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Sovraindebitamento: la procedura giudiziale italiana per consumatori e piccoli debitori

Di Redazione di Recording Law18 min di lettura
Sovraindebitamento: la procedura giudiziale italiana per consumatori e piccoli debitori

Domande frequenti

Cos'è il sovraindebitamento secondo la legge italiana?

È lo stato di crisi o insolvenza di un debitore che non può accedere al fallimento societario ordinario: un consumatore, un piccolo imprenditore, un professionista, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa (art. 2, D.Lgs. 14/2019). Si risolve attraverso una delle tre procedure giudiziali previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022.

Il sovraindebitamento può cancellare tutti i miei debiti?

Nessuna procedura funziona in questo modo. La ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore producono un piano di rimborso, spesso parziale, approvato da un giudice o dai creditori. La liquidazione controllata liquida i beni e conduce a una separata esdebitazione secondo regole proprie. Solo l'esdebitazione del debitore incapiente cancella il debito senza un piano di rimborso, e solo per un debitore che non ha proprio nulla da offrire, una sola volta nella vita, e solo dopo che un giudice ha riconosciuto la sua meritevolezza.

Qual è la differenza tra la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) è riservata al solo consumatore, e i creditori non votano su di essa, è il giudice a omologare il piano. Il concordato minore (art. 74) è per ogni altro debitore sovraindebitato, come un piccolo imprenditore o un professionista, e richiede l'approvazione della maggioranza, per valore, dei creditori ammessi al voto (art. 79).

I miei creditori devono accettare un piano di ristrutturazione del consumatore?

No. Ai sensi dell'art. 70, i creditori possono soltanto presentare osservazioni entro venti giorni; non votano. Il giudice può approvare il piano anche in presenza di opposizione, purché il creditore opponente non finisca in una posizione peggiore rispetto a quella che avrebbe in una liquidazione controllata.

Cos'è l'esdebitazione del debitore incapiente e chi può utilizzarla?

È un'esdebitazione utilizzabile una sola volta, prevista dall'art. 283 per una persona fisica riconosciuta meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in futuro, misurata rispetto a una soglia reddituale legata all'assegno sociale. Può essere utilizzata una sola volta nella vita del debitore e non richiede una preventiva liquidazione controllata.

L'esdebitazione dell'incapiente può essere revocata in seguito?

Il debito relativo alle vecchie obbligazioni torna esigibile, entro certi limiti, se il debitore acquisisce un'ulteriore utilità che superi la soglia dell'art. 283 entro tre anni dal decreto del giudice, e tale utilità permetterebbe di pagare effettivamente i creditori. Trascorsi tre anni senza che ciò accada, l'esdebitazione resta ferma.

Cosa fa un OCC in una procedura di sovraindebitamento?

L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) assiste il debitore nella preparazione della domanda e della documentazione a supporto, riferisce al giudice sulla condotta del debitore e sulla fattibilità del piano, comunica con i creditori e, nel percorso dell'incapiente, vigila sul debitore per tre anni dopo l'esdebitazione per eventuali nuove risorse da segnalare.

Un creditore può costringermi alla liquidazione controllata per un debito di importo modesto?

Non con una propria istanza contro un debitore insolvente se il totale dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro (art. 268, comma 2); quell'istanza è preclusa senz'altro. Il debitore può comunque richiedere la liquidazione controllata di propria iniziativa, indipendentemente dall'importo dovuto.

Fonti e riferimenti

  1. art. 2, comma 1, lett. c) ed e), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, definizioni di «sovraindebitamento» e «consumatore»(normattiva.it).gov
  2. art. 65, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento(normattiva.it).gov
  3. art. 66, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, procedure familiari(normattiva.it).gov
  4. art. 67, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore(normattiva.it).gov
  5. art. 69, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, condizioni soggettive ostative(normattiva.it).gov
  6. art. 70, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, apertura e omologazione del piano(normattiva.it).gov
  7. art. 74, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, proposta di concordato minore(normattiva.it).gov
  8. art. 79, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, maggioranza per l'approvazione del concordato minore(normattiva.it).gov
  9. art. 268, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, liquidazione controllata(normattiva.it).gov
  10. art. 278, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, oggetto e ambito di applicazione dell'esdebitazione(normattiva.it).gov
  11. art. 280, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, condizioni per l'esdebitazione(normattiva.it).gov
  12. art. 282, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, condizioni e procedimento di esdebitazione(normattiva.it).gov
  13. art. 283, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, esdebitazione del sovraindebitato incapiente(normattiva.it).gov
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