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Sfratto per Morosità in Italia: Procedura e Termine di Grazia

Di Redazione di Recording Law11 min di lettura
Sfratto per Morosità in Italia: Procedura e Termine di Grazia

Domande frequenti

Un locatore può cambiare le serrature se il conduttore smette di pagare il canone?

No. Solo uno sfratto ordinato dal giudice, confermato con convalida ed eseguito da un ufficiale giudiziario, può far rientrare in possesso l'immobile; qualsiasi forma di autotutela espone il locatore a responsabilità indipendentemente da quanto canone sia dovuto.

Quante volte può un conduttore usare il termine di grazia per fermare uno sfratto?

Fino a tre volte in un periodo di quattro anni secondo la regola ordinaria, oppure fino a quattro volte nello stesso periodo, con un termine più lungo per pagare, quando la morosità deriva da una difficoltà economica documentata come la perdita del lavoro o una malattia e non supera i due mesi di canone.

Il termine di grazia è di novanta giorni o di centoventi giorni?

Dipende dal motivo. Il termine ordinario che un giudice può concedere è fino a novanta giorni. Quando la morosità non supera i due mesi e deriva da una difficoltà documentata, il termine si estende fino a centoventi giorni, e il procedimento può essere usato una quarta volta nel periodo di quattro anni.

Cosa succede se il conduttore non si presenta all'udienza?

Il giudice conferma lo sfratto (convalida) in quella stessa udienza, a condizione che il locatore dichiari in udienza che la morosità persiste, e l'ordinanza diventa immediatamente esecutiva.

Una volta confermato lo sfratto, quanto rapidamente deve andarsene il conduttore?

Non esiste un numero fisso di giorni previsto dalla legge per il conduttore per lasciare l'immobile spontaneamente. L'esecuzione viene fissata separatamente dall'ufficiale giudiziario, che deve dare almeno dieci giorni di preavviso della data effettiva prima di procedere, e quella data viene stabilita dalla coda propria dell'ufficiale.

Pagare gli arretrati per intero ferma sempre lo sfratto?

Pagare tutto quanto dovuto, canone, oneri, interessi e spese, all'udienza o entro il termine di grazia concesso dal giudice, ferma quell'istanza del procedimento, ma solo entro il limite di tre utilizzi (o quattro, per difficoltà economica) in un periodo di quattro anni.

Una morosità superiore a due mesi può comunque beneficiare del termine più lungo per difficoltà economica?

No. Il termine più lungo di centoventi giorni per difficoltà economica è disponibile solo quando la morosità non ha superato i due mesi, oltre al requisito della difficoltà documentata.

Fonti e riferimenti

  1. art. 5, L. 27 luglio 1978, n. 392, Inadempimento del conduttore(normattiva.it).gov
  2. art. 55, L. 27 luglio 1978, n. 392, Termine per il pagamento dei canoni scaduti(normattiva.it).gov
  3. art. 1455, Codice civile, Importanza dell'inadempimento(normattiva.it).gov
  4. art. 657, Codice di procedura civile, Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione(normattiva.it).gov
  5. art. 658, Codice di procedura civile, Intimazione di sfratto per morosità(normattiva.it).gov
  6. art. 663, Codice di procedura civile, Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato(normattiva.it).gov
  7. art. 608, Codice di procedura civile, Modo del rilascio(normattiva.it).gov
  8. art. 447-bis, Codice di procedura civile, Norme applicabili alle controversie in materia di locazione(normattiva.it).gov
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