Sovraindebitamento: la procedura giudiziale italiana per consumatori e piccoli debitori

Sovraindebitamento è il termine giuridico italiano per l'eccesso di indebitamento. Indica tre distinte procedure giudiziali previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che ristrutturano, liquidano o, in casi limitati, portano all'esdebitazione dei debiti di un consumatore o di un piccolo debitore, gestite attraverso un OCC nominato dal tribunale.
Questa pagina si rivolge a chi vive in Italia, ai lavoratori transfrontalieri e a chiunque gestisca debiti legati a un nucleo familiare o a una piccola impresa italiana e si sia imbattuto nel termine «sovraindebitamento» in un avviso del tribunale, in una lettera della banca, o cercando di capire come funzioni davvero la composizione della crisi da sovraindebitamento in Italia. Spiega cosa fa ciascuna procedura, chi può utilizzarla e, altrettanto importante, cosa nessuna di esse fa. Per saperne di più sulle tutele dei consumatori in Italia, consulta la nostra sezione sui diritti dei consumatori in Italia; per la mappa più ampia degli argomenti di diritto italiano trattati su questo sito, consulta l'hub delle guide legali sull'Italia.
Il sovraindebitamento diventa spesso rilevante solo dopo che un creditore ha già avviato il recupero crediti ordinario, o sta già pignorando direttamente lo stipendio. Consulta le nostre pagine di approfondimento su recupero crediti e la procedura del decreto ingiuntivo e su il pignoramento dello stipendio in Italia per capire come funzionano questi processi da soli, al di fuori del sistema del sovraindebitamento.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce una consulenza legale per un caso specifico.
Cosa significa sovraindebitamento e chi può farne uso
L'art. 2, comma 1, lettera c) del Codice della crisi definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza di un consumatore, un professionista, un piccolo imprenditore (impresa minore), un imprenditore agricolo, una start-up innovativa, o qualsiasi altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidatoria prevista dal codice civile o da leggi speciali. In termini semplici, è il regime per i debitori troppo piccoli, o troppo personali, per il fallimento societario ordinario.
Se un debitore rientri nella definizione di «consumatore» è rilevante in ogni fase, perché determina quale delle tre procedure sia anche solo disponibile. L'art. 2, comma 1, lettera e) definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, compreso il socio di determinati tipi di società, purché i debiti in questione siano stati assunti in quella veste di consumatore.
I membri della stessa famiglia che convivono, o il cui sovraindebitamento ha un'origine comune, possono presentare un'unica richiesta congiunta per una di queste procedure anziché procedimenti separati (art. 66), un aspetto rilevante per un nucleo familiare che porta debiti su più percettori di reddito.
Le tre procedure a confronto
| Procedura | Chi può utilizzarla | Cosa richiede | Esito tipico |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) | Solo un consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e) | Nessun voto dei creditori. Il giudice approva il piano e può approvarlo anche in presenza di opposizione se il creditore opponente non risulta in una posizione peggiore rispetto alla liquidazione controllata (art. 70) | Un piano di rimborso, spesso parziale, articolato in base a ciò che il debitore può effettivamente pagare |
| Concordato minore (art. 74) | Qualsiasi debitore sovraindebitato tranne il consumatore: piccolo imprenditore, professionista, imprenditore agricolo, start-up | Deve approvarlo la maggioranza, per valore, dei crediti ammessi al voto (art. 79) | Un piano negoziato, spesso tale da permettere la prosecuzione dell'attività d'impresa o professionale |
| Liquidazione controllata (art. 268) | Qualsiasi debitore sovraindebitato, incluso un consumatore, su propria richiesta. Anche un creditore può presentare istanza se il debitore è insolvente | Per l'istanza di un creditore contro un debitore insolvente: debiti scaduti e non pagati di almeno 50.000 euro e, per una persona fisica, un'attestazione dell'OCC che esistono beni da distribuire | Vendita dei beni liquidabili sotto controllo del tribunale, seguita dall'esdebitazione secondo regole separate (artt. da 278 a 282) |
Le tre procedure non sono ordinate dalla più mite alla più severa. Rispondono a domande diverse: il debitore può proporre un piano senza il consenso dei creditori (ristrutturazione), il debitore ha bisogno che i creditori siano d'accordo (concordato minore), oppure non resta nulla da negoziare (liquidazione controllata).
Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il percorso del consumatore
Un consumatore sovraindebitato, assistito da un OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, specificando come e quando sarà risolto il sovraindebitamento. Il contenuto del piano è in gran parte libero: può prevedere la soddisfazione parziale e differenziata dei diversi creditori in quasi qualsiasi forma, compresa la ristrutturazione dei debiti garantiti da una cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione (art. 67, commi 1 e 3). I lettori che vogliono anche capire i meccanismi del TFR che un piano di questo tipo può toccare possono consultare la pagina sul TFR in Italia.
La domanda deve essere corredata da un elenco completo dei creditori e di quanto dovuto a ciascuno, un inventario dei beni, un resoconto di eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le ultime tre dichiarazioni dei redditi del debitore e una dichiarazione di tutti i redditi del nucleo familiare (art. 67, comma 2).
La caratteristica distintiva di questo percorso, rispetto al concordato minore, è che i creditori non votano su di esso. Una volta che il giudice apre la procedura, i creditori hanno venti giorni per presentare osservazioni, e il giudice omologa quindi il piano se è ammissibile e fattibile. Se un creditore si oppone sostenendo che il piano non è conveniente, il giudice può comunque approvarlo purché il credito di quel creditore risulti soddisfatto almeno quanto lo sarebbe in una liquidazione controllata (art. 70, comma 7). Il giudice può inoltre disporre la sospensione delle azioni esecutive sui beni del consumatore mentre il procedimento è pendente (art. 70, comma 4).
L'accesso non è automatico. L'art. 69 lo preclude al consumatore già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, a chi ha già beneficiato di un'esdebitazione due volte in precedenza, o a chi ha causato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode. Un creditore che risulti aver contribuito al sovraindebitamento del debitore concedendo credito in modo irresponsabile non può opporsi alla convenienza del piano.
Uno scenario pratico. Consideriamo un nucleo familiare con 42.000 euro di debiti al consumo verso tre finanziatori, uno dei quali garantito da una cessione del quinto del TFR familiare. L'OCC aiuta a predisporre un piano che rimborsa il 35 per cento del saldo non garantito in cinque anni con il reddito disponibile, ristrutturando al contempo le condizioni della cessione del quinto entro i limiti consentiti dall'art. 67. Se un finanziatore si oppone sostenendo che recupererebbe di più forzando la liquidazione, il giudice verifica direttamente questa affermazione: se la liquidazione controllata lascerebbe effettivamente quel finanziatore in una posizione migliore, il piano non può essere approvato senza modifiche; se così non fosse, il giudice può approvarlo nonostante l'opposizione.
Concordato minore: il percorso per tutti gli altri
Il concordato minore è la procedura equivalente per un debitore sovraindebitato che non sia un consumatore: un piccolo imprenditore, un professionista, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa. L'art. 74 lo consente quando è possibile proseguire l'attività d'impresa o professionale, oppure, in mancanza, solo quando la proposta apporta risorse esterne che accrescono in modo significativo i beni disponibili per i creditori.
A differenza della ristrutturazione del consumatore, il concordato minore richiede il consenso dei creditori. L'art. 79 richiede l'approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza, per valore, dei crediti ammessi al voto, con regole aggiuntive quando un solo creditore detiene da solo la maggioranza, o quando i creditori sono suddivisi in classi. I creditori interamente garantiti da privilegio, pegno o ipoteca non votano a meno che non rinuncino a parte della loro prelazione, e i familiari stretti del debitore e i creditori in conflitto di interessi sono esclusi dal computo.
I meccanismi procedurali ricalcano da vicino quelli della ristrutturazione del consumatore: il giudice apre il procedimento, l'OCC comunica la proposta ai creditori, e il giudice può sospendere le azioni esecutive che pregiudicherebbero il piano mentre è pendente (art. 78).
Liquidazione controllata: liquidare ciò che può essere venduto
La liquidazione controllata è l'equivalente, nel sovraindebitamento, di una liquidazione dei beni, aperta a qualsiasi debitore sovraindebitato, consumatore o meno, su propria istanza (art. 268, comma 1). Anche un creditore può chiedere al tribunale di aprirla contro un debitore insolvente, anche mentre è pendente una singola azione esecutiva, ma due tutele limitano questa via quando il debitore è una persona fisica: l'istanza è respinta senz'altro se i debiti scaduti e non pagati sono complessivamente inferiori a 50.000 euro, e, separatamente, è respinta se l'OCC attesta che non esistono beni, né potrebbero realisticamente essere recuperati tramite azione legale, da distribuire ai creditori (art. 268, commi 2 e 3).
Non tutto ciò che il debitore possiede rientra nella liquidazione. Sono esclusi i beni non pignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile, gli assegni di mantenimento e alimentari e la parte dello stipendio, della pensione o dei guadagni che il giudice riserva al sostentamento del debitore e della sua famiglia, i frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, e i beni conferiti in un fondo patrimoniale insieme ai loro frutti, secondo quanto previsto dall'art. 170 del codice civile (art. 268, comma 4).
La liquidazione controllata conduce a una propria esdebitazione, disciplinata separatamente dagli artt. da 278 a 282, non dalla regola dell'incapiente descritta più avanti. Questa esdebitazione ordinaria produce effetto alla chiusura della procedura oppure, se anteriore, una volta trascorsi tre anni dalla sua apertura, purché il debitore non sia stato condannato per reati specificamente previsti, non abbia occultato beni né ostacolato il procedimento, e non sia già stato esdebitato due volte in precedenza o negli ultimi cinque anni (artt. 280 e 282).
Esdebitazione del debitore incapiente: la ripartenza utilizzabile una sola volta
L'art. 283 crea una via più ristretta e distinta per un debitore persona fisica definito incapiente: chi è riconosciuto meritevole ma non è in condizione di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Questo debitore può accedere all'esdebitazione una sola volta nella vita, senza dover prima passare per una liquidazione controllata completa o un piano di ristrutturazione.
La legge stabilisce per questo un criterio reddituale, anziché lasciarlo alla discrezionalità. Un debitore rientra nella soglia dell'incapiente quando il proprio reddito annuo, dedotti i costi per produrlo e quanto necessario al sostentamento proprio e del nucleo familiare, non supera l'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il fattore della scala di equivalenza ISEE corrispondente all'ampiezza del nucleo familiare (art. 283, comma 2). L'assegno sociale stesso viene rivalutato dall'INPS ogni anno, per cui la cifra in euro che ne risulta cambia annualmente; verifica l'importo attuale sulla pagina dell'INPS dedicata all'assegno sociale prima di farvi affidamento per un nucleo familiare specifico.
La domanda passa attraverso l'OCC fino al giudice competente, con un elenco di tutti i creditori e, dove disponibili, i loro indirizzi PEC, un resoconto di eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, tre anni di dichiarazioni dei redditi e una dichiarazione completa dei redditi del nucleo familiare del debitore (art. 283, comma 3). L'OCC deve inoltre riferire sulle ragioni per cui il debitore è diventato sovraindebitato, sulla diligenza mostrata nell'assumere le obbligazioni, e se qualche finanziatore abbia concesso credito senza valutare correttamente la capacità di rimborso del debitore (art. 283, commi 4 e 5). Il compenso dell'OCC per questo percorso è dimezzato per legge (art. 283, comma 6).
Il giudice concede l'esdebitazione con decreto solo dopo aver valutato la meritevolezza del debitore e aver accertato l'assenza di atti in frode ai creditori e di dolo o colpa grave alla base del sovraindebitamento (art. 283, comma 7). Sia i debitori sia i creditori possono impugnare quel decreto con reclamo ai sensi dell'art. 124 entro trenta giorni; un decreto correttivo del 2024, il D.Lgs. 136/2024, ha ricondotto questa via di impugnazione al meccanismo generale di reclamo del Codice, in luogo della precedente disposizione formulata separatamente.
