TFR: come si calcola, rivalutazione ed esempio pratico

TFR, trattamento di fine rapporto, è la somma che ogni datore di lavoro in Italia deve corrispondere al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Chi arriva su questa pagina dopo aver letto spiegazioni generiche spesso presume che funzioni come un'indennità di licenziamento, dovuta solo in caso di perdita involontaria dell'impiego. Non è così.
Il TFR è retribuzione differita. Una parte di quanto si guadagna ogni anno viene accantonata per legge anziché corrisposta subito, e torna al lavoratore come somma unica ogniqualvolta il rapporto termina, che si tratti di un licenziamento, di dimissioni, del pensionamento o semplicemente della scadenza di un contratto a termine. Questa pagina illustra la formula, la rivalutazione annuale, dove si trova effettivamente il denaro mentre si è ancora in servizio, e un esempio pratico completo su più anni.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce una consulenza legale per un caso specifico.
Il TFR è retribuzione differita, non una penalità di licenziamento
L'art. 2120 c.c. si apre con una regola semplice: «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto», cioè in ogni caso di cessazione di un rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al TFR. L'espressione «in ogni caso» ha un peso reale: il diritto non dipende dal motivo per cui il rapporto è terminato.
È questo il punto che i lettori anglofoni fraintendono più spesso. Un lavoratore che si dimette per accettare un altro impiego, un lavoratore licenziato per giusta causa e un lavoratore il cui contratto a termine semplicemente scade hanno tutti diritto al TFR maturato, sulla stessa base. Non è un premio per essere stati licenziati né una sanzione a carico del datore di lavoro per aver licenziato qualcuno; è retribuzione già guadagnata, trattenuta per legge e corrisposta alla fine del rapporto.
Cosa rientra nel calcolo: la retribuzione utile
La quota annua si basa sulla retribuzione utile di quell'anno. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., comma 2, questa comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso il valore in denaro dei compensi in natura, ma esclude quanto corrisposto a titolo di puro rimborso spese, salvo diversa previsione del contratto collettivo (CCNL) applicabile.
Se l'attività lavorativa è stata sospesa durante l'anno per una causa prevista dall'art. 2110 c.c., come malattia o infortunio, o in caso di cassa integrazione, la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in condizioni normali viene comunque conteggiata ai fini della quota di quell'anno (art. 2120 c.c., comma 3). Un lavoratore in un periodo di assenza tutelato non perde la maturazione del TFR per quel periodo.
Nella pratica, la retribuzione utile comprende normalmente la retribuzione base, gli straordinari corrisposti con regolarità e qualsiasi mensilità aggiuntiva prevista dal CCNL, come la tredicesima o la quattordicesima, trattandosi di importi corrisposti a titolo non occasionale in dipendenza del rapporto. Un premio davvero occasionale e discrezionale ha maggiori probabilità di restarne escluso, anche se il confine esatto dipende da come il CCNL applicabile classifica il compenso; nel dubbio va applicato il criterio stesso della norma: retribuzione non occasionale collegata al rapporto di lavoro.
Questa pagina riguarda il TFR dei lavoratori del settore privato. I dipendenti pubblici maturano un diritto correlato ma distinto, generalmente indicato come TFS o TFR a seconda della data di assunzione e del ruolo, disciplinato da regole separate con tempistiche e modalità di erogazione diverse; non rientra nell'ambito di questa pagina.
La formula: dividere per 13,5
L'art. 2120 c.c., comma 2 fissa il calcolo: ogni anno di servizio contribuisce con una quota pari alla retribuzione utile di quell'anno divisa per 13,5. Un anno lavorato per intero contribuisce con una quota intera; un anno parziale viene ridotto proporzionalmente, e qualsiasi frazione di mese pari o superiore a 15 giorni conta come mese intero.
Su uno stipendio di 28.000 euro per un anno intero, la quota è 28.000 diviso 13,5, cioè 2.074,07 euro per quell'anno. Questa cifra matura ogni anno del rapporto di lavoro e costituisce la base a cui si applica la rivalutazione annuale.
Rivalutazione: come cresce il saldo ogni anno
Il saldo maturato, esclusa la quota accantonata nell'anno in corso, viene rivalutato ogni 31 dicembre. Il tasso è dell'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT FOI (l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto allo stesso indice del dicembre dell'anno precedente, e la rivalutazione è composta anno su anno (art. 2120 c.c., comma 4).
