Divorzio breve: come si contano i sei e dodici mesi di attesa

Divorzio breve, in italiano corrente «divorzio veloce», è il nome che gli italiani hanno dato alla L. 55/2015, la riforma che ha ridotto da tre anni a un minimo di sei mesi l'attesa obbligatoria tra la separazione e il divorzio. Ha cambiato i tempi, non i presupposti: nella quasi totalità dei casi la coppia deve comunque separarsi prima, seguendo lo stesso percorso di divorzio descritto nella nostra pagina principale sul divorzio.
Questa pagina spiega esattamente come vengono calcolati i periodi di sei e dodici mesi, perché il metodo di conteggio dipende dalla via procedurale che la coppia ha usato per separarsi, e che cosa ha introdotto la riforma Cartabia del 2023: la possibilità di chiedere separazione e divorzio in un'unica domanda.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
Da tre anni a sei o dodici mesi
Prima del 26 maggio 2015, l'art. 3 della L. 898/1970 richiedeva che la separazione fosse durata, ininterrottamente, tre anni dalla comparizione dei coniugi prima che uno dei coniugi potesse chiedere al tribunale lo scioglimento del matrimonio. La L. 55/2015 ha sostituito quest'unica soglia di tre anni con due periodi più brevi, diversi a seconda della via procedurale.
L'art. 1 della L. 55/2015 ha riformulato il passaggio rilevante dell'art. 3 in questi termini: la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nel procedimento di separazione, e per sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. I dodici mesi si applicano a una separazione giudiziale che resta contenziosa; i sei mesi si applicano a una separazione consensuale, compreso il caso di un procedimento contenzioso successivamente trasformato in consensuale, qualunque delle tre vie procedurali illustrate nella nostra pagina sulla separazione legale la coppia abbia utilizzato per raggiungerla.
Come si conta davvero il tempo, in base alla via scelta
La data di decorrenza non è la stessa per ogni coppia, ed è proprio qui che le sintesi di altri siti tendono a confondere il dettaglio. L'art. 3 della L. 898/1970, come modificato, individua tre distinti punti di partenza, corrispondenti alle tre vie con cui si può raggiungere la separazione.
Per una separazione raggiunta tramite il tribunale, il conteggio decorre dalla comparizione dei coniugi, la prima comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione, ed è da qui che decorre il conteggio, sia che la separazione prosegua poi come consensuale sia come contenziosa. Per una separazione raggiunta tramite negoziazione assistita, il conteggio decorre dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita stesso. Per una separazione raggiunta davanti all'Ufficiale di Stato Civile al Comune, il conteggio decorre dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione ivi sottoscritto. La negoziazione assistita e la via del Comune sono disponibili solo per una separazione consensuale, e quindi comportano sempre il periodo di sei mesi; una separazione davanti al tribunale comporta il periodo di sei mesi quando è consensuale, e quello di dodici mesi solo quando resta giudiziale (contenziosa) fino alla domanda di divorzio; una separazione contenziosa successivamente trasformata in consensuale passa invece al periodo di sei mesi.
Due tempistiche, spiegate passo dopo passo
Una coppia che raggiunge una separazione consensuale, ad esempio tramite negoziazione assistita, con l'accordo certificato il 10 gennaio 2026, completa l'attesa di sei mesi il 10 luglio 2026 e può presentare domanda di divorzio da quella data. Una coppia in una separazione giudiziale contenziosa la cui comparizione dei coniugi ha luogo nella stessa data, il 10 gennaio 2026, non raggiunge la fine della propria attesa prima del 10 gennaio 2027, ben dodici mesi dopo, perché la loro separazione resta formalmente giudiziale, anche se la controversia di fondo viene di fatto risolta molto prima. Se invece il procedimento contenzioso fosse stato formalmente trasformato in separazione consensuale, si applicherebbe il periodo di sei mesi a partire dalla stessa comparizione.
| Tipo di separazione | Via | Decorrenza | Attesa minima | Data più prossima per il divorzio (esempio, dal 10 gen 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Consensuale | Negoziazione assistita o Comune | Data certificata nell'accordo | 6 mesi | 10 luglio 2026 |
| Consensuale | Tribunale | Comparizione dei coniugi | 6 mesi | 10 luglio 2026 |
| Giudiziale | Tribunale | Comparizione dei coniugi | 12 mesi | 10 gennaio 2027 |
Una separazione che inizia come contenziosa e viene successivamente trasformata formalmente in consensuale passa effettivamente al binario dei sei mesi. L'art. 3 lo prevede espressamente, coprendo proprio questo scenario: una volta che la trasformazione ha effetto, si applica il periodo di sei mesi, sempre calcolato dalla comparizione originaria. Una coppia la cui comparizione dei coniugi ha luogo il 10 gennaio 2026, e il cui procedimento contenzioso viene successivamente trasformato in separazione consensuale, completa l'attesa il 10 luglio 2026, non il 10 gennaio 2027.