L'esdebitazione non è incondizionata per tre anni. Se, entro tre anni dal decreto del giudice, il debitore acquisisce un'ulteriore utilità che superi quanto previsto dall'art. 283, comma 2, e ciò consentirebbe di pagare effettivamente i creditori, il debito relativo alle vecchie obbligazioni torna esigibile entro i limiti di quella nuova utilità. Un finanziamento di qualsiasi tipo ricevuto dal debitore non conta come questo tipo di utilità. L'OCC vigila su questo periodo e, sulla base della dichiarazione annuale dello stesso debitore o dei propri controlli, segnala al giudice ogni nuova risorsa rilevante, dopodiché i creditori possono agire in via esecutiva su quei beni specifici (art. 283, commi 1 e 9).
Una cronologia pratica. Un debitore ottiene un decreto di esdebitazione del debitore incapiente nel marzo 2025, non avendo dimostrato un reddito superiore alla soglia dell'art. 283 e non avendo nulla da offrire ai creditori. Alla fine del 2026, un'eredità attribuisce a quel debitore beni ben superiori alle esigenze di sostentamento del nucleo familiare. Poiché ciò avviene entro la finestra di tre anni, che si chiude a marzo 2028, l'OCC deve segnalarlo, e i creditori possono rivalersi specificamente sui beni ereditati. Se la stessa eredità fosse arrivata nel 2029, dopo la chiusura della finestra triennale, i vecchi debiti resterebbero definitivamente esdebitati.
Cosa non è il sovraindebitamento
Ognuna di queste tre procedure passa attraverso un tribunale e un OCC, e ognuna si conclude con un decreto o una sentenza, non con un accordo privato negoziato da una società di gestione del debito. Nessuna di esse permette a un debitore di dichiarare semplicemente i propri debiti cancellati, e nessuna garantisce una percentuale di abbattimento specifica o una tempistica specifica. Una ricerca per «cancellare i debiti» porta spesso a un marketing che lascia intendere il contrario; la descrizione corretta è quella di una procedura giudiziale con condizioni di ammissibilità, obblighi documentali, e un giudice che decide l'esito, non un prodotto che un debitore acquista.
Le condizioni di meritevolezza e di assenza di frode presenti nella ristrutturazione del consumatore e in entrambi i percorsi di esdebitazione esistono proprio perché il sovraindebitamento funzioni come sollievo per una genuina difficoltà finanziaria, non come una scorciatoia per aggirare debiti che il debitore avrebbe potuto pagare. Un giudice che accerti colpa grave, malafede o frode nell'origine del sovraindebitamento può negare, e di fatto nega, la ristrutturazione del consumatore o l'esdebitazione. La fase di liquidazione della liquidazione controllata in sé non è condizionata a quell'accertamento; resta aperta al debitore che la richieda, anche se l'esdebitazione che ne segue dipende dalle stesse condizioni di buona fede (artt. 69, 280 e 282).
Costi
I compensi dell'OCC sono determinati caso per caso e sono pagati con le risorse dello stesso debitore, dimezzati rispetto alla misura ordinaria nel percorso dell'incapiente (art. 283, comma 6). Il coinvolgimento dell'OCC è obbligatorio in ogni fase, dalla preparazione della domanda fino al monitoraggio successivo all'esdebitazione nel percorso dell'incapiente, per cui un debitore che valuti una di queste vie deve aspettarsi di collaborare con quell'organismo per l'intera durata, non solo nella fase di presentazione della domanda.
Domande frequenti
Cos'è il sovraindebitamento secondo la legge italiana?
È lo stato di crisi o insolvenza di un debitore che non può accedere al fallimento societario ordinario: un consumatore, un piccolo imprenditore, un professionista, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa (art. 2, D.Lgs. 14/2019). Si risolve attraverso una delle tre procedure giudiziali previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022.
