Affidamento condiviso: come funziona la custodia condivisa in Italia

L'affidamento condiviso è la soluzione da cui parte un giudice italiano ogni volta che deve decidere le disposizioni riguardanti i figli di una coppia, che i genitori stiano affrontando una separazione legale, un divorzio, oppure non si siano mai sposati.
Questa pagina spiega che cosa significa in pratica l'affidamento condiviso, quando il giudice se ne discosta, e perché è una questione distinta dal collocamento prevalente, cioè dove il figlio vive concretamente giorno per giorno, una distinzione che altri siti confondono spesso.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
L'affidamento condiviso è il punto di partenza, non un esito eccezionale
L'art. 337-ter c.c. stabilisce come il giudice gestisce le disposizioni riguardanti i figli ogni volta che finisce la relazione di una coppia. Il primo comma sancisce il diritto del figlio a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e a mantenere rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo.
Per realizzare questo obiettivo, l'articolo impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. L'affidamento condiviso significa che entrambi i genitori conservano la responsabilità genitoriale e prendono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse su istruzione, salute e residenza abituale del figlio. Quando i genitori sono in disaccordo su una di queste decisioni di maggiore interesse, la questione viene rimessa al giudice. Solo per le questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può consentire a ciascun genitore di esercitare tale potere separatamente.
Affidamento e collocamento: due questioni distinte
È proprio qui che i siti generalisti confondono più spesso due concetti che la legge stessa tiene separati. L'affidamento riguarda chi detiene il potere decisionale sul figlio, e per default sono entrambi i genitori insieme, a prescindere da dove il figlio dorma una determinata notte.
Dove il figlio vive concretamente, e come si suddivide il suo tempo tra le due abitazioni, è una determinazione pratica distinta. L'art. 337-ter c.c. non usa mai la parola «collocamento»: si riferisce invece ai tempi e modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, che il giudice fissa autonomamente insieme alla decisione sull'affidamento. Il collocamento prevalente è il termine che la prassi e la giurisprudenza usano per la disposizione che deriva da quei tempi e modalità, ed è utile sapere che si tratta di un'espressione di prassi, non di un termine previsto dalla legge.
La conseguenza pratica è che l'affidamento condiviso non richiede una suddivisione paritaria del tempo. Un figlio può trascorrere la maggior parte delle notti infrasettimanali con un genitore e i fine settimana alternati con l'altro, e l'affidamento condiviso continua ad applicarsi pienamente, poiché entrambi i genitori mantengono pari voce sulle decisioni che la legge considera di maggiore interesse, indipendentemente da come viene suddiviso il tempo.
Quando il giudice dispone l'affidamento esclusivo
L'art. 337-quater c.c. consente al giudice di discostarsi dalla regola di default e disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore. Può farlo solo quando accerta, con un provvedimento motivato, che affidare il figlio all'altro genitore sarebbe contrario al suo interesse. L'accertamento deve essere motivato, non presunto.
Ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo in qualsiasi momento, sulla stessa base. Quando il giudice ritiene la richiesta manifestamente infondata, può valutare la condotta del genitore richiedente nel decidere che cosa serva all'interesse dei figli, e resta applicabile anche l'art. 96 c.p.c., che disciplina la responsabilità per lite temeraria. Il genitore a cui viene affidato in via esclusiva il figlio esercita generalmente da solo la responsabilità genitoriale, salvo diversa disposizione del giudice, ma le decisioni che la legge considera di maggiore interesse restano per default in capo a entrambi i genitori salvo che il giudice disponga diversamente, e il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione del figlio e può rivolgersi nuovamente al giudice per una decisione che pregiudichi l'interesse del figlio.
L'affidamento condiviso si applica anche fuori dal matrimonio
L'art. 337-bis c.c. definisce l'ambito di applicazione dell'intera parte del codice: comprende la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'annullamento, la nullità del matrimonio e, esplicitamente, i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. L'affidamento condiviso come regola di default non è limitato alle coppie sposate; si applica allo stesso modo ai genitori mai sposati, poiché il D.Lgs. 154/2013 ha attribuito ai figli nati fuori dal matrimonio lo stesso stato giuridico di quelli nati all'interno di esso.
L'aspetto economico, e dove è approfondito
Affidamento e mantenimento dei figli vengono decisi nello stesso procedimento, ma rispondono a domande diverse. L'art. 337-ter c.c. individua anche i cinque fattori per l'assegno di mantenimento del figlio: le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita che la famiglia aveva prima della separazione, il tempo trascorso con ciascun genitore, le risorse economiche proprie di ciascun genitore, e il valore economico del lavoro di cura che ciascun genitore effettivamente svolge. Nessuno di questi fattori dipende dal regime di affidamento disposto dal giudice. La nostra pagina sull'assegno di mantenimento tra coniuge e figli approfondisce questo calcolo nel dettaglio.