Chiedere separazione e divorzio insieme: l'art. 473-bis.49 c.p.c.
La riforma Cartabia del processo civile del 2022 (D.Lgs. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti dal 28 febbraio 2023) ha aggiunto l'art. 473-bis.49 al codice di procedura civile. Consente al coniuge di inserire la domanda di divorzio nello stesso atto introduttivo di una separazione giudiziale, anziché avviare un procedimento completamente nuovo una volta conclusa la separazione.
L'articolo è preciso su quando questa domanda possa effettivamente procedere: è procedibile, cioè può proseguire, solo dopo che è decorso il periodo di attesa previsto dalla legge illustrato sopra, e solo previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, cioè una volta che la sentenza di separazione è diventata definitiva e non più impugnabile. La pronuncia di una sentenza è un passaggio precedente e più debole rispetto al suo passaggio in giudicato; l'art. 473-bis.49 subordina la domanda di divorzio a quest'ultimo, più solido. Quando separazione e divorzio finiscono davanti a giudici diversi, la riunione dei procedimenti è disciplinata dall'art. 40 c.p.c., con l'eventuale presenza di figli minori che orienta la causa verso il giudice individuato ai sensi dell'art. 473-bis.11; quando invece pendono già davanti allo stesso giudice, si applica l'art. 274 c.p.c. La sentenza finale contiene una sezione distinta per ciascuna domanda e fissa da quando decorrono gli eventuali pagamenti.
Se la stessa domanda congiunta fosse disponibile anche per una separazione e un divorzio consensuali e congiunti è rimasto incerto per un periodo dopo la riforma, poiché la norma scritta per i procedimenti congiunti non lo affermava con la stessa chiarezza con cui l'art. 473-bis.49 lo fa per quelli contenziosi, e i tribunali si sono divisi sulla questione. La Corte di Cassazione (n. 28727/2023) ha risolto il contrasto, stabilendo che anche i coniugi che presentano una domanda congiunta di separazione e divorzio consensuali possono unire le due richieste. Chi fa affidamento su questo principio nel 2026 dovrebbe comunque verificare la prassi amministrativa attuale del proprio tribunale, poiché i diversi uffici giudiziari si sono adeguati alla pronuncia con tempi diversi.
Che cosa non ha cambiato il divorzio breve
La riforma non ha toccato i presupposti per la concessione del divorzio. L'art. 3 della L. 898/1970 continua a elencare alcuni presupposti basati sulla colpa, tra cui determinate condanne penali gravi, un divorzio ottenuto all'estero dal coniuge straniero, la mancata consumazione del matrimonio, ma il presupposto su cui si fonda quasi ogni divorzio italiano resta lo stesso di sempre: che la separazione della coppia abbia compiuto il decorso richiesto. Il divorzio breve ha accorciato questo decorso; non ha introdotto un modo per saltarlo.
Non ha inoltre accorciato nulla di ciò che segue il divorzio stesso. Se un coniuge riceva o meno l'assegno divorzile dipende ancora da una valutazione completa e separata, illustrata nella nostra pagina sull'assegno divorzile, e gli accordi di affidamento per eventuali figli seguono ancora l'art. 337-ter c.c., approfondito nella nostra pagina sull'affidamento condiviso, secondo tempi e criteri propri.
Un equivoco comune: le vie procedurali rapide non saltano l'attesa
La negoziazione assistita e la dichiarazione al Comune sono spesso descritte come il modo rapido per separarsi o divorziare in Italia, e dal punto di vista procedurale lo sono: entrambe possono concludersi in settimane anziché nei mesi che può richiedere una causa contenziosa in tribunale. Nessuna delle due vie, però, riduce il minimo di sei mesi in sé. Una coppia che firma un accordo di negoziazione assistita per la separazione a gennaio non può comunque presentare domanda di divorzio prima di luglio dello stesso anno: ciò che la via rapida offre è velocità nel raggiungere la separazione e, in seguito, nel presentare la domanda di divorzio, non un conteggio più breve nel frattempo. La nostra pagina hub sul diritto di famiglia illustra ciascuna delle tre vie e come si combinano separazione, divorzio, mantenimento e affidamento.
