Licenziamento in Italia: cause, procedura e cosa può contestare il lavoratore

«Licenziamento» viene cercato quasi sempre per una di tre domande: il mio datore di lavoro può licenziarmi, quanto preavviso o indennizzo mi spetta, e come posso contestare un licenziamento che ritengo ingiusto. Il diritto italiano risponde a tutte e tre, ma la risposta dipende in larga misura da un fatto che molte guide generiche trascurano: la data di assunzione.
Questa pagina mappa l'intera struttura. Copre le tre cause legittime di licenziamento, i due regimi di indennizzo che coesistono in base alla data di assunzione, e i termini perentori che un lavoratore deve rispettare per poter contestare un licenziamento. Una pagina di approfondimento tratta nel dettaglio la causa più grave e la procedura disciplinare che deve precederla: licenziamento per giusta causa.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce una consulenza legale per un caso specifico.
Le tre cause per porre fine a un rapporto di lavoro
Il diritto italiano parte da un elenco tassativo. Un datore di lavoro non può licenziare un lavoratore per qualsiasi motivo: il licenziamento deve rientrare in una delle tre cause riconosciute, ciascuna con conseguenze diverse sul preavviso.
La giusta causa (art. 2119 c.c.) è la causa più grave. La norma la descrive come una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Quando la giusta causa esiste realmente, il datore di lavoro può porre fine al rapporto con effetto immediato e non deve alcun periodo di preavviso, un licenziamento in tronco.
In assenza di giusta causa, si applica la regola ordinaria dell'art. 2118 c.c.: ciascuna delle parti può recedere da un contratto a tempo indeterminato, ma deve dare preavviso, stabilito dagli usi o dal CCNL applicabile, oppure corrispondere un'indennità sostitutiva pari a quanto il lavoratore avrebbe percepito durante quel periodo.
Il giustificato motivo soggettivo e il giustificato motivo oggettivo convivono in un'unica norma, l'art. 3, L. 604/1966, ed entrambi richiedono il preavviso. Il soggettivo riguarda un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, che non raggiunge la gravità della giusta causa. L'oggettivo riguarda ragioni legate all'attività produttiva del datore di lavoro, all'organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento, l'analogo italiano più vicino a un licenziamento per esubero.
| Causa | Norma | Preavviso dovuto | Esempio tipico |
|---|---|---|---|
| Giusta causa | art. 2119 c.c. | Nessuno | Furto, violenza fisica, grave violazione della fiducia |
| Giustificato motivo soggettivo | art. 3, L. 604/1966 | Sì | Assenze ingiustificate ripetute, grave insubordinazione |
| Giustificato motivo oggettivo | art. 3, L. 604/1966 | Sì | Soppressione del ruolo, chiusura di un reparto, riorganizzazione |
Il licenziamento deve essere scritto e deve indicarne i motivi
Ai sensi dell'art. 2, L. 604/1966, il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, e quella comunicazione deve specificare i motivi che lo hanno determinato. Un licenziamento che non rispetta l'uno o l'altro requisito è inefficace già solo per questo, a prescindere da quale fosse la causa sottostante.
Due regimi paralleli, in base alla data di assunzione
Questo è il fatto che più di ogni altro cambia il costo effettivo di un licenziamento per il datore di lavoro, e dipende interamente da quando il lavoratore è stato assunto, non dalla dimensione o dal settore del datore di lavoro presi da soli.
I lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 rientrano nell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), come rimodellato dalla riforma Fornero (L. 92/2012). I lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 rientrano nel regime delle tutele crescenti del Jobs Act, il D.Lgs. 23/2015.
| Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto, post Fornero) | Assunti dal 7 marzo 2015 (Jobs Act, D.Lgs. 23/2015) | |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | art. 18, L. 300/1970 | D.Lgs. 23/2015, art. 2 e art. 3 |
| Licenziamento discriminatorio o nullo | Reintegrazione, senza limiti, più almeno 5 mensilità | Reintegrazione, più almeno 5 mensilità (art. 2) |
| Condotta dimostrata mai avvenuta | Reintegrazione, più indennità limitata a 12 mensilità (comma 4) | Versione più ristretta dello stesso test, reintegrazione più indennità limitata a 12 mensilità (art. 3, comma 2) |
| Licenziamento ingiustificato ordinario | Indennità da 12 a 24 mensilità, nessuna reintegrazione (comma 5) | Indennità da 6 a 36 mensilità, cifra fissata dal giudice, nessuna reintegrazione (art. 3, comma 1) |
| Solo vizi procedurali o di motivazione | Indennità da 6 a 12 mensilità (comma 6) | Assorbita nella forbice generale sopra indicata |
| Piccoli datori di lavoro | Soglia dimensionale dell'art. 18, comma 8 (in generale, più di 15 dipendenti per unità produttiva, o più di 60 in totale) | Importi dimezzati ai sensi dell'art. 9, nessun tetto fisso dopo la sentenza della Corte Cost. n. 118/2025 |
L'indennità è stabilita dal giudice entro una forbice, mai con una formula fissa
Questo è il punto che merita di essere letto due volte. Il testo originario dell'art. 3, D.Lgs. 23/2015 fissava l'indennità per un licenziamento ingiustificato ordinario soggetto al Jobs Act con una formula rigida: due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio. Quella formulazione esatta, «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018 (26 settembre, 8 novembre 2018).
Da quella pronuncia, l'indennità non si calcola più a partire dagli anni di servizio. Il giudice la stabilisce entro una forbice di legge, attualmente tra 6 e 36 mensilità (la forbice stessa è stata innalzata da 4-24 dal Decreto Dignità, DL 87/2018 conv. L. 96/2018), valutando anzianità, dimensioni dell'azienda, numero di dipendenti e condotta di entrambe le parti.
La vecchia formula di due mensilità per ogni anno non è più la regola in vigore dal novembre 2018. Nessun calcolo su questa pagina, e nessun calcolatore online, può indicare a un lettore una cifra garantita per il proprio licenziamento: è il giudice a stabilirla, caso per caso, entro quella forbice.
La reintegrazione è l'eccezione, non la regola
La reintegrazione è disponibile in un numero ristretto di situazioni in entrambi i regimi, non come rimedio ordinario per un licenziamento che il giudice ritiene semplicemente ingiustificato.
Si applica, senza eccezioni, ai licenziamenti discriminatori, nulli o intimati in forma orale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 dello Statuto e dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015.
Si applica anche quando la condotta alla base di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa viene dimostrata direttamente in giudizio come mai avvenuta (insussistenza del fatto contestato), ai sensi dell'art. 18, comma 4 e dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 23/2015. Da una sentenza della Corte Costituzionale del 2024, lo stesso rimedio ristretto si estende ora anche ad alcuni licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quando in giudizio si dimostra che la ragione economica indicata dal datore di lavoro non è mai esistita.
Al di fuori di queste situazioni, un licenziamento ingiustificato comporta un'indennità economica, non il ritorno al lavoro.
Impugnazione: due termini, non uno solo
Un licenziamento deve essere impugnato su due termini distinti, entrambi fissati dall'art. 6, L. 604/1966.
Prima, 60 giorni. Dalla ricezione del licenziamento scritto, il lavoratore ha 60 giorni per impugnarlo, con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purché sufficiente a rendere nota la volontà di impugnare il licenziamento.
Poi, altri 180 giorni. Quel primo passaggio resta efficace solo se, entro ulteriori 180 giorni, il lavoratore deposita ricorso al tribunale (sezione lavoro) o avvia un tentativo di conciliazione o arbitrato. Se la conciliazione viene rifiutata o fallisce, si applicano ulteriori 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale.
Il mancato rispetto di uno dei due termini fa decadere il diritto di impugnazione, per quanto solida possa essere la pretesa sottostante. Il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione scritta, non da quando il lavoratore chiede consulenza per la prima volta.
Una sentenza del 2025 restringe uno dei margini di questa regola. La sentenza della Corte Cost. n. 111/2025 (11 giugno, 18 luglio 2025) ha dichiarato incostituzionale il requisito ordinario dei 60 giorni per un lavoratore incapace di intendere o di volere al momento della ricezione del licenziamento o durante la finestra dei 60 giorni stessa. In quella specifica situazione, l'impugnazione resta tempestiva entro un termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione del licenziamento.
