EnglishItaliano
Italy flag

Italy

Licenziamento in Italia: cause, procedura e cosa può contestare il lavoratore

Verificato in modo indipendenteDi Redazione di Recording Law15 min di lettura

Independently fact-checked against primary sources (last audited 20 luglio 2026). · 13 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

Licenziamento in Italia: cause, procedura e cosa può contestare il lavoratore

Domande frequenti

Qual è la differenza tra giusta causa e giustificato motivo in Italia?

La giusta causa (art. 2119 c.c.) è una condotta talmente grave che il rapporto di lavoro non può proseguire nemmeno provvisoriamente, e consente al datore di lavoro di licenziare senza alcun periodo di preavviso. Il giustificato motivo soggettivo e oggettivo, entrambi previsti dall'art. 3, L. 604/1966, sono cause meno gravi legate alla condotta del lavoratore o alle esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, ed entrambi richiedono il preavviso.

Quanto indennizzo posso ottenere per un licenziamento illegittimo in Italia?

Non esiste una cifra garantita. Per la maggior parte dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, il giudice stabilisce l'indennità entro una forbice tra 6 e 36 mensilità, valutando anzianità, dimensioni dell'azienda e condotta, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima nel 2018 la precedente formula fissa. I lavoratori assunti prima di quella data rientrano in una forbice strutturata diversamente ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

La formula di due mensilità per ogni anno di servizio è ancora in vigore?

No. Quella formula, prevista dal testo originario dell'art. 3, D.Lgs. 23/2015, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018. Qualsiasi fonte che la applichi ancora descrive una regola che non è più in vigore dal novembre 2018.

Quanto tempo ho per impugnare un licenziamento in Italia?

Si applicano due termini in sequenza. Devi impugnare per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6, L. 604/1966, e poi, fatto questo, depositare ricorso al tribunale o avviare la conciliazione entro ulteriori 180 giorni. Il mancato rispetto di uno dei due passaggi fa decadere l'impugnazione.

Posso riavere il mio posto di lavoro se vengo licenziato in Italia?

La reintegrazione è riservata a situazioni specifiche: licenziamenti discriminatori o nulli, e casi in cui il tribunale accerta che la condotta su cui si è basato il datore di lavoro non si è mai verificata realmente. Non è il rimedio ordinario per un licenziamento che il giudice ritiene semplicemente non adeguatamente giustificato, che comporta invece un'indennità economica.

Il mio datore di lavoro deve indicare un motivo per licenziarmi?

Sì. Ai sensi dell'art. 2, L. 604/1966, il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e deve specificarne i motivi. Un licenziamento che non rispetta l'uno o l'altro requisito è inefficace già solo per questo.

Ho comunque diritto al TFR se vengo licenziato per giusta causa?

Sì. Il trattamento di fine rapporto è dovuto in ogni caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., indipendentemente da quale delle tre cause abbia posto fine al rapporto. È retribuzione già maturata e differita, non un beneficio legato al modo in cui il rapporto è terminato.

La dimensione dell'azienda incide su quanto posso richiedere dopo un licenziamento?

Sì, in due modi. Incide su quali rimedi sono disponibili, poiché le soglie per la reintegrazione nell'art. 18 dello Statuto dipendono in parte dal numero di dipendenti, e per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, i datori di lavoro sotto una soglia dimensionale analoga hanno gli importi dell'indennità Jobs Act dimezzati ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 23/2015.

Aggiornamenti

Verificato in modo indipendente rispetto alle fonti primarie citate

Fonti e riferimenti

  1. art. 2119 c.c., Recesso per giusta causa (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  2. art. 2118 c.c., Recesso dal contratto a tempo indeterminato (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  3. art. 2120 c.c., Disciplina del trattamento di fine rapporto (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  4. art. 2, L. 15 luglio 1966, n. 604, forma scritta e motivazione del licenziamento(normattiva.it).gov
  5. art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604, giustificato motivo soggettivo e oggettivo(normattiva.it).gov
  6. art. 5, L. 15 luglio 1966, n. 604, onere della prova a carico del datore di lavoro(normattiva.it).gov
  7. art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604, impugnazione del licenziamento(normattiva.it).gov
  8. art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo(normattiva.it).gov
  9. art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale(normattiva.it).gov
  10. art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (with the Corte Cost. sent. 194/2018 and sent. 128/2024 annotations)(normattiva.it).gov
  11. art. 9, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, piccole imprese e organizzazioni di tendenza (with the Corte Cost. sent. 118/2025 annotation)(normattiva.it).gov
  12. Corte Cost., sent. 26 settembre, 8 novembre 2018, n. 194, illegittimità della formula «due mensilità per anno di servizio»(normattiva.it).gov
  13. Corte Cost., sent. 11 giugno, 18 luglio 2025, n. 111, estensione del termine di impugnazione per incapacità del lavoratore(normattiva.it).gov
Condividi: