Pignoramento dello stipendio: la regola del quinto e i limiti di legge

Il pignoramento dello stipendio è il prelievo forzoso di parte della retribuzione di un debitore per soddisfare un creditore. La legge italiana non consente a un creditore, compreso il fisco, di prendere lo stipendio per intero. L'art. 545 del codice di procedura civile fissa tetti percentuali precisi, e una norma distinta accorda agli stipendi più bassi una protezione aggiuntiva specificamente contro i debiti fiscali. Questa pagina esamina le regole con cifre concrete, non solo con le nude percentuali, incluso cosa succede se un pignoramento preleva più di quanto la legge consenta.
Per un quadro più ampio delle tutele dei consumatori in Italia, consulta la sezione sui diritti dei consumatori in Italia.
Un pignoramento di stipendio o pensione segue normalmente una fase precedente: il creditore ha prima bisogno di un titolo esecutivo, il più delle volte un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. Consulta la nostra pagina di approfondimento su recupero crediti e la procedura del decreto ingiuntivo per capire come un creditore privato arriva a quel punto. Diverse delle cifre in euro riportate di seguito, in particolare la soglia di protezione della pensione, vengono rivalutate periodicamente, per cui questa pagina indica la data in cui ciascuna è stata verificata.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce una consulenza legale per un caso specifico.
Il limite di base: un quinto della retribuzione netta
L'art. 545, quarto comma, c.p.c. fissa la regola generale: le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altra indennità legata al lavoro, comprese le somme dovute alla cessazione del rapporto di lavoro, possono essere pignorate fino a un quinto (1/5) per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e nella stessa misura, sempre un quinto, per ogni altro credito ordinario. La percentuale si applica alla retribuzione netta, dopo le trattenute ordinarie già operate dal datore di lavoro, non alla retribuzione lorda.
Questo quinto rappresenta il limite massimo per un creditore privato ordinario, una banca, una finanziaria, un fornitore, un locatore in possesso di una sentenza esecutiva, ed è anche il tetto che la legge fissa per i debiti fiscali in questo stesso articolo. Ciò che cambia per i debiti fiscali, nella pratica, è una norma distinta che può applicare una quota minore sugli stipendi più bassi, trattata di seguito.
Una cessione del quinto volontaria è cosa distinta da un pignoramento
Il tetto di un quinto descritto sopra si applica a un pignoramento involontario, un prelievo che un tribunale o l'agente della riscossione impone senza il consenso del lavoratore. È cosa diversa dalla cessione del quinto, una cessione volontaria fino a un quinto dello stipendio netto a cui il lavoratore acconsente quando sottoscrive determinati prestiti al consumo. Poiché la cessione del quinto si basa sul consenso stesso del lavoratore e non su un pignoramento del creditore, può cumularsi con un successivo pignoramento involontario che raggiunga a sua volta il tetto del quinto o la scala graduata per la riscossione fiscale.
Per chi sta già rimborsando un prestito tramite una cessione del quinto, il tetto del quinto sul pignoramento descritto sopra non rappresenta automaticamente il massimo che può essere trattenuto ogni mese dalla retribuzione; un successivo pignoramento involontario si aggiunge a quanto la cessione del quinto sta già prelevando, anziché esserne bloccato.
Debiti fiscali su uno stipendio più basso: una scala graduata, non sempre 1/5
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'agente che riscuote i debiti fiscali, non preleva sempre l'intero quinto. L'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 fissa una scala graduata che dipende dall'entità dello stipendio o della retribuzione netta pignorata:
| Retribuzione netta mensile | Aliquota applicata all'intero pagamento |
|---|---|
| Fino a 2.500 euro | 1/10 |
| Oltre 2.500 euro e fino a 5.000 euro | 1/7 |
| Oltre 5.000 euro | 1/5 (l'aliquota ordinaria dell'art. 545 c.p.c.) |
Si tratta di una soglia, non di un sistema di scaglioni marginali. L'unica aliquota corrispondente alla fascia di retribuzione si applica all'intero pagamento; gli importi non vengono suddivisi e tassati con aliquote diverse come accade con gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Un esempio pratico chiarisce la differenza:
| Stipendio netto mensile | Aliquota | Importo pignorato per il debito fiscale |
|---|---|---|
| 1.800 euro | 1/10 | 180 euro |
| 3.500 euro | 1/7 | 500 euro |
| 6.000 euro | 1/5 | 1.200 euro |
Un creditore privato ordinario non beneficia di questa scala graduata. Qualunque sia lo stipendio, un debito ordinario resta limitato a un quinto ai sensi dell'art. 545, quarto comma, c.p.c.
Come viene effettivamente notificato il pignoramento
Il pignoramento dello stipendio non è semplicemente un ordine rivolto al debitore. Viene eseguito come pignoramento presso terzi, un atto notificato a un terzo, in questo caso il datore di lavoro, che detiene il denaro. L'art. 543 c.p.c. impone che l'atto sia notificato sia al debitore sia al datore di lavoro, e che indichi il credito sottostante, il titolo esecutivo e il precedente precetto, insieme a un avvertimento al datore di lavoro di non disporre delle somme senza un provvedimento del giudice. Il datore di lavoro deve poi dichiarare il rapporto di lavoro e gli importi dovuti, in genere entro 10 giorni, e se tale dichiarazione non viene resa, gli importi indicati dal creditore sono considerati non contestati ai fini del procedimento (art. 543 c.p.c.). Nella pratica ciò significa che è il datore di lavoro, non il debitore personalmente, a calcolare e trattenere la quota protetta descritta in questa pagina da ogni periodo di paga.
Debiti alimentari e di mantenimento: nessuna percentuale fissa
Anche un credito alimentare può raggiungere lo stipendio del debitore, ma l'art. 545 c.p.c. non fissa per esso una percentuale specifica come fa per i debiti fiscali e ordinari. È invece il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, ad autorizzare con decreto la quota, calibrata sul caso concreto (art. 545, primo e terzo comma, c.p.c.). Chi è creditore o debitore di un assegno di mantenimento dovrebbe considerare questa come una cifra determinata dal giudice, non come una frazione fissa, poiché la stessa norma lascia l'esatta quota alla discrezionalità giudiziale.
Quando i pignoramenti si sovrappongono: un tetto invalicabile a un mezzo
Un debitore può trovarsi ad affrontare più di un creditore contemporaneamente, per esempio un debito fiscale riscosso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione insieme a un debito privato. L'art. 545, quinto comma, c.p.c. fissa un unico limite complessivo per questa situazione: l'importo complessivo pignorato da pignoramenti simultanei non può mai superare la metà (1/2) della retribuzione rilevante, indipendentemente da quante cause distinte concorrano su di essa.
Prendiamo uno stipendio netto di 3.000 euro al mese, gravato sia da un debito privato ordinario (1/5, cioè 600 euro) sia da un debito fiscale nella fascia 1/7 della scala graduata (429 euro, arrotondato). Sommati insieme fanno 1.029 euro, ancora sotto la metà di 3.000 euro (1.500 euro), quindi entrambi i pignoramenti operano per intero. Se si aggiungesse un terzo pignoramento che altrimenti farebbe superare al totale i 1.500 euro, l'eccedenza non viene prelevata; il tetto della metà prevale indipendentemente da come le singole percentuali si sommerebbero altrimenti.
Se viene prelevato più della quota protetta
Le percentuali e i tetti descritti in questa pagina sono limiti di legge, non indicazioni che un datore di lavoro o un creditore possano scegliere di superare. Se un pignoramento preleva più del tetto applicabile, sia che si tratti di più del quinto o dell'aliquota graduata su un singolo pignoramento, sia di più del tetto della metà sui pignoramenti simultanei, il debitore può sollevare la questione davanti al giudice dell'esecuzione, il giudice che sovrintende al procedimento esecutivo, tramite un'opposizione agli atti esecutivi. Il pignoramento resta inefficace per la parte che eccede il limite protetto.
Le pensioni godono di una protezione aggiuntiva
Una pensione, o un'indennità che ne fa le veci, non è soggetta soltanto ai limiti ordinari descritti sopra. L'art. 545 c.p.c. aggiunge una soglia specifica per le pensioni: non possono essere pignorate al di sotto del doppio dell'assegno sociale mensile massimo, con un minimo di legge di 1.000 euro se quel calcolo risultasse altrimenti più basso. Solo l'importo che supera quella soglia protetta è pignorabile, e comunque entro i limiti ordinari descritti sopra.
Per il 2026, l'INPS ha fissato l'assegno sociale a 546,24 euro al mese. Il doppio di questa cifra è 1.092,48 euro, superiore al minimo di legge di 1.000 euro, per cui 1.092,48 euro al mese è l'importo attualmente protetto per intero. Solo il reddito pensionistico che supera quel livello può essere raggiunto da un pignoramento, e anche in quel caso è soggetto alle stesse regole del quinto, della scala graduata fiscale e del concorso alla metà che si applicano allo stipendio. Poiché l'assegno sociale viene rivalutato periodicamente, questa cifra protetta dovrebbe essere riverificata rispetto al dato INPS attuale, anziché presunta valida indefinitamente.
Il denaro già presente su un conto bancario segue una regola diversa
Le regole sopra descritte governano il diritto corrente alla retribuzione futura. Una volta che lo stipendio, la pensione o un'indennità di fine rapporto sono effettivamente accreditati sul conto bancario o postale del debitore, si applica una disposizione distinta dell'art. 545 c.p.c. Se l'accredito è avvenuto prima che il pignoramento diventasse efficace, quel denaro è protetto fino al triplo dell'assegno sociale; solo l'importo che supera tale soglia è pignorabile, sempre entro i limiti ordinari. Se l'accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, il denaro è invece trattato secondo le regole ordinarie descritte sopra, senza questo margine più ampio.
Per il 2026, il triplo dell'assegno sociale corrisponde a 1.638,72 euro. Un debitore il cui stipendio è già arrivato sul conto prima che sopraggiunga un ordine di pignoramento mantiene protetta una quota maggiore rispetto a chi vede la propria retribuzione accreditata in seguito.
TFR e indennità di fine rapporto seguono le stesse regole dello stipendio
Il TFR e le altre somme dovute per la cessazione del rapporto di lavoro sono espressamente elencati nell'art. 545 c.p.c. accanto allo stipendio e al salario ordinari, e sono trattati allo stesso modo ai fini del pignoramento: limitati a un quinto per un creditore ordinario, soggetti alla stessa scala graduata quando il creditore è l'Agenzia delle Entrate Riscossione, e inclusi nello stesso tetto di concorso alla metà quando operano più pignoramenti contemporaneamente. Consulta la nostra pagina di approfondimento su come si calcola il TFR per il diritto sottostante in sé.
Un cambiamento in arrivo il 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 33/2025 riunisce la normativa italiana sul versamento e sulla riscossione fiscale in un nuovo testo unico e, dalla data in cui entrerà in vigore, abroga il D.P.R. 602/1973, la legge che attualmente contiene l'art. 72-ter e la scala graduata per il pignoramento fiscale descritta sopra. Quella data è stata fissata al 1 gennaio 2027. La riforma è una ricodificazione e non un annunciato cambiamento di indirizzo politico, ma questa pagina non ha verificato cosa dirà la norma successiva, e le specifiche soglie in euro e le frazioni potrebbero essere rinumerate o aggiornate quando entrerà in vigore. I lettori che, dopo quella data, fanno affidamento sulle cifre relative alla riscossione fiscale riportate in questa pagina dovrebbero verificarle rispetto alla normativa allora vigente, e non rispetto a questa pagina.
Se i pignoramenti sono solo una parte di un problema debitorio più ampio, la nostra pagina sul sovraindebitamento, la procedura giudiziale italiana per i consumatori sovraindebitati, illustra le vie per ristrutturare o azzerare tramite i tribunali i debiti non sostenibili. Per il quadro più ampio del diritto italiano trattato su questo sito, consulta il nostro hub sull'Italia.
Domande frequenti
Quanto del mio stipendio può essere pignorato in Italia?
Un creditore ordinario, come una banca, un fornitore o un prestatore privato, può pignorare al massimo un quinto (1/5) della retribuzione netta. Un debito fiscale riscosso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione è limitato allo stesso quinto, ma spesso a meno, poiché una scala graduata applica una quota minore agli stipendi più bassi (art. 545 c.p.c.; art. 72-ter, D.P.R. 602/1973).
La regola del quinto si applica anche ai debiti fiscali?
Sì, è il tetto massimo sia per i debiti fiscali sia per i debiti ordinari ai sensi dell'art. 545 c.p.c. Nella pratica, l'Agenzia delle Entrate Riscossione applica un'aliquota più bassa sugli stipendi minori in base a una norma distinta, l'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973: un decimo fino a 2.500 euro di retribuzione netta mensile, un settimo oltre 2.500 euro e fino a 5.000 euro, e l'ordinario un quinto oltre 5.000 euro.
Perché l'Agenzia delle Entrate Riscossione a volte preleva meno di 1/5?
Perché una norma distinta, l'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, fissa un'aliquota più bassa per gli stipendi minori specificamente quando è l'agente della riscossione a pignorare la retribuzione: un decimo della retribuzione netta mensile fino a 2.500 euro e un settimo oltre 2.500 euro e fino a 5.000 euro. Una volta che la retribuzione netta mensile supera 5.000 euro, si applica invece l'ordinaria aliquota di un quinto ai sensi dell'art. 545 c.p.c. Questa soglia fissa l'unica aliquota che si applica all'intero pagamento; non è un calcolo marginale, per scaglioni successivi, come avviene per l'imposta sul reddito.
Più creditori possono pignorare il mio stipendio contemporaneamente?
Sì, ma la legge limita il totale. Quando operano più pignoramenti contemporaneamente, per esempio un debito fiscale e un debito privato insieme, l'importo complessivo prelevato non può mai superare la metà (1/2) della retribuzione netta, indipendentemente da quante cause distinte concorrano su di essa (art. 545, quinto comma, c.p.c.).
La mia pensione può essere pignorata?
Sì, ma con una protezione aggiuntiva rispetto alle regole ordinarie sullo stipendio. Una pensione non può essere ridotta al di sotto del doppio dell'assegno sociale mensile massimo, con un minimo di legge di 1.000 euro dove quel calcolo risultasse più basso; solo l'importo che supera quella soglia protetta può essere pignorato, e comunque entro gli stessi limiti percentuali che si applicano allo stipendio (art. 545 c.p.c.).
Il mio TFR (trattamento di fine rapporto) è protetto dal pignoramento?
Non del tutto. Il TFR e le altre indennità legate alla cessazione del rapporto rientrano nelle stesse regole dello stipendio ordinario: un creditore ordinario è limitato a un quinto, e un debito fiscale segue la stessa scala graduata usata per lo stipendio (art. 545 c.p.c.; art. 72-ter, D.P.R. 602/1973).
Cosa posso fare se un pignoramento preleva più del limite protetto?
Puoi sollevare la questione davanti al giudice dell'esecuzione, il giudice che sovrintende al procedimento esecutivo, tramite un'opposizione agli atti esecutivi. I tetti percentuali previsti dall'art. 545 c.p.c. sono limiti di legge, non semplici indicazioni, per cui un pignoramento che eccede la quota protetta è inefficace per la parte eccedente.
Il mio conto bancario può essere pignorato al posto dello stipendio?
Sì, e una regola diversa si applica ai fondi già presenti su un conto rispetto alla retribuzione futura. Il denaro accreditato sul conto bancario o postale del debitore prima di un ordine di pignoramento è protetto fino al triplo dell'assegno sociale; il denaro accreditato alla data del pignoramento o successivamente è invece soggetto ai limiti percentuali ordinari che si applicano allo stipendio (art. 545 c.p.c.).
Fonti e riferimenti
- art. 545 c.p.c., Crediti impignorabili (limiti al pignoramento di stipendio, pensione e conto corrente)(normattiva.it).gov
- art. 543 c.p.c., Forma del pignoramento (pignoramento presso terzi, dichiarazione del terzo)(normattiva.it).gov
- art. 72-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Limiti di pignorabilità (scala graduata 1/10, 1/7, 1/5 per l'agente della riscossione)(normattiva.it).gov
- art. 72-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Pignoramento dei crediti verso terzi(normattiva.it).gov
- D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (abrogazione del D.P.R. 602/1973 dal 1 gennaio 2027)(normattiva.it).gov
- INPS, Pensioni 2026: i nuovi importi e le date di pagamento (assegno sociale rivalutato a 546,24 euro mensili)(inps.it).gov