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Pignoramento dello stipendio: la regola del quinto e i limiti di legge

Di Redazione di Recording Law15 min di lettura
Pignoramento dello stipendio: la regola del quinto e i limiti di legge

Domande frequenti

Quanto del mio stipendio può essere pignorato in Italia?

Un creditore ordinario, come una banca, un fornitore o un prestatore privato, può pignorare al massimo un quinto (1/5) della retribuzione netta. Un debito fiscale riscosso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione è limitato allo stesso quinto, ma spesso a meno, poiché una scala graduata applica una quota minore agli stipendi più bassi (art. 545 c.p.c.; art. 72-ter, D.P.R. 602/1973).

La regola del quinto si applica anche ai debiti fiscali?

Sì, è il tetto massimo sia per i debiti fiscali sia per i debiti ordinari ai sensi dell'art. 545 c.p.c. Nella pratica, l'Agenzia delle Entrate Riscossione applica un'aliquota più bassa sugli stipendi minori in base a una norma distinta, l'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973: un decimo fino a 2.500 euro di retribuzione netta mensile, un settimo oltre 2.500 euro e fino a 5.000 euro, e l'ordinario un quinto oltre 5.000 euro.

Perché l'Agenzia delle Entrate Riscossione a volte preleva meno di 1/5?

Perché una norma distinta, l'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, fissa un'aliquota più bassa per gli stipendi minori specificamente quando è l'agente della riscossione a pignorare la retribuzione: un decimo della retribuzione netta mensile fino a 2.500 euro e un settimo oltre 2.500 euro e fino a 5.000 euro. Una volta che la retribuzione netta mensile supera 5.000 euro, si applica invece l'ordinaria aliquota di un quinto ai sensi dell'art. 545 c.p.c. Questa soglia fissa l'unica aliquota che si applica all'intero pagamento; non è un calcolo marginale, per scaglioni successivi, come avviene per l'imposta sul reddito.

Più creditori possono pignorare il mio stipendio contemporaneamente?

Sì, ma la legge limita il totale. Quando operano più pignoramenti contemporaneamente, per esempio un debito fiscale e un debito privato insieme, l'importo complessivo prelevato non può mai superare la metà (1/2) della retribuzione netta, indipendentemente da quante cause distinte concorrano su di essa (art. 545, quinto comma, c.p.c.).

La mia pensione può essere pignorata?

Sì, ma con una protezione aggiuntiva rispetto alle regole ordinarie sullo stipendio. Una pensione non può essere ridotta al di sotto del doppio dell'assegno sociale mensile massimo, con un minimo di legge di 1.000 euro dove quel calcolo risultasse più basso; solo l'importo che supera quella soglia protetta può essere pignorato, e comunque entro gli stessi limiti percentuali che si applicano allo stipendio (art. 545 c.p.c.).

Il mio TFR (trattamento di fine rapporto) è protetto dal pignoramento?

Non del tutto. Il TFR e le altre indennità legate alla cessazione del rapporto rientrano nelle stesse regole dello stipendio ordinario: un creditore ordinario è limitato a un quinto, e un debito fiscale segue la stessa scala graduata usata per lo stipendio (art. 545 c.p.c.; art. 72-ter, D.P.R. 602/1973).

Cosa posso fare se un pignoramento preleva più del limite protetto?

Puoi sollevare la questione davanti al giudice dell'esecuzione, il giudice che sovrintende al procedimento esecutivo, tramite un'opposizione agli atti esecutivi. I tetti percentuali previsti dall'art. 545 c.p.c. sono limiti di legge, non semplici indicazioni, per cui un pignoramento che eccede la quota protetta è inefficace per la parte eccedente.

Il mio conto bancario può essere pignorato al posto dello stipendio?

Sì, e una regola diversa si applica ai fondi già presenti su un conto rispetto alla retribuzione futura. Il denaro accreditato sul conto bancario o postale del debitore prima di un ordine di pignoramento è protetto fino al triplo dell'assegno sociale; il denaro accreditato alla data del pignoramento o successivamente è invece soggetto ai limiti percentuali ordinari che si applicano allo stipendio (art. 545 c.p.c.).

Fonti e riferimenti

  1. art. 545 c.p.c., Crediti impignorabili (limiti al pignoramento di stipendio, pensione e conto corrente)(normattiva.it).gov
  2. art. 543 c.p.c., Forma del pignoramento (pignoramento presso terzi, dichiarazione del terzo)(normattiva.it).gov
  3. art. 72-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Limiti di pignorabilità (scala graduata 1/10, 1/7, 1/5 per l'agente della riscossione)(normattiva.it).gov
  4. art. 72-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Pignoramento dei crediti verso terzi(normattiva.it).gov
  5. D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (abrogazione del D.P.R. 602/1973 dal 1 gennaio 2027)(normattiva.it).gov
  6. INPS, Pensioni 2026: i nuovi importi e le date di pagamento (assegno sociale rivalutato a 546,24 euro mensili)(inps.it).gov
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