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Garanzia legale di conformità in Italia: durata, copertura e rimedi

Di Redazione di Recording Law13 min di lettura
Garanzia legale di conformità in Italia: durata, copertura e rimedi

Domande frequenti

Qual è la differenza tra garanzia legale e garanzia convenzionale?

La garanzia legale di conformità è la protezione obbligatoria che ogni venditore deve a ogni consumatore per legge, senza costi aggiuntivi, per 2 anni dalla consegna. La garanzia convenzionale, a volte chiamata garanzia commerciale, è un impegno ulteriore facoltativo che un produttore o un venditore sceglie di offrire in aggiunta, spesso proposto come garanzia estesa o a vita. Una garanzia convenzionale può aggiungere benefici, ma per legge non può mai ridurre o sostituire quanto la garanzia legale già assicura (art. 135-quinquies, Codice del consumo).

Quanto dura la garanzia legale su qualcosa che acquisto in Italia?

Per i beni acquistati con un contratto concluso dal 1° gennaio 2022 in poi, la garanzia legale dura 2 anni dalla data di consegna. Per i beni usati, venditore e acquirente possono concordare per iscritto di ridurla fino a un minimo di 1 anno, ma non possono concordare un termine inferiore (art. 133, Codice del consumo).

Devo dimostrare che il difetto era già presente quando ho acquistato il prodotto?

Solo a volte. Se il difetto si manifesta entro 1 anno dalla consegna, la legge presume che esistesse già al momento della vendita, e il venditore deve provare il contrario se vuole rifiutare la richiesta. Se il difetto compare solo dopo che il primo anno è trascorso, l'onere si inverte e l'acquirente deve dimostrare che il difetto era già presente alla consegna, in genere con una valutazione tecnica indipendente (art. 135, Codice del consumo).

Posso ottenere subito un rimborso se qualcosa che ho acquistato si rompe?

In genere no. La legge dà all'acquirente il diritto di scegliere prima tra riparazione o sostituzione gratuita, e il venditore può rifiutare quella tra le due opzioni che comporta un costo sproporzionatamente maggiore. Una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto per il rimborso diventano disponibili solo se il venditore non ripara o non sostituisce entro un tempo ragionevole, rifiuta di farlo, un tentativo di riparazione è già fallito, oppure il difetto è abbastanza grave da giustificare il passaggio diretto a questo rimedio (artt. 135-bis e 135-quater, Codice del consumo).

Che fine ha fatto il termine di 2 mesi per denunciare un difetto?

È stato abolito per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022 in poi. Prima della riforma, un acquirente che scopriva un difetto doveva notificarlo formalmente al venditore (la denuncia del difetto) entro 2 mesi, pena la perdita del diritto di far valere la garanzia, secondo la versione precedente dell'art. 132, Codice del consumo. La riforma introdotta dal D.Lgs. 170/2021 ha eliminato questo termine di notifica separato. Per i beni acquistati con un contratto più vecchio, concluso prima del 1° gennaio 2022, le regole precedenti, inclusi la denuncia entro 2 mesi e la più breve presunzione di 6 mesi, possono ancora applicarsi.

La garanzia legale copre i beni usati acquistati in un negozio?

Sì, purché il venditore sia un professionista, cioè agisca nell'esercizio di un'attività imprenditoriale e non come privato. Il termine di default resta di 2 anni, a meno che venditore e acquirente concordino espressamente nel contratto un periodo più breve, che non può comunque scendere sotto 1 anno (art. 133, comma 4, Codice del consumo).

Chi paga le spese di spedizione, rimozione o manodopera durante una riparazione?

Le paga il venditore. La garanzia legale si applica senza spese, cioè senza i costi di spedizione, trasporto, manodopera e materiali necessari a ripristinare la conformità del bene, e il venditore deve anche coprire la rimozione di un bene installato difettoso e l'installazione della sua riparazione o sostituzione, quando necessario (art. 128 e art. 135-ter, Codice del consumo).

La garanzia legale si applica se ho acquistato qualcosa di seconda mano da un altro privato?

No. Il Codice del consumo, e la garanzia legale che esso prevede, si applica solo quando il venditore agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, cioè come impresa, non come privato (art. 128, Codice del consumo). Una vendita tra due privati è disciplinata invece dalle regole ordinarie del Codice civile in materia di vizi della cosa venduta, che funzionano diversamente e prevedono termini più brevi.

Fonti e riferimenti

  1. art. 128, Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come riformato dal D.Lgs. 170/2021), Ambito di applicazione e definizioni(normattiva.it).gov
  2. art. 133, Codice del consumo, Responsabilità del venditore: termine di due anni dalla consegna e prescrizione dell'azione in ventisei mesi(normattiva.it).gov
  3. art. 135, Codice del consumo, Onere della prova: presunzione di preesistenza del difetto entro un anno dalla consegna(normattiva.it).gov
  4. art. 135-bis, Codice del consumo, Rimedi: gerarchia tra ripristino della conformità, riduzione del prezzo e risoluzione(normattiva.it).gov
  5. art. 135-ter, Codice del consumo, Riparazione o sostituzione: senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore(normattiva.it).gov
  6. art. 135-quater, Codice del consumo, Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto di vendita(normattiva.it).gov
  7. art. 135-quinquies, Codice del consumo, Garanzie convenzionali: non possono ridurre la tutela della garanzia legale(normattiva.it).gov
  8. art. 132 (previgente, in vigore fino al 9 dicembre 2021), Codice del consumo, il regime ante riforma: denuncia del difetto entro due mesi e presunzione di sei mesi(normattiva.it).gov
  9. D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, recepimento della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, in vigore dal 1 gennaio 2022(normattiva.it).gov
  10. MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Garanzia legale, scheda informativa(mimit.gov.it).gov
  11. MIMIT, Garanzia commerciale (o convenzionale), scheda informativa(mimit.gov.it).gov
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