Assegno Divorzile: come i tribunali italiani decidono il mantenimento dopo il divorzio

L'assegno divorzile è la somma che un ex coniuge può essere condannato a versare all'altro dopo che il divorzio è divenuto definitivo, quando il vincolo matrimoniale non esiste più. È un diritto diverso, disciplinato da una norma diversa e valutato secondo criteri giuridici diversi, rispetto all'assegno di mantenimento che un coniuge può ricevere in precedenza, durante la separazione.
Confondere i due istituti è l'errore più comune in questa materia, e questa pagina esiste innanzitutto per evitarlo, e poi per spiegare che cosa valuta realmente un giudice una volta avvenuto il divorzio. Per il diritto relativo al periodo di separazione, consulta la nostra pagina sull'assegno di mantenimento tra coniuge e figli.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
La base giuridica: l'art. 5 della L. 898/1970
L'art. 5 della L. 898/1970, la legge del 1970 che ha introdotto il divorzio in Italia, attribuisce al tribunale che pronuncia il divorzio il potere di disporre che un coniuge versi all'altro un assegno periodico, quando questi sia privo di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. La norma impone al giudice di valutare congiuntamente cinque elementi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della fine del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla famiglia e alla formazione del patrimonio proprio o comune, i redditi di entrambi i coniugi e, a fare da sfondo a tutto, la durata del matrimonio.
Fermarsi a leggere solo la frase iniziale, mezzi inadeguati, è proprio l'errore contro cui questa pagina è scritta. La norma non si limita a un test sui mezzi economici; impone al giudice di valutare anche il contributo e la durata insieme ai mezzi, ed è esattamente questo l'equilibrio che la giurisprudenza descritta di seguito ha reso esplicito.
Dal tenore di vita a un criterio compensativo: la svolta del 2018
Per decenni, i tribunali italiani si sono basati in larga misura sulla conservazione del tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio come parametro pratico dell'assegno divorzile. Una singola sezione della Corte di Cassazione si è discostata da questo approccio nel 2017, orientandosi verso un test molto più rigido, che chiedeva se il coniuge richiedente potesse raggiungere l'autosufficienza economica con le proprie forze.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto l'incertezza che ne era derivata con la sentenza SS.UU. n. 18287/2018 (11 luglio 2018). La pronuncia ha stabilito la natura dell'assegno divorzile come al tempo stesso assistenziale, compensativa e perequativa: assistenziale perché continua a rispondere all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge, ma compensativa e perequativa perché compensa anche il contributo di quel coniuge alla famiglia e alla carriera o al patrimonio dell'altro nel corso del matrimonio, riequilibrando uno squilibrio che il matrimonio stesso ha contribuito a creare. La pronuncia ha esplicitamente superato sia l'approccio automatico basato sul tenore di vita, sia il test più rigido, basato sui soli mezzi economici, che lo aveva brevemente sostituito.
Il testo integrale di questa sentenza si trova su un portale che blocca l'accesso ordinario, per cui questa pagina descrive il criterio giuridico consolidato indicando organo, sezione e numero della pronuncia, senza citarne il testo letterale. Il principio in sé non è controverso tra gli operatori del diritto; è solo il testo esatto a non essere attualmente raggiungibile al di fuori dei sistemi della Corte.
Che cosa valuta realmente il giudice
Combinando la norma con la giurisprudenza, il giudice si pone due domande collegate anziché una sola. La prima è una domanda di soglia: il coniuge richiedente è realmente privo di mezzi adeguati, o della concreta possibilità di procurarseli, tenuto conto dell'età, della salute e del mercato del lavoro? Se la risposta è negativa, l'indagine si conclude generalmente qui e non viene riconosciuto alcun assegno.
Se la soglia viene superata, il giudice passa al lato compensativo e perequativo del test: che cosa ha contribuito il coniuge richiedente alla famiglia e alla carriera, all'attività professionale o al patrimonio personale dell'altro nel corso del matrimonio; se ha sacrificato la propria carriera o capacità di guadagno a beneficio della famiglia; quanto è durato il matrimonio; e qual è l'età di ciascun coniuge al momento del divorzio, elemento che incide sulla concreta possibilità per il coniuge richiedente di ricostruirsi un reddito autonomo in futuro.
Perché questa pagina non calcola un importo
A differenza di alcuni Paesi, che pubblicano una tabella o una formula ufficiale di mantenimento che tribunali e avvocati possono applicare direttamente, l'Italia non ne ha alcuna per l'assegno divorzile. Ogni caso viene valutato sulla base dei propri fatti, rispetto ai fattori di legge sopra indicati, e l'esito varia realmente in base al reddito, alla storia dei contributi e alla durata del matrimonio di ciascuna coppia.
Una pagina che tentasse di calcolare una cifra a partire da uno stipendio e da un numero di anni prometterebbe una precisione che la legge stessa non offre, e rischierebbe di fuorviare più lettori di quanti ne aiuti. Ciò che questa pagina può fare responsabilmente, e fa di seguito, è illustrare come i fattori si orientino in direzioni diverse in alcune situazioni realistiche, senza inventare alcun importo in euro.
Adeguamento, pagamento in unica soluzione e cessazione dell'obbligo
La sentenza che dispone l'assegno divorzile deve anche stabilire un meccanismo di adeguamento automatico alla svalutazione monetaria, di norma ancorato agli indici di inflazione, salvo che il tribunale lo ritenga manifestamente iniquo e ne spieghi le ragioni nella decisione. Questo evita che un pagamento periodico perda valore reale nel corso degli anni.
I coniugi possono anche concordare di estinguere l'intero obbligo con un unico pagamento (una tantum) anziché con versamenti periodici, a condizione che il tribunale ritenga l'accordo equo. Una volta approvata su questa base, la liquidazione una tantum preclude a entrambi i coniugi ogni ulteriore pretesa economica collegata al divorzio.
L'obbligo di versamento cessa automaticamente se il coniuge beneficiario si risposa. Può inoltre essere modificato o cessare anticipatamente se le condizioni di uno dei coniugi mutano sostanzialmente, ma ciò richiede un nuovo ricorso al tribunale e non un ricalcolo automatico.
Una conseguenza meno nota riguarda la morte del coniuge obbligato, anziché il divorzio in sé. L'art. 9 della L. 898/1970 attribuisce all'ex coniuge che è ancora titolare dell'assegno divorzile, e che non si è risposato, il diritto a una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, purché il rapporto pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Se anche un coniuge successivo, superstite, ha diritto alla stessa pensione, il tribunale la ripartisce tra entrambi, tenendo conto della durata di ciascun matrimonio.
Tre situazioni, e come si orientano i fattori
Un matrimonio durato venticinque anni, in cui un coniuge ha lasciato la carriera per crescere i figli e gestire la famiglia. Il profilo compensativo del test è chiaramente coinvolto: un matrimonio di lunga durata, una carriera realmente abbandonata a beneficio della famiglia, e probabilmente un divario di reddito effettivo tra i coniugi al momento del divorzio. Sono esattamente i fattori che la sentenza SS.UU. 18287/2018 impone al giudice di valutare a favore del coniuge richiedente, sebbene l'importo effettivo resti interamente rimesso alla valutazione del tribunale sulle reali condizioni economiche della coppia.
Un matrimonio durato tre anni, senza figli, in cui entrambi i coniugi sono professionisti affermati e indipendenti. In questo caso nessuno dei due profili del test depone a favore di un riconoscimento. Il matrimonio è breve, nessuno dei due coniugi sembra privo di mezzi adeguati o della capacità di procurarseli, e non emerge alcun contributo evidente di un coniuge alla carriera o al patrimonio dell'altro che un assegno compensativo dovrebbe riequilibrare. Un giudice che valuti questi fatti difficilmente troverà i presupposti per riconoscere un assegno divorzile.
Un matrimonio durato dodici anni, in cui un coniuge ha lavorato senza retribuzione nell'attività in espansione dell'altro, senza stipendio né quote di proprietà. Anche se questo coniuge dispone ora di un proprio reddito, i profili compensativo e perequativo sono direttamente coinvolti: un lavoro reale e non retribuito che ha contribuito a costruire un patrimonio ora detenuto dal solo altro coniuge. Un giudice è probabile che consideri questo caso esattamente il tipo di squilibrio che la pronuncia del 2018 intende correggere, quale che sia l'importo finale una volta che il tribunale abbia valutato la piena situazione di entrambi i coniugi.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra assegno divorzile e assegno di mantenimento?
L'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) viene corrisposto durante la separazione, quando il vincolo matrimoniale è ancora intatto. L'assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970) viene corrisposto dopo che il divorzio è divenuto definitivo, una volta sciolto il vincolo, ed è valutato secondo un proprio criterio giuridico distinto. Per il diritto relativo al periodo di separazione, consulta la nostra pagina sull'assegno di mantenimento tra coniuge e figli.
Il giudice conserva automaticamente il tenore di vita matrimoniale dopo il divorzio?
No. La sentenza SS.UU. n. 18287/2018 ha specificamente respinto l'uso del tenore di vita matrimoniale come parametro automatico dell'assegno divorzile. I giudici valutano oggi un insieme più ampio di fattori, incluso il contributo di ciascun coniuge alla famiglia e alla carriera o al patrimonio dell'altro, non semplicemente quanto la coppia era solita spendere.
Quali fattori valuta effettivamente il giudice nel decidere l'assegno divorzile?
L'art. 5 della L. 898/1970 elenca le condizioni di ciascun coniuge, le ragioni della fine del matrimonio, il contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla famiglia e alla formazione del patrimonio, i redditi di entrambi e la durata del matrimonio. La giurisprudenza vi include considerazioni collegate, come i sacrifici di carriera e l'età di ciascun coniuge al momento del divorzio.
Esiste una formula o una tabella per calcolare l'importo dell'assegno divorzile?
No. A differenza di alcuni Paesi, l'Italia non dispone di alcun barème o calcolatore ufficiale per il mantenimento post-divorzio. L'importo viene stabilito da un giudice che pondera i fattori di legge rispetto ai fatti specifici del matrimonio, motivo per cui questa pagina descrive il criterio anziché calcolare una cifra.
L'assegno divorzile può essere versato in un'unica soluzione anziché con rate mensili?
Sì, se entrambi i coniugi concordano e il tribunale ritiene l'accordo equo. Una volta approvata su questa base, la liquidazione in un'unica soluzione preclude ogni ulteriore pretesa economica tra i coniugi relativa al divorzio.
L'assegno divorzile può cessare?
Sì. Cessa automaticamente se il coniuge beneficiario si risposa. Il coniuge obbligato le cui condizioni economiche mutino sostanzialmente può inoltre chiedere al tribunale di modificare o far cessare l'obbligo, ma ciò richiede un nuovo ricorso, non un adeguamento automatico.
Posso leggere il testo integrale della sentenza della Cassazione che ha modificato questo criterio?
Il testo integrale della sentenza SS.UU. n. 18287/2018 si trova su un portale che blocca l'accesso ordinario; questa pagina descrive il criterio giuridico stabilito dalla pronuncia, indicando organo, sezione e numero, senza citare direttamente la decisione.
Fonti e riferimenti
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 (Assegno post-matrimoniale)(normattiva.it).gov
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18287/2018 (11 luglio 2018)(cortedicassazione.it).gov
- Corte di Cassazione, sentenza n. 11504/2017 (il test dell'autosufficienza economica, superato dalle SS.UU. 18287/2018)(cortedicassazione.it).gov
- Codice civile, art. 156 (Assegno di mantenimento durante la separazione)(normattiva.it).gov
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 (Pensione di reversibilità dopo il divorzio)(normattiva.it).gov
- Legge 6 maggio 2015, n. 55 (Divorzio breve, termini di separazione precedenti al divorzio)(normattiva.it).gov
- ISTAT, Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie(istat.it).gov
- Ministero della Giustizia, il divorzio(giustizia.it).gov