Decreto ingiuntivo: come funziona il recupero crediti in Italia

Il recupero crediti in Italia passa nella maggior parte dei casi attraverso una specifica procedura giudiziale chiamata decreto ingiuntivo, un'ingiunzione di pagamento. È la via standard sia per l'impresa o il privato che cerca di recuperare una fattura o un prestito non pagato, sia per il debitore che ha appena ricevuto un decreto per posta e ha bisogno di capire cosa impongono davvero le scadenze. Questa pagina esamina entrambi i lati della stessa procedura.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce una consulenza legale per un caso specifico.
Il recupero crediti parte quasi sempre da un decreto ingiuntivo, non da una causa
Un creditore che dispone di una prova documentale del debito, una fattura, un riconoscimento firmato, una corrispondenza che ammette il debito, oppure un assegno non pagato, non ha bisogno di citare in giudizio il debitore in un processo ordinario per ottenere un titolo esecutivo. L'art. 633 c.p.c. permette al creditore di una somma liquida di denaro, o di una determinata quantità di cose fungibili, o della consegna di un bene mobile specifico, di rivolgersi direttamente al giudice competente per ottenere un decreto ingiuntivo.
Il giudice esamina soltanto la domanda e la prova scritta. Il debitore non viene convocato e non può controbattere prima che il decreto venga emesso, una procedura che i giuristi chiamano inaudita altera parte, senza sentire l'altra parte. La possibilità di replicare per il debitore si apre solo dopo che il decreto esiste ed è stato notificato. La stessa procedura è disponibile per avvocati, notai e altri professionisti abilitati che recuperano compensi coperti da una tariffa approvata (art. 633 c.p.c.). Una volta depositata la domanda, il giudice deve emettere un decreto motivato, di accoglimento o di rigetto, entro 30 giorni (art. 641 c.p.c.).
I 40 giorni sono insieme il termine per pagare e il termine per opporsi
È il decreto stesso a fare il lavoro vero e proprio: ordina al debitore di pagare entro un termine stabilito, avvertendo che entro lo stesso termine può essere proposta opposizione e che, in mancanza, seguirà l'esecuzione forzata. Il termine standard è di 40 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto al debitore, e questi stessi 40 giorni servono a due scopi insieme. Sono l'ultima occasione per il debitore di pagare volontariamente, e sono l'unica finestra per contestare il debito in giudizio prima che il decreto si consolidi in un titolo esecutivo definitivo (art. 641 c.p.c.).
Il giudice ha un certo margine per modificare questo termine per giusti motivi: fino a un minimo di 10 giorni, oppure fino a un massimo di 60. Quando il debitore non risiede in Italia, la legge stabilisce termini diversi e più lunghi, poiché la notifica transfrontaliera richiede più tempo.
| Dove risiede il debitore | Termine standard | Intervallo che il giudice può stabilire |
|---|---|---|
| Italia | 40 giorni | da 10 a 60 giorni |
| Un altro Stato membro dell'UE | 50 giorni | riducibile a 20 giorni |
| Fuori dall'UE | 60 giorni | mai inferiore a 30, mai superiore a 120 giorni |
Il debitore deve considerare come giorno di decorrenza la data della notifica, non la data del decreto stesso (art. 641 c.p.c.).
Questi conteggi di giorni sono inoltre soggetti alla sospensione feriale, la sospensione annuale dei termini processuali prevista dalla L. 742/1969: ogni anno, i termini processuali, compreso quello per pagare o per proporre opposizione, smettono di decorrere dal 1 al 31 agosto. Un debitore notificato a luglio, ad esempio, non perde quei giorni di agosto dal conteggio; il termine si sospende per il mese e riprende a decorrere il 1 settembre.
Se il debitore non fa nulla, il decreto diventa definitivo
Lasciar trascorrere i 40 giorni senza agire è il peggior esito possibile per un debitore che intende davvero contestare la pretesa. Una volta scaduto il termine senza che sia stata depositata alcuna opposizione, il creditore può chiedere allo stesso giudice, anche con una semplice istanza orale, di dichiarare esecutivo il decreto (art. 647 c.p.c.). Il giudice deve prima ordinare che il decreto sia notificato di nuovo se risulta probabile che il debitore non ne sia mai realmente venuto a conoscenza, una garanzia contro il rischio che il debitore resti danneggiato da un indirizzo errato o da una mancata consegna. Una volta che il decreto è dichiarato esecutivo ai sensi di questo articolo, l'opposizione in genere non può più essere proposta né proseguita, e l'eventuale cauzione versata dal debitore gli viene restituita.
Il debitore non resta comunque del tutto privo di rimedio dopo quel momento. L'art. 650 c.p.c. ammette un'opposizione tardiva quando il debitore dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per un vizio nella notificazione, oppure per un caso fortuito o di forza maggiore realmente al di fuori del suo controllo. Anche in questo caso, la legge fissa un limite invalicabile: nessuna opposizione tardiva è ammessa una volta trascorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione effettivamente compiuto contro il debitore.
Opporsi al decreto non blocca automaticamente la riscossione
Il debitore che contesta il debito propone l'opposizione davanti allo stesso tribunale che ha emesso il decreto; la causa prosegue quindi secondo le regole ordinarie del processo civile di cognizione, anziché secondo la procedura rapida e unilaterale che ha prodotto il decreto in origine (art. 645 c.p.c.).
Proporre opposizione nei termini garantisce al debitore un'udienza vera e propria, ma non impedisce di per sé al creditore di procedere alla riscossione. Il giudice dell'opposizione può concedere al decreto l'esecuzione provvisoria alla prima udienza se l'opposizione non è fondata su prova scritta o non appare destinata a una rapida definizione, e deve concederla almeno parzialmente per la parte del debito che il debitore non contesta realmente (art. 648 c.p.c.). Nella pratica questo significa che un'opposizione mirata soltanto a guadagnare tempo, e non a una reale contestazione dell'importo o dell'obbligazione sottostante, raramente procura al debitore un vantaggio significativo.
Dopo che il decreto è definitivo: precetto, poi pignoramento
Un decreto diventato esecutivo non equivale ancora all'esecuzione stessa. Prima di procedere effettivamente al pignoramento, il creditore deve notificare un ulteriore atto, il precetto, con cui intima formalmente il pagamento e concede al debitore almeno altri 10 giorni prima che l'esecuzione possa iniziare. Da una riforma del 2015, il precetto deve anche avvertire il debitore che, in presenza di una reale situazione di sovraindebitamento, può rivolgersi a una procedura di composizione della crisi con l'assistenza di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, anziché subire semplicemente il pignoramento (art. 480 c.p.c.).
Se il pagamento continua a non arrivare, il creditore procede al pignoramento dei conti correnti, di altri beni o dello stipendio del debitore. I pignoramenti di stipendio e di pensione seguono propri limiti percentuali dettagliati anziché un semplice pignoramento integrale; consulta la nostra pagina di approfondimento sul pignoramento dello stipendio in Italia per sapere quanto dello stipendio può effettivamente essere trattenuto e con quali regole.
I creditori devono anche tenere presente un termine che corre nella direzione opposta: un decreto ingiuntivo mai notificato al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione (90 giorni se la notifica deve avvenire all'estero) diventa semplicemente inefficace. Il credito sottostante non va perduto, poiché il creditore può presentare di nuovo la stessa richiesta, ma il decreto specifico e il tempo già investito in esso vanno persi (art. 644 c.p.c.).
Per i lettori su entrambi i lati di un decreto ingiuntivo
Un creditore che valuta questa strada ha bisogno, prima di tutto, di avere in mano la prova documentale del debito prima di presentare la domanda, poiché l'intero vantaggio in termini di rapidità della procedura dipende dalla possibilità per il giudice di decidere sulla sola base della documentazione. Un debitore che ha appena ricevuto la notifica ha bisogno, prima di tutto, di leggere correttamente la data della notifica e di considerare la finestra di 40 giorni (o più lunga, per un debitore residente all'estero) come una finestra che copre entrambe le opzioni insieme: pagare, oppure contestare, prima che lo stesso breve periodo si chiuda su entrambe.