Tre situazioni
Una coppia d'accordo su tutto, che vuole il percorso legittimo più rapido dalla separazione al divorzio. La negoziazione assistita per la separazione, con l'accordo certificato il prima possibile, avvia il conteggio più breve disponibile: sei mesi. Presentare anche la domanda di divorzio tramite negoziazione assistita, una volta decorso quel periodo, invece di avviare un procedimento contenzioso, mantiene ogni fase del percorso sulla via più rapida disponibile.
Una coppia in separazione giudiziale che sa già che seguirà un divorzio. Il loro avvocato può inserire la domanda di divorzio nello stesso ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Tale domanda non procederà effettivamente finché la sentenza di separazione non sarà definitiva e non sarà interamente decorso il periodo di dodici mesi, ma la coppia evita di dover aprire un secondo procedimento quando quella data arriva.
Una coppia la cui separazione è iniziata come procedimento contenzioso due anni fa e si è accordata solo di recente. Se quell'accordo assume la forma di una trasformazione formale del procedimento in separazione consensuale, il conteggio di sei mesi si applica dalla loro comparizione dei coniugi originaria, non dal più lungo periodo di dodici mesi. L'art. 3 della L. 898/1970 disciplina esattamente questo scenario e prevede il periodo più breve una volta che la trasformazione ha effetto.
Domande frequenti
Che cos'è il divorzio breve?
Divorzio breve è il nome comunemente dato alla L. 55/2015, la riforma che ha ridotto il periodo obbligatorio di separazione prima di poter chiedere il divorzio in Italia da tre anni a dodici mesi per una separazione giudiziale o sei mesi per una separazione consensuale, in vigore dal 26 maggio 2015.
Quanto tempo bisogna aspettare per divorziare dopo la separazione?
Dodici mesi dalla comparizione dei coniugi se la separazione era giudiziale (contenziosa), oppure sei mesi se la separazione stessa era consensuale, sia che sia stata raggiunta tramite il tribunale, la negoziazione assistita, o una dichiarazione congiunta davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
La via scelta per la separazione cambia il modo in cui si conta l'attesa?
Sì, la data di decorrenza cambia. Una separazione in tribunale si conta dalla comparizione dei coniugi. Una separazione tramite negoziazione assistita si conta dalla data certificata nell'accordo. Una separazione al Comune si conta dalla data dell'atto sottoscritto davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Possiamo presentare separazione e divorzio contemporaneamente?
Ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., il coniuge in una separazione giudiziale può inserire la domanda di divorzio nello stesso atto, ma viene esaminata solo dopo che la sentenza di separazione è definitiva e il periodo di attesa previsto dalla legge è interamente decorso. Per le domande congiunte e consensuali, la Corte di Cassazione (n. 28727/2023) ha confermato che è disponibile lo stesso approccio combinato.
Il divorzio breve significa che possiamo divorziare senza prima separarci?
No. La riforma ha accorciato l'attesa successiva alla separazione; non ha eliminato l'obbligo di separarsi prima, presupposto su cui si fonda ancora quasi ogni divorzio italiano ai sensi dell'art. 3 della L. 898/1970.
Se la nostra separazione è iniziata come contenziosa ma poi ci siamo accordati, otteniamo l'attesa più breve di sei mesi?
Sì, se il procedimento contenzioso viene formalmente trasformato in separazione consensuale. L'art. 3 della L. 898/1970 disciplina espressamente questo scenario e applica il periodo di sei mesi una volta che la trasformazione ha effetto, sempre calcolato dalla comparizione dei coniugi iniziale.
Esiste un modo per divorziare in Italia in meno di sei mesi dopo la separazione?
Nessuna via procedurale riduce di per sé il minimo previsto dalla legge. La negoziazione assistita e la dichiarazione al Comune possono far procedere più rapidamente sulla carta la separazione e la successiva domanda di divorzio, ma il minimo di sei mesi per una separazione consensuale continua ad applicarsi prima che si possa chiedere il divorzio.
Fonti e riferimenti
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 (Casi di scioglimento del matrimonio, come modificato)(normattiva.it).gov
- Legge 6 maggio 2015, n. 55, art. 1 (Divorzio breve, riduzione dei termini di separazione)(normattiva.it).gov
- Legge 6 maggio 2015, n. 55, art. 2 (Scioglimento anticipato della comunione dei beni)(normattiva.it).gov
- Legge 6 maggio 2015, n. 55, art. 3 (Applicazione ai procedimenti in corso)(normattiva.it).gov
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)(normattiva.it).gov
- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita per la separazione e il divorzio)(normattiva.it).gov
- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 12 (Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)(normattiva.it).gov
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia del processo civile)(normattiva.it).gov
- Corte di Cassazione, n. 28727/2023 (cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio)(cortedicassazione.it).gov
- Ministero della Giustizia, il divorzio(giustizia.it).gov