Il sovraindebitamento può cancellare tutti i miei debiti?
Nessuna procedura funziona in questo modo. La ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore producono un piano di rimborso, spesso parziale, approvato da un giudice o dai creditori. La liquidazione controllata liquida i beni e conduce a una separata esdebitazione secondo regole proprie. Solo l'esdebitazione del debitore incapiente cancella il debito senza un piano di rimborso, e solo per un debitore che non ha proprio nulla da offrire, una sola volta nella vita, e solo dopo che un giudice ha riconosciuto la sua meritevolezza.
Qual è la differenza tra la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore?
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) è riservata al solo consumatore, e i creditori non votano su di essa, è il giudice a omologare il piano. Il concordato minore (art. 74) è per ogni altro debitore sovraindebitato, come un piccolo imprenditore o un professionista, e richiede l'approvazione della maggioranza, per valore, dei creditori ammessi al voto (art. 79).
I miei creditori devono accettare un piano di ristrutturazione del consumatore?
No. Ai sensi dell'art. 70, i creditori possono soltanto presentare osservazioni entro venti giorni; non votano. Il giudice può approvare il piano anche in presenza di opposizione, purché il creditore opponente non finisca in una posizione peggiore rispetto a quella che avrebbe in una liquidazione controllata.
Cos'è l'esdebitazione del debitore incapiente e chi può utilizzarla?
È un'esdebitazione utilizzabile una sola volta, prevista dall'art. 283 per una persona fisica riconosciuta meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in futuro, misurata rispetto a una soglia reddituale legata all'assegno sociale. Può essere utilizzata una sola volta nella vita del debitore e non richiede una preventiva liquidazione controllata.
L'esdebitazione dell'incapiente può essere revocata in seguito?
Il debito relativo alle vecchie obbligazioni torna esigibile, entro certi limiti, se il debitore acquisisce un'ulteriore utilità che superi la soglia dell'art. 283 entro tre anni dal decreto del giudice, e tale utilità permetterebbe di pagare effettivamente i creditori. Trascorsi tre anni senza che ciò accada, l'esdebitazione resta ferma.
Cosa fa un OCC in una procedura di sovraindebitamento?
L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) assiste il debitore nella preparazione della domanda e della documentazione a supporto, riferisce al giudice sulla condotta del debitore e sulla fattibilità del piano, comunica con i creditori e, nel percorso dell'incapiente, vigila sul debitore per tre anni dopo l'esdebitazione per eventuali nuove risorse da segnalare.
Un creditore può costringermi alla liquidazione controllata per un debito di importo modesto?
Non con una propria istanza contro un debitore insolvente se il totale dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro (art. 268, comma 2); quell'istanza è preclusa senz'altro. Il debitore può comunque richiedere la liquidazione controllata di propria iniziativa, indipendentemente dall'importo dovuto.
Fonti e riferimenti
- art. 2, comma 1, lett. c) ed e), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, definizioni di «sovraindebitamento» e «consumatore»(normattiva.it).gov
- art. 65, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento(normattiva.it).gov
- art. 66, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, procedure familiari(normattiva.it).gov
- art. 67, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore(normattiva.it).gov
- art. 69, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, condizioni soggettive ostative(normattiva.it).gov
- art. 70, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, apertura e omologazione del piano(normattiva.it).gov
- art. 74, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, proposta di concordato minore(normattiva.it).gov
- art. 79, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, maggioranza per l'approvazione del concordato minore(normattiva.it).gov
- art. 268, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, liquidazione controllata(normattiva.it).gov
- art. 278, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, oggetto e ambito di applicazione dell'esdebitazione(normattiva.it).gov
- art. 280, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, condizioni per l'esdebitazione(normattiva.it).gov
- art. 282, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, condizioni e procedimento di esdebitazione(normattiva.it).gov
- art. 283, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, esdebitazione del sovraindebitato incapiente(normattiva.it).gov