Multa Autovelox in Italia: la Riforma 2026 sull'Omologazione (Art. 142 C.d.S.)

La domanda più comune sugli autovelox in Italia non riguarda quanto costa la multa. Riguarda se il dispositivo che ha registrato la rilevazione fosse legalmente autorizzato a farlo. Dal 12 luglio 2026, questa domanda ha una risposta nuova: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito, per la prima volta, un regime organico unico per l'approvazione, la taratura e la verifica periodica dei dispositivi di rilevamento della velocità ai sensi dell'articolo 142 del Codice della Strada, sostituendo la disciplina in vigore dal 2017.
Questa pagina illustra quanto costa realmente una multa da autovelox, cosa cambia con la riforma del 2026 riguardo al dispositivo stesso, e la distinzione che la Corte di Cassazione sta precisando dal 2024 tra una telecamera semplicemente «approvata» e una «omologata». Entrambe contano per lo stesso motivo: un ricorso contro una multa da autovelox si vince o si perde sulla documentazione relativa al dispositivo, non sulla forza dell'argomentazione.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione specifica.
La riforma del 2026: cosa è cambiato davvero il 12 luglio
Per anni, gli autovelox italiani hanno operato sotto due status amministrativi che i tribunali hanno finito per trattare come giuridicamente distinti. Un dispositivo poteva essere «approvato», una procedura più leggera che conferma che un prototipo soddisfa le specifiche tecniche di base, oppure «omologato», una procedura più rigorosa che, secondo la Corte di Cassazione, è quella effettivamente richiesta dall'art. 142, comma 6. Una quota rilevante degli autovelox in servizio in Italia possedeva solo l'approvazione più leggera.
Il D.M. MIT dell'8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 159 dell'11 luglio 2026 e in vigore dal giorno successivo, sostituisce la disciplina del 2017 con un regolamento unico che copre le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica periodica di funzionalità di ogni dispositivo utilizzato per accertare un'infrazione di velocità ai sensi dell'art. 142. Stabilisce inoltre un regime transitorio per i dispositivi già in servizio con il vecchio status di sola approvazione, offrendo loro un percorso definito verso l'omologazione anziché un'invalidazione automatica di ogni rilevazione effettuata.
Alcuni articoli di stampa che citano l'ANSA collocano l'entità della transizione intorno a 850 dispositivi da riomologare a fronte di circa 3.150 già conformi. Questo dato proviene da un'agenzia di stampa, non dal testo del decreto stesso, e va quindi considerato un ordine di grandezza approssimativo e non un conteggio ufficiale.
Approvazione contro omologazione: cosa hanno stabilito due pronunce della Cassazione
La distinzione non è diritto nuovo creato dal decreto del 2026. Deriva dal modo in cui la Corte di Cassazione ha interpretato l'art. 142, comma 6, che richiede che la velocità sia provata mediante «apparecchiature debitamente omologate». Nell'ordinanza Cass. civ., n. 10505/2024 (19 aprile 2024), la Corte ha stabilito che la procedura di approvazione semplificata non coincide con la procedura tecnica di collaudo del prototipo che la norma chiama omologazione, e che una multa fondata esclusivamente su un dispositivo approvato ma non omologato non è adeguatamente sorretta da prova.
Questo orientamento non ha definito ogni caso successivo allo stesso modo. Nell'ordinanza Cass. civ., Sez. II, n. 7374/2026 (27 marzo 2026), la Corte ha ribadito che l'amministrazione deve provare positivamente sia l'omologazione iniziale del dispositivo sia la sua taratura periodica. La sola approvazione non assolve questo onere, e non lo assolve nemmeno un registro di taratura considerato da solo. Il commento dottrinale descrive l'ordinanza del 2026 come un chiarimento, non un ribaltamento, dell'orientamento del 2024: l'omologazione resta lo standard previsto dalla norma, ma quando un'amministrazione documenta sia l'approvazione sia un registro aggiornato di taratura e verifica di funzionalità, una generica contestazione di documentazione incompleta non basta, da sola, ad annullare una multa.
Entrambe le pronunce sono citate qui per organo giudicante, sezione, data e numero anziché riportate testualmente; la banca dati delle sentenze della Corte di Cassazione limita l'accesso automatizzato al testo integrale delle proprie decisioni.
Quanto costa realmente una sanzione ai sensi dell'art. 142
| Superamento del limite | Sanzione | Sospensione della patente | Punti persi |
|---|---|---|---|
| Fino a 10 km/h | da 42 a 173 euro | nessuna | nessuno |
| Da 10 a 40 km/h | da 173 a 694 euro (da 220 a 880 euro più sospensione da 15 a 30 giorni in caso di doppia recidiva nell'anno, in centro abitato) | nessuna, ordinariamente | 3 |
| Da 40 a 60 km/h | da 543 a 2.170 euro | da 1 a 3 mesi | 6 |
| Oltre 60 km/h | da 845 a 3.382 euro | da 6 a 12 mesi | 10 |
Una violazione recidiva da 40 a 60 km/h entro due anni estende la sospensione da 8 a 18 mesi. Una violazione recidiva oltre 60 km/h entro due anni comporta la revoca, la perdita permanente della patente con obbligo di conseguirne una nuova, anziché un'ulteriore sospensione, ai sensi dell'art. 142, comma 12. Un'infrazione commessa tra le 20:00 e le 07:00 nella fascia da 10 a 40 o da 40 a 60 km/h aggiunge un'ulteriore maggiorazione fissa di 200 euro alla sanzione, destinata a un fondo dedicato alla sicurezza stradale. Alcuni veicoli più pesanti elencati al comma 3, tra cui i veicoli per il trasporto di cose oltre 3,5 t, gli autobus e le macchine agricole, vedono raddoppiate sia la sanzione pecuniaria sia quella accessoria ai sensi del comma 11.
Questi importi sono quelli in vigore alla data di verifica sopra indicata. L'adeguamento biennale ISTAT che normalmente aggiorna le sanzioni del Codice della Strada è sospeso, con proroghe ripetute, dal 2023. È attualmente previsto che la sospensione cessi dal 1° dicembre 2026, momento in cui si prevede l'applicazione di un adeguamento che rifletta l'inflazione accumulata; un lettore che consulti questa pagina in seguito dovrebbe verificare che gli importi non siano cambiati.
Cosa verificare sul proprio verbale prima di decidere
La norma indica al lettore diversi elementi da verificare prima di decidere se presentare ricorso, oltre alla questione dell'approvazione e dell'omologazione vista sopra. L'art. 142, comma 6-bis richiede che un punto di controllo fisso della velocità sia segnalato in anticipo e chiaramente visibile. Un punto di controllo non correttamente segnalato costituisce un motivo di ricorso distinto dalla questione dell'omologazione, e si applica indipendentemente dalla documentazione del dispositivo stesso.
Un dispositivo automatico che opera senza la presenza fisica di un agente deve comunque, ai sensi dell'art. 201, comma 1-quater, essere gestito direttamente dall'organo di polizia stradale competente, e fuori dai centri abitati può essere installato solo su tratti di strada specificamente individuati dal prefetto. Lo status di approvazione e omologazione del modello di dispositivo, e la data della sua taratura più recente, sono dati che l'organo accertatore deve poter produrre; un conducente non può verificare nessuno dei due elementi dal solo verbale e in generale deