Separazione: consensuale, giudiziale e le tre vie per separarsi legalmente

La separazione è il passaggio che la legge italiana richiede alla maggior parte delle coppie prima che un giudice possa sciogliere il matrimonio. Sospende il dovere di convivenza e riorganizza i rapporti economici tra i coniugi, ma il vincolo matrimoniale resta giuridicamente intatto fino a quando un successivo divorzio non lo scioglie.
Questa pagina spiega che cosa cambia realmente con la separazione, le tre modalità con cui una coppia può ottenerla, e come vengono gestite le questioni relative all'addebito e agli aspetti economici.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
Che cosa cambia con la separazione, e che cosa resta invariato
Il matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., crea quattro doveri reciproci: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. La separazione sospende il lato pratico e quotidiano di questi doveri, in particolare la coabitazione, e riorganizza gli aspetti economici e patrimoniali della coppia, mentre il vincolo matrimoniale continua a sussistere.
La separazione non scioglie il matrimonio. Nessuno dei due coniugi può risposarsi, e la coppia resta sposata a tutti gli effetti giuridici rilevanti fino a quando un divorzio non viene pronunciato separatamente, con i propri tempi (approfondito nella nostra pagina sul divorzio).
Consensuale o giudiziale: accordo o contenzioso
La separazione consensuale è quella su cui entrambi i coniugi concordano, comprese le sue condizioni: chi vive dove, che cosa accade rispetto agli eventuali figli, e quanto un coniuge versa all'altro. Il giudice, o gli avvocati che negoziano l'accordo, verificano comunque l'intesa, in particolare quando sono coinvolti dei figli, ma i coniugi non si contrappongono in un procedimento contenzioso.
La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso davanti al tribunale, utilizzato quando i coniugi non concordano sulla separazione stessa o sulle sue condizioni. L'art. 151 c.c. fissa il presupposto legale: fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, o che arrecano grave pregiudizio all'educazione dei figli. La separazione giudiziale può inoltre comportare una pronuncia di addebito, trattata più avanti, cosa che la separazione consensuale non consente.
Le tre vie per ottenere la separazione
Il tribunale. La separazione giudiziale si presenta al tribunale ordinario del luogo dell'ultima residenza comune della coppia (o della residenza del convenuto). È la via per un disaccordo autentico, ma resta disponibile anche per una separazione consensuale che la coppia preferisce formalizzare attraverso il tribunale anziché negoziarla direttamente.
Negoziazione assistita. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2014), ciascun coniuge si avvale di un proprio avvocato, e i due legali negoziano un accordo scritto. In assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 e di figli maggiorenni ancora economicamente dipendenti, l'accordo viene trasmesso al procuratore della Repubblica per un semplice nullaosta. Quando invece è presente una di queste categorie di figli, lo stesso magistrato esamina l'accordo con maggiore attenzione e deve accertarne la conformità all'interesse dei figli prima di autorizzarlo. In altre parole, la negoziazione assistita resta disponibile anche in presenza di figli; viene semplicemente sottoposta a un controllo più approfondito.
Il Comune. L'art. 12 dello stesso decreto consente alla coppia di separarsi con una dichiarazione congiunta davanti all'Ufficiale di Stato Civile (di norma il sindaco in tale veste) presso il Comune, con l'assistenza di un avvocato facoltativa e non obbligatoria. Questa via è più limitata della negoziazione assistita: non si applica affatto in presenza di figli minori, o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti, e l'accordo non può includere alcun trasferimento di beni tra i coniugi. È il percorso più rapido ed economico per la coppia che soddisfa queste condizioni.
L'addebito: quando viene dichiarata la responsabilità
Quando un coniuge lo richiede nell'ambito di un procedimento giudiziale, l'art. 151 c.c. consente al tribunale di pronunciare l'addebito, attribuendo la crisi coniugale alla condotta di un coniuge che ha violato i doveri previsti dall'art. 143 c.c., più spesso una violazione grave e prolungata della fedeltà o del dovere di assistenza materiale o morale. La pronuncia di addebito non è automatica e non viene richiesta nella maggior parte delle separazioni, che si svolgono senza alcun accertamento di responsabilità.
La principale conseguenza giuridica dell'addebito riguarda gli aspetti economici: il coniuge cui viene addebitata la separazione perde il proprio diritto a richiedere l'assegno di mantenimento dall'altro, anche se il proprio reddito sarebbe altrimenti inadeguato. Non incide invece sul dovere di un genitore di contribuire al mantenimento dei figli, che si fonda su una base giuridica del tutto autonoma (trattata più avanti e approfondita nella nostra pagina sull'assegno di mantenimento tra coniuge e figli).
Gli aspetti economici durante la separazione: l'assegno di mantenimento
L'art. 156 c.c. consente al tribunale di disporre a favore del coniuge non responsabile un assegno di mantenimento periodico, quando questi sia privo di redditi propri adeguati, con l'importo stabilito in base alle circostanze e alle possibilità economiche del coniuge obbligato, e non secondo una formula fissa. Si tratta di un diritto distinto dall'assegno divorzile che può seguire un eventuale divorzio, il quale si fonda su una norma diversa (art. 5 L. 898/1970) e su criteri giuridici differenti, spiegati in dettaglio nella nostra pagina sull'assegno divorzile.
Una riforma procedurale del 2023 (D.Lgs. 149/2022, parte della più ampia riforma Cartabia della giustizia civile, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha abrogato alcuni commi dell'art. 156 c.c. relativi ai meccanismi di attuazione, come il sequestro dei beni o gli ordini di pagamento diretto nei confronti di terzi debitori del coniuge obbligato. Tali meccanismi sono stati trasferiti nelle norme unificate sui procedimenti di famiglia del codice di procedura civile, non eliminati: l'abrogazione non va quindi interpretata come una soppressione del diritto sostanziale all'assegno di mantenimento, che resta pienamente in vigore.
I figli durante la separazione
Quando la coppia ha figli minori, lo stesso procedimento che pronuncia la separazione stabilisce anche l'affidamento e il mantenimento dei figli, secondo l'art. 337-ter c.c. L'affidamento condiviso è la soluzione ordinaria: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e sono tenuti a concordare le decisioni di maggiore interesse su salute, istruzione e residenza, indipendentemente da quale genitore i figli vivano prevalentemente. Il giudice si discosta dall'affidamento condiviso solo quando accerta, con decisione motivata, che affidare i figli a un solo genitore, affidamento esclusivo, risponde meglio all'interesse del minore. Il collocamento prevalente, cioè presso quale genitore il figlio vive concretamente, resta una questione distinta e non discende automaticamente da nessuna delle due soluzioni.
Il mantenimento dei figli previsto dallo stesso articolo è valutato separatamente da quanto ciascun coniuge riceve a titolo personale, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita precedente, del tempo trascorso con ciascun genitore, della capacità economica di ciascuno e del valore del lavoro di cura effettivamente svolto da ciascun genitore. La nostra pagina sull'assegno di mantenimento tra coniuge e figli approfondisce questa valutazione, poiché viene spesso confusa con l'assegno al coniuge appena descritto.
Tre situazioni, tre percorsi diversi
Una coppia senza figli e senza beni da dividere, che concorda su tutto. È esattamente il profilo per cui è stata pensata la via del Comune: nessun figlio minore o a carico, nessun trasferimento di beni nell'accordo, pieno accordo tra i coniugi. Possono perfezionare la separazione con una dichiarazione congiunta davanti all'Ufficiale di Stato Civile, senza mai passare da un'aula di tribunale.
Una coppia con un figlio minore, che concorda sulle condizioni, ma queste riguardano anche il figlio. La via del Comune è loro preclusa dall'art. 12, indipendentemente da quanto siano d'accordo. Resta invece aperta la negoziazione assistita, con ciascun coniuge rappresentato dal proprio avvocato e l'accordo esaminato dal procuratore della Repubblica nell'interesse del figlio prima di produrre effetto; in alternativa, resta possibile un ricorso consensuale direttamente al tribunale.
Una coppia in disaccordo, in cui un coniuge sostiene che la crisi sia stata causata dalla condotta dell'altro. Si tratta di una separazione giudiziale, presentata al tribunale, in cui il coniuge che lamenta la responsabilità dell'altro può anche chiedere una pronuncia di addebito. L'esito incide non solo sulla concessione della separazione, ma anche sulla possibilità per il coniuge non responsabile di richiedere in seguito l'assegno di mantenimento.
Dalla separazione verso il divorzio
La separazione non è pensata per essere permanente: è il passaggio obbligatorio che la maggior parte delle coppie attraversa prima di poter chiedere il divorzio. Il periodo di attesa prima che il divorzio possa essere richiesto decorre dalla prima comparizione dei coniugi davanti al tribunale nel procedimento di separazione, ed è più breve per una separazione consensuale rispetto a una giudiziale, secondo la riforma del divorzio breve approfondita nella nostra pagina sul divorzio.
Domande frequenti
La separazione pone fine al matrimonio?
No. La separazione sospende la convivenza e l'unità economica quotidiana della coppia, ma il vincolo matrimoniale resta in essere. Nessuno dei due coniugi può risposarsi finché un giudice non pronuncia il divorzio, che è un procedimento distinto.
È possibile separarsi senza andare in tribunale?
Sì, in due modi. Le coppie pienamente d'accordo possono ricorrere alla negoziazione assistita, in cui ciascun coniuge ha un proprio avvocato e l'accordo viene verificato dal procuratore della Repubblica, oppure, in assenza di figli minori o a carico e senza beni da trasferire, con una dichiarazione congiunta davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune.
Abbiamo un figlio minore. Possiamo comunque evitare il tribunale?
Non è possibile utilizzare la via del Comune, che l'art. 12 del D.L. 132/2014 esclude del tutto in presenza di un figlio minore, di un figlio maggiorenne incapace, di un figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, o di un figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Resta invece disponibile la negoziazione assistita: il procuratore della Repubblica esamina l'accordo nell'interesse del figlio prima che produca effetto.
Che cos'è l'addebito e che cosa cambia?
L'addebito è una pronuncia del giudice, ai sensi dell'art. 151 c.c., che attribuisce la separazione alla condotta di un coniuge contraria ai doveri del matrimonio previsti dall'art. 143 c.c., come la fedeltà o il dovere di assistenza. È rilevante soprattutto perché il coniuge cui viene addebitata la separazione perde il proprio diritto all'assegno di mantenimento, ma non il dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Al coniuge separato viene versato automaticamente l'assegno di mantenimento?
No. L'art. 156 c.c. lo subordina a determinate condizioni: il giudice lo dispone solo a favore del coniuge non responsabile della separazione e privo di redditi propri adeguati, e l'importo viene stabilito caso per caso in base alle possibilità economiche del coniuge obbligato. Non è un pagamento automatico o fisso.
Per quanto tempo deve durare la separazione prima di poter divorziare?
Ai sensi della L. 55/2015, il periodo di attesa decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al tribunale: dodici mesi per una separazione giudiziale, oppure sei mesi se la separazione è stata consensuale. Consulta la nostra pagina sul divorzio per capire come funziona questo calcolo nella pratica.
Che cosa succede alla collocazione dei figli durante la separazione?
L'affidamento condiviso è la regola generale ai sensi dell'art. 337-ter c.c.: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e prendono insieme le decisioni di maggiore interesse, indipendentemente da quale genitore i figli vivano prevalentemente. Il giudice dispone l'affidamento esclusivo solo quando accerta che l'affidamento condiviso sarebbe contrario all'interesse del figlio.
Fonti e riferimenti
- Codice civile, art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 151 (Separazione giudiziale)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli, rinvio al Capo II Titolo IX)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli)(normattiva.it).gov
- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita per la separazione)(normattiva.it).gov
- Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 12 (Separazione innanzi all'ufficiale dello stato civile)(normattiva.it).gov
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 (Assegno post-matrimoniale)(normattiva.it).gov
- Legge 6 maggio 2015, n. 55 (Divorzio breve, termini di separazione)(normattiva.it).gov
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia del processo civile)(normattiva.it).gov
- Ministero della Giustizia, la separazione personale dei coniugi(giustizia.it).gov