Tre scenari pratici
Un dipendente con 20 anni di anzianità, assunto nel 2009, licenziato per riorganizzazione
L'azienda ha 80 dipendenti. Poiché il lavoratore è stato assunto nel 2009, si applica l'art. 18 dello Statuto, non il Jobs Act. Il suo ruolo viene soppresso e viene licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Se il datore di lavoro dimostra che la riorganizzazione era autentica, non segue alcuna reintegrazione; il lavoratore riceve il preavviso, o la relativa indennità, e il TFR, ma nessuna ulteriore indennità. Se il giudice accerta che la ragione economica indicata dal datore di lavoro semplicemente non esisteva, segue la reintegrazione ai sensi del quarto comma; se la ragione esisteva in qualche forma ma il licenziamento viene comunque ritenuto ingiustificato nel complesso, il rimedio è la forbice economica da 12 a 24 mensilità.
Un lavoratore assunto nel 2019, licenziato per una condotta che il datore di lavoro non riesce a provare
L'azienda ha 25 dipendenti, sopra la soglia per i piccoli datori di lavoro, quindi si applicano le regole ordinarie del Jobs Act. Il lavoratore viene licenziato per giustificato motivo soggettivo in relazione a un presunto episodio. In giudizio, il datore di lavoro non riesce a dimostrare che l'episodio sia realmente accaduto; ai sensi dell'art. 5, L. 604/1966, l'onere della prova era comunque a suo carico.
Il tribunale accerta l'insussistenza del fatto contestato. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, il giudice ordina la reintegrazione, oltre a un'indennità risarcitoria limitata a 12 mensilità e ai contributi previdenziali per il periodo intermedio, deducendo quanto il lavoratore ha eventualmente guadagnato altrove nel frattempo.
Un lavoratore assunto nel 2020 presso un'azienda con 9 dipendenti, licenziato con una lettera carente
L'azienda si colloca sotto la soglia per i piccoli datori di lavoro dell'art. 18, comma 8, quindi si applica l'art. 9, D.Lgs. 23/2015. La lettera di licenziamento non specifica correttamente i motivi, in violazione dell'art. 2, L. 604/1966. Gli importi dell'indennità previsti dall'art. 3, comma 1 sono dimezzati per un datore di lavoro di piccole dimensioni, e da quando la sentenza della Corte Cost. n. 118/2025 ha rimosso il tetto fisso di sei mesi su quella cifra dimezzata, il giudice la stabilisce entro circa la metà della forbice ordinaria, sugli stessi criteri di anzianità e condotta, sempre senza formula fissa e senza possibilità di reintegrazione a questa dimensione aziendale.
Un termine mancato
Un lavoratore riceve una lettera di licenziamento il 1° marzo. Solleva la questione informalmente con le risorse umane ma non invia mai nulla per iscritto. Al 30 aprile sono trascorsi 60 giorni senza alcuna impugnazione scritta agli atti. Il diritto di impugnare è perduto, per quanto solida possa essere la pretesa sottostante, perché il termine di 60 giorni dell'art. 6, L. 604/1966 decorre dalla ricezione del licenziamento scritto, non da quando il lavoratore decide di agire.
Il TFR è dovuto indipendentemente dalla causa del licenziamento
Qualunque delle tre cause ponga fine al rapporto, il trattamento di fine rapporto è dovuto. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., il TFR è dovuto «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato», in ogni caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato. È retribuzione già maturata durante il rapporto e differita alla sua fine, non un beneficio che dipende da quale causa si sia applicata o da chi sia stato in colpa.
Questa pagina mappa l'intera struttura del diritto italiano del licenziamento. Per un percorso procedurale completo sulla causa più grave, e i passaggi disciplinari obbligatori che un licenziamento per giusta causa richiede prima di poter avere effetto legittimo, consulta licenziamento per giusta causa.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra giusta causa e giustificato motivo in Italia?
La giusta causa (art. 2119 c.c.) è una condotta talmente grave che il rapporto di lavoro non può proseguire nemmeno provvisoriamente, e consente al datore di lavoro di licenziare senza alcun periodo di preavviso. Il giustificato motivo soggettivo e oggettivo, entrambi previsti dall'art. 3, L. 604/1966, sono cause meno gravi legate alla condotta del lavoratore o alle esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, ed entrambi richiedono il preavviso.
Quanto indennizzo posso ottenere per un licenziamento illegittimo in Italia?
Non esiste una cifra garantita. Per la maggior parte dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, il giudice stabilisce l'indennità entro una forbice tra 6 e 36 mensilità, valutando anzianità, dimensioni dell'azienda e condotta, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima nel 2018 la precedente formula fissa. I lavoratori assunti prima di quella data rientrano in una forbice strutturata diversamente ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
La formula di due mensilità per ogni anno di servizio è ancora in vigore?
No. Quella formula, prevista dal testo originario dell'art. 3, D.Lgs. 23/2015, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2018. Qualsiasi fonte che la applichi ancora descrive una regola che non è più in vigore dal novembre 2018.
Quanto tempo ho per impugnare un licenziamento in Italia?
Si applicano due termini in sequenza. Devi impugnare per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6, L. 604/1966, e poi, fatto questo, depositare ricorso al tribunale o avviare la conciliazione entro ulteriori 180 giorni. Il mancato rispetto di uno dei due passaggi fa decadere l'impugnazione.
Posso riavere il mio posto di lavoro se vengo licenziato in Italia?
La reintegrazione è riservata a situazioni specifiche: licenziamenti discriminatori o nulli, e casi in cui il tribunale accerta che la condotta su cui si è basato il datore di lavoro non si è mai verificata realmente. Non è il rimedio ordinario per un licenziamento che il giudice ritiene semplicemente non adeguatamente giustificato, che comporta invece un'indennità economica.
Il mio datore di lavoro deve indicare un motivo per licenziarmi?
Sì. Ai sensi dell'art. 2, L. 604/1966, il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e deve specificarne i motivi. Un licenziamento che non rispetta l'uno o l'altro requisito è inefficace già solo per questo.
Ho comunque diritto al TFR se vengo licenziato per giusta causa?
Sì. Il trattamento di fine rapporto è dovuto in ogni caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., indipendentemente da quale delle tre cause abbia posto fine al rapporto. È retribuzione già maturata e differita, non un beneficio legato al modo in cui il rapporto è terminato.
La dimensione dell'azienda incide su quanto posso richiedere dopo un licenziamento?
Sì, in due modi. Incide su quali rimedi sono disponibili, poiché le soglie per la reintegrazione nell'art. 18 dello Statuto dipendono in parte dal numero di dipendenti, e per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, i datori di lavoro sotto una soglia dimensionale analoga hanno gli importi dell'indennità Jobs Act dimezzati ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 23/2015.
Fonti e riferimenti
- art. 2119 c.c., Recesso per giusta causa (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 2118 c.c., Recesso dal contratto a tempo indeterminato (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 2120 c.c., Disciplina del trattamento di fine rapporto (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 2, L. 15 luglio 1966, n. 604, forma scritta e motivazione del licenziamento(normattiva.it).gov
- art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604, giustificato motivo soggettivo e oggettivo(normattiva.it).gov
- art. 5, L. 15 luglio 1966, n. 604, onere della prova a carico del datore di lavoro(normattiva.it).gov
- art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604, impugnazione del licenziamento(normattiva.it).gov
- art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo(normattiva.it).gov
- art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale(normattiva.it).gov
- art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (with the Corte Cost. sent. 194/2018 and sent. 128/2024 annotations)(normattiva.it).gov
- art. 9, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, piccole imprese e organizzazioni di tendenza (with the Corte Cost. sent. 118/2025 annotation)(normattiva.it).gov
- Corte Cost., sent. 26 settembre, 8 novembre 2018, n. 194, illegittimità della formula «due mensilità per anno di servizio»(normattiva.it).gov
- Corte Cost., sent. 11 giugno, 18 luglio 2025, n. 111, estensione del termine di impugnazione per incapacità del lavoratore(normattiva.it).gov