Anche la casa familiare è una decisione a parte
L'art. 337-sexies c.c. disciplina chi continua a usare la casa familiare durante e dopo una separazione o un divorzio. Il giudice la assegna dando priorità all'interesse dei figli, e tiene conto dell'assegnazione nel definire complessivamente gli aspetti economici tra i coniugi. Il diritto di uso della casa cessa se il genitore assegnatario smette di abitarvi, convive con un nuovo partner more uxorio, o si risposa. Il genitore che cambia residenza o domicilio in presenza di figli minori deve darne comunicazione all'altro entro trenta giorni, pena la responsabilità per l'eventuale danno che ne deriva.
Rivedere l'accordo in un secondo momento
L'art. 337-quinquies c.c. attribuisce a ciascun genitore il diritto di chiedere, in ogni tempo, una revisione del regime di affidamento, della ripartizione della responsabilità genitoriale o del contributo di mantenimento. Nulla nel provvedimento originario è pensato per essere definitivo, man mano che il figlio cresce e le circostanze cambiano; l'articolo non fissa alcun termine di attesa prima che un genitore possa chiedere al giudice di riesaminare l'accordo. Una richiesta di revisione è distinta dalle questioni di tempistica trattate nella nostra pagina sul divorzio breve, che riguarda l'attesa prima del divorzio in sé, non le modifiche successive a un provvedimento di affidamento.
Tre situazioni
Genitori mai sposati che si stanno separando, con un figlio minore. L'art. 337-bis c.c. estende a loro lo stesso capo, e la stessa regola di default. L'affidamento condiviso si applica esattamente come per una coppia sposata, e il giudice se ne discosta solo in base allo stesso criterio della contrarietà all'interesse del figlio previsto dall'art. 337-quater c.c.
Un genitore che chiede l'affidamento esclusivo perché l'altro genitore ha una condotta documentata che mette a rischio il figlio. Il giudice può disporre l'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337-quater c.c. se accerta, con decisione motivata, che l'affidamento condiviso con l'altro genitore sarebbe contrario all'interesse del figlio. L'accertamento deve essere effettuato e motivato; non consegue automaticamente dalla sola accusa.
Genitori in affidamento condiviso il cui figlio vive con uno di loro nei giorni feriali e alterna i fine settimana con l'altro. Si tratta comunque di affidamento condiviso. Entrambi i genitori mantengono pari autorità sulle decisioni di maggiore interesse elencate dall'art. 337-ter c.c.; è disuguale solo la suddivisione pratica del tempo, i tempi e modalità della presenza, che la legge considera una questione distinta.
Domande frequenti
L'affidamento condiviso è la regola di default in Italia?
Sì. L'art. 337-ter c.c. impone al giudice di dare priorità al mantenimento dei figli della coppia affidati a entrambi i genitori. Il giudice se ne discosta solo quando accerta, con decisione motivata, che l'affidamento condiviso sarebbe contrario all'interesse del figlio.
Qual è la differenza tra affidamento condiviso e collocamento prevalente?
L'affidamento riguarda chi detiene la responsabilità genitoriale e il potere decisionale sul figlio, e per default sono entrambi i genitori insieme. Il collocamento prevalente è una questione pratica distinta, dove il figlio vive principalmente giorno per giorno, che il codice disciplina come tempi e modalità della presenza anziché con questo termine specifico.
Quando il giudice dispone l'affidamento esclusivo anziché quello condiviso?
Ai sensi dell'art. 337-quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore solo quando accerta, con decisione motivata, che l'affidamento all'altro genitore sarebbe contrario all'interesse del figlio. Ciascun genitore può chiederlo in qualsiasi momento, e una richiesta manifestamente infondata può essere valutata a sfavore del genitore che l'ha presentata.
L'affidamento condiviso significa che il figlio divide il tempo al 50% tra i genitori?
No. L'art. 337-ter c.c. non richiede tempi paritari. Entrambi i genitori possono detenere il potere decisionale condiviso, l'affidamento condiviso, mentre il tempo effettivo del figlio e la residenza prevalente, stabiliti separatamente, possono essere diseguali tra loro.
L'affidamento condiviso si applica se i genitori non si sono mai sposati?
Sì. L'art. 337-bis c.c. estende l'intero capo, compreso l'affidamento condiviso come regime di default, ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, non solo ai figli di una coppia sposata.
Un regime di affidamento può essere modificato dopo essere stato stabilito?
Sì. L'art. 337-quinquies c.c. consente a ciascun genitore di chiedere, in qualsiasi momento, una revisione del regime di affidamento, della ripartizione della responsabilità genitoriale o del contributo di mantenimento. Le condizioni originarie non sono definitive.
Che cosa succede alla casa familiare quando i genitori si separano?
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., l'uso della casa familiare viene assegnato dando priorità all'interesse dei figli. Tale diritto cessa se il genitore assegnatario smette di abitarvi, convive con un nuovo partner o si risposa, e ogni cambio di residenza deve essere comunicato all'altro genitore entro trenta giorni.
Fonti e riferimenti
- Codice civile, art. 337-bis (Ambito di applicazione)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 337-quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 337-quinquies (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)(normattiva.it).gov
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (origine dell'affidamento condiviso, ora recepita negli artt. 337-bis e seguenti c.c.)(normattiva.it).gov
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione)(normattiva.it).gov
- Ministero della Giustizia, la separazione personale dei coniugi(giustizia.it).gov