Per saperne di più sulle tutele dei consumatori in Italia, consulta la nostra sezione sui diritti dei consumatori in Italia; i lettori che affrontano debiti che non possono realisticamente ripagare possono anche consultare la nostra pagina sul sovraindebitamento, la procedura giudiziale italiana per i consumatori sovraindebitati. Per il quadro più ampio del diritto italiano trattato su questo sito, consulta il nostro hub sull'Italia. I proprietari che recuperano canoni non pagati attraverso una procedura giudiziale correlata ma distinta possono consultare la nostra pagina sullo sfratto per morosità.
Domande frequenti
Che cos'è un decreto ingiuntivo?
È un'ordinanza del giudice che impone il pagamento di una somma determinata, emessa sulla sola richiesta del creditore, sulla base di una prova scritta del debito come una fattura, un riconoscimento firmato o un assegno non pagato. Il debitore non viene sentito prima dell'emissione; risponde solo dopo, una volta che il decreto gli viene notificato (art. 633 c.p.c.).
Quanto tempo ho per pagare o oppormi a un decreto ingiuntivo?
Il termine standard è di 40 giorni dalla notifica del decreto. Il giudice può ridurlo a 10 giorni per giusti motivi o prorogarlo a 60. Se risiedi in un altro Paese dell'UE il termine è di 50 giorni, riducibile a 20; se risiedi fuori dall'UE è di 60 giorni, con un minimo complessivo di 30 e un massimo di 120 (art. 641 c.p.c.).
Cosa succede se ignoro un decreto ingiuntivo?
Una volta scaduto il termine senza opposizione, il creditore può chiedere al giudice di dichiarare esecutivo il decreto. Da quel momento il debito è considerato definitivamente accertato, l'opposizione in genere non può più essere proposta, e il creditore può procedere all'esecuzione, iniziando con un precetto (art. 647 e art. 480 c.p.c.).
Posso ancora oppormi a un decreto ingiuntivo dopo la scadenza del termine?
Solo in un caso limitato. Se puoi dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per un vizio nella notificazione, oppure per un caso fortuito o di forza maggiore, puoi proporre un'opposizione tardiva, ma mai oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione compiuto contro di te (art. 650 c.p.c.).
Proporre un'opposizione blocca il creditore dalla riscossione?
Non automaticamente. L'opposizione apre un giudizio ordinario, ma il giudice può comunque concedere al decreto l'esecuzione provvisoria mentre quel giudizio è pendente, e deve concederla per la parte del debito che non contesti realmente (art. 645 e art. 648 c.p.c.).
Quale prova serve al creditore per ottenere un decreto ingiuntivo?
Una prova scritta di una somma di denaro liquida ed esigibile, come una fattura, una ricognizione di debito firmata, una corrispondenza che ammette il debito, o un assegno non pagato, oppure una pretesa per compensi professionali coperti da una tariffa approvata. Il tribunale può concedere il decreto anche quando la pretesa dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il creditore offra elementi che rendano quella prestazione o quella condizione plausibile (art. 633 c.p.c.).
Cosa succede dopo che un decreto ingiuntivo diventa definitivo?
Il creditore deve notificare un atto di precetto, concedendo almeno altri 10 giorni di preavviso prima dell'esecuzione e avvertendo il debitore delle procedure di composizione della crisi disponibili per i consumatori sovraindebitati. Se il pagamento continua a non arrivare, il creditore può procedere al pignoramento dei beni, dei saldi bancari o dello stipendio del debitore (art. 480 c.p.c.).
Fonti e riferimenti
- art. 633 c.p.c., Condizioni di ammissibilità (decreto ingiuntivo)(normattiva.it).gov
- art. 641 c.p.c., Accoglimento della domanda (termine di 40 giorni per pagare od opporsi)(normattiva.it).gov
- art. 643 c.p.c., Notificazione del decreto(normattiva.it).gov
- art. 644 c.p.c., Mancata notificazione del decreto(normattiva.it).gov
- art. 645 c.p.c., Opposizione(normattiva.it).gov
- art. 647 c.p.c., Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente(normattiva.it).gov
- art. 648 c.p.c., Esecuzione provvisoria(normattiva.it).gov
- art. 650 c.p.c., Opposizione tardiva(normattiva.it).gov
- art. 480 c.p.c., Forma del precetto(normattiva.it).gov