L'ultimo coefficiente definitivo disponibile al momento della verifica di questa pagina riguarda il TFR maturato al 31 dicembre 2024, rivalutato al 31 dicembre 2025: l'ISTAT ha comunicato il 16 gennaio 2026 che il tasso applicabile era 2,311148%, sulla base di un valore dell'indice FOI di dicembre 2025 pari a 121,5. Poiché questo tasso dipende dall'inflazione, cambia ogni anno e va sempre verificato rispetto al dato ISTAT corrente, senza presumere che resti invariato da un anno all'altro.
Esempio pratico: uno stipendio di 28.000 euro su 6 anni
Prendiamo un lavoratore che guadagna stabilmente 28.000 euro l'anno di retribuzione utile, impiegato per 6 anni. Ogni anno contribuisce con una nuova quota di 2.074,07 euro (28.000 diviso 13,5), e il saldo precedente viene rivalutato ogni 31 dicembre prima che venga aggiunta la nuova quota. La tabella seguente utilizza tassi di rivalutazione arrotondati e illustrativi per gli anni da 1 a 5, poiché solo il tasso dell'anno più recente è un dato attuale verificato; l'anno 6 utilizza il tasso reale, verificato tramite ISTAT, per il 2025.
| Anno | Rivalutazione applicata al saldo precedente | Nuova quota aggiunta | Saldo a fine anno |
|---|---|---|---|
| 1 | nessuna (primo anno, nessun saldo precedente) | 2.074,07 euro | 2.074,07 euro |
| 2 | 1,50% (illustrativo) | 2.074,07 euro | 4.179,25 euro |
| 3 | 3,00% (illustrativo) | 2.074,07 euro | 6.378,70 euro |
| 4 | 5,00% (illustrativo) | 2.074,07 euro | 8.771,71 euro |
| 5 | 2,00% (illustrativo) | 2.074,07 euro | 11.021,21 euro |
| 6 | 2,311148% (ISTAT, dicembre 2025, verificato) | 2.074,07 euro | 13.350,00 euro |
Due cose risaltano da questa tabella. Primo, la rivalutazione si applica sempre e solo al saldo esistente prima dell'anno in corso, mai alla quota appena maturata, quindi l'effetto della rivalutazione è piccolo nei primi anni e cresce con il crescere del saldo. Secondo, poiché il tasso segue l'inflazione, una serie di anni a bassa inflazione fa crescere il saldo lentamente, mentre un anno ad alta inflazione (come illustrato nell'anno 4 sopra) aggiunge un contributo sensibilmente maggiore.
Nella pratica, la quota di ogni anno viene anche ridotta dalla piccola trattenuta dello 0,50% descritta di seguito, che finanzia il sistema pensionistico generale e non il TFR del lavoratore. Lo 0,50% viene calcolato sulla retribuzione imponibile, non sulla quota di TFR. Applicato a questo esempio, si tratta dello 0,50% di 28.000 euro, circa 140 euro l'anno, pari a circa il 6,75% della quota di quell'anno. È una cifra abbastanza rilevante da notarsi, ed è il motivo per cui l'importo dell'accantonamento indicato in busta paga risulta visibilmente inferiore a un semplice calcolo di stipendio diviso 13,5.
La trattenuta dello 0,50%: una legge distinta, non l'art. 2120 c.c.
Una piccola contribuzione aggiuntiva, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, viene dedotta dalla quota di TFR di ciascun anno e versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il fondo pensionistico generale dei dipendenti. Questa trattenuta è stabilita dalla L. 297/1982, art. 3, che ha innalzato le aliquote contributive a carico del datore di lavoro dello 0,30% e poi di un ulteriore 0,20%, da recuperare proprio deducendoli dalla quota di TFR del lavoratore per il periodo rilevante.
È un errore comune attribuire questa trattenuta dello 0,50% all'art. 2120 c.c. stesso. L'art. 2120 c.c. fissa la formula del TFR e la rivalutazione; la trattenuta dello 0,50% a favore del fondo pensionistico deriva da una norma distinta, contenuta in un'altra legge, e le due vanno citate separatamente.
Dove si trova realmente il TFR mentre sei in servizio
Sono possibili tre destinazioni, tra loro alternative per ogni singola quota di TFR in corso di maturazione. In assenza di qualsiasi altra scelta, il TFR continua per default a maturare in azienda, presso il datore di lavoro stesso, per i datori di lavoro sotto la soglia del Fondo di Tesoreria descritta di seguito.
I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono generalmente tenuti a trasferire il TFR che resta in azienda al Fondo di Tesoreria dell'INPS, un fondo istituito dalla L. 296/2006, art. 1, comma 755, in modo che sia l'INPS, e non il datore di lavoro, a custodire e infine a corrispondere quella quota del saldo. In alternativa, un lavoratore può scegliere, o essere assegnato per silenzio-assenso ai sensi del D.Lgs. 252/2005, di destinare il TFR in corso di maturazione a un fondo di previdenza complementare, un fondo pensione privato, anziché lasciarlo al datore di lavoro. Questa scelta viene normalmente compiuta entro sei mesi dall'assunzione; il TFR versato a un fondo pensione viene custodito lì, al di fuori sia dei conti del datore di lavoro sia del Fondo di Tesoreria dell'INPS.
Quando viene pagato il TFR, e come funziona l'anticipazione
Il TFR diventa esigibile nel momento in cui il rapporto di lavoro termina, per qualsiasi motivo. Non esiste un termine di pagamento unico stabilito dalla legge per una cessazione ordinaria; la tempistica pratica è di solito regolata dal CCNL applicabile o dal normale ciclo delle buste paga del datore di lavoro.
Quando un datore di lavoro è insolvente, il Fondo di garanzia dell'INPS, istituito dalla L. 297/1982, art. 2, interviene proprio per pagare il TFR che il datore di lavoro non può corrispondere. Un lavoratore può rivolgersi al fondo una volta trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo (l'elenco dei crediti ammessi nella procedura concorsuale del datore di lavoro insolvente), oppure dopo la relativa decisione del tribunale se quell'elenco è stato impugnato, oppure dall'omologazione di un concordato preventivo. Quando il datore di lavoro non è soggetto a una procedura concorsuale ordinaria ma semplicemente non paga, il lavoratore può comunque rivolgersi al fondo dopo che l'azione esecutiva sui beni del datore di lavoro si sia dimostrata insufficiente. Una volta accettata la richiesta, il fondo paga entro 60 giorni.
Un lavoratore non deve necessariamente attendere la fine del rapporto per vedere parte di questo denaro. Con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, un lavoratore può richiedere un'anticipazione una tantum fino al 70% del TFR maturato. La richiesta deve essere giustificata da spese sanitarie straordinarie documentate oppure dall'acquisto della prima casa per sé o per i figli, comprovato da atto notarile, e può essere concessa una sola volta nel corso del rapporto, con i datori di lavoro tenuti ogni anno a soddisfare solo una quota fissa delle richieste. Quanto anticipato viene successivamente detratto dal pagamento finale del TFR (art. 2120 c.c.).
TFR e NASpI sono due cose diverse
Se il rapporto di lavoro termina involontariamente, potresti avere diritto sia al TFR sia alla NASpI contemporaneamente, ed è utile tenerli distinti. Il TFR è la somma unica trattata in questa pagina, dovuta ogniqualvolta il rapporto termina, per qualsiasi motivo. La NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione distinta, dovuta solo quando la perdita dell'impiego è involontaria e sono soddisfatti specifici requisiti contributivi.
Consulta la nostra pagina sulla NASpI, l'indennità di disoccupazione italiana per capire come si calcola quella cifra mensile, con il relativo esempio pratico.
Per il quadro più ampio del diritto italiano trattato su questo sito, consulta il nostro hub sull'Italia.
Calcolatore del TFR
Calcolatore del TFR
Costruisce l'accantonamento del TFR anno per anno: la quota di ciascun anno (retribuzione divisa per 13,5), la trattenuta dello 0,50% sulla retribuzione stessa e la rivalutazione annua del fondo gia' accantonato, fino al totale finale.
Il TFR e' retribuzione differita dovuta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, compreso il licenziamento per giusta causa. Non e' un premio ne' una sanzione: e' denaro gia' maturato dal lavoratore, corrisposto alla fine del rapporto.
Il valore predefinito e' l'ultimo coefficiente pubblicato da ISTAT (1,5% fisso + 75% dell'aumento dell'indice FOI), che rivaluta il TFR maturato fino al 31 dicembre 2024 alla data del 31 dicembre 2025. Il valore cambia ogni mese su istat.it: sostituiscilo con quello aggiornato prima di fare affidamento sul risultato e considera puramente illustrativo qualunque anno non ancora trascorso.
La trattenuta dello 0,50% (art. 3, L. 297/1982, norma distinta dall'art. 2120 c.c.) si calcola sulla retribuzione stessa, mai sulla piu' piccola quota di TFR: non e' lo 0,50% della cifra "retribuzione / 13,5" indicata sopra.
Qualunque anno non ancora trascorso e' una proiezione basata sul coefficiente inserito sopra, non sul dato ISTAT reale per quell'anno futuro (che non esiste ancora). Considera tali righe puramente illustrative.
Coefficiente predefinito aggiornato al 2026-07-21
Questo strumento si basa sui parametri ufficiali a titolo puramente indicativo e non costituisce una decisione, un impegno o una consulenza legale. Non sostituisce il calcolo che il tuo datore di lavoro, l'INPS o un consulente del lavoro produrrebbero sulla tua posizione effettiva.
Domande frequenti
Il TFR è lo stesso dell'indennità di licenziamento negli Stati Uniti?
Non esattamente. Un'indennità di licenziamento americana è tipicamente discrezionale o negoziata e viene pagata principalmente in caso di licenziamento o cessazione. Il TFR è un diritto previsto dalla legge, matura ogni anno di impiego e viene corrisposto alla fine del rapporto per qualsiasi motivo, comprese le dimissioni, il pensionamento o la naturale scadenza di un contratto a termine.
Come si calcola il TFR?
La quota di ciascun anno è la retribuzione utile di quell'anno divisa per 13,5. Il saldo maturato viene poi rivalutato ogni 31 dicembre all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT FOI rispetto al dicembre precedente, composto annualmente, fino alla cessazione del rapporto (art. 2120 c.c.).
Chi custodisce il mio TFR mentre sono ancora in servizio?
Dipende dalla dimensione del datore di lavoro e dalla tua scelta. Se lo hai destinato a un fondo di previdenza complementare, è il fondo pensione a custodirlo. Se lo hai lasciato al datore di lavoro e questo ha almeno 50 dipendenti, generalmente si trova nel Fondo di Tesoreria dell'INPS anziché nei conti dell'azienda. Un datore di lavoro più piccolo può mantenerlo in azienda.
Posso ottenere parte del mio TFR in anticipo?
Con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, puoi richiedere un'anticipazione una tantum fino al 70% del TFR maturato, ma solo per spese sanitarie straordinarie documentate o per acquistare la prima casa per te o per i tuoi figli. Può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c.).
Quando viene pagato il TFR?
Il TFR diventa esigibile ogniqualvolta il rapporto di lavoro termina, per qualsiasi motivo. La tempistica esatta del pagamento nella pratica è di solito stabilita dal contratto collettivo applicabile (CCNL) o dalla prassi aziendale, piuttosto che da un unico termine di legge, tranne quando interviene il Fondo di Garanzia dell'INPS per coprire un datore di lavoro insolvente.
Cos'è lo 0,50% trattenuto dal mio TFR?
È una contribuzione distinta, stabilita dalla L. 297/1982, art. 3, che finanzia il sistema pensionistico generale (il Fondo pensioni lavoratori dipendenti), non un costo previsto dall'art. 2120 c.c. in sé. Viene dedotta dalla quota in maturazione di ciascun anno.
Perdo il TFR se vengo licenziato per giusta causa?
No. Il TFR matura indipendentemente dal motivo per cui termina il rapporto di lavoro, compreso il licenziamento per giusta causa. È un diritto distinto da qualsiasi indennità di preavviso o indennità legata al motivo del licenziamento.
Il TFR influisce sulla mia indennità di disoccupazione NASpI?
No, sono distinti e possono spettare entrambi. Il TFR è una somma unica dovuta ogniqualvolta il rapporto termina, per qualsiasi motivo; la NASpI è un'indennità mensile dovuta solo in caso di perdita involontaria dell'impiego che soddisfi i propri requisiti di ammissibilità. Consulta la nostra pagina sulla [NASpI, l'indennità di disoccupazione italiana](/it/italy/employment-law/unemployment-benefits/).
Fonti e riferimenti
- art. 2120 c.c., Disciplina del trattamento di fine rapporto (Codice civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 2, L. 29 maggio 1982, n. 297, Fondo di garanzia(normattiva.it).gov
- art. 3, L. 29 maggio 1982, n. 297, Norme in materia pensionistica (0,50% contribuzione aggiuntiva)(normattiva.it).gov
- art. 1, comma 755, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di Tesoreria)(normattiva.it).gov
- INPS, TFR a carico del Fondo di Tesoreria (scheda informativa)(inps.it).gov
- Ministero del Lavoro, Portale sulla previdenza complementare, TFR e il meccanismo del silenzio-assenso(lavoro.gov.it).gov
- ISTAT, Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie(istat.it).gov
- ISTAT, Comunicato stampa, Prezzi al consumo, dati definitivi, dicembre 2025(istat.it).gov