it).gov
  5. art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale(normattiva.it).gov
  6. art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (con le annotazioni delle sentenze della Corte Cost. n. 194/2018 e n. 128/2024)(normattiva.it).gov
  7. art. 9, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, piccole imprese e organizzazioni di tendenza (con l'annotazione della sentenza della Corte Cost. n. 118/2025)(normattiva.it).gov
  8. Corte Cost., sent. 26 settembre, 8 novembre 2018, n. 194, illegittimità della formula «due mensilità per anno di servizio»(normattiva.it).gov
  9. Corte Cost., sent. 4 giugno, 16 luglio 2024, n. 128, estensione della reintegrazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente(normattiva.it).gov
  10. Corte Cost., sent. 11 giugno, 18 luglio 2025, n. 111, estensione del termine di impugnazione per incapacità del lavoratore(normattiva.it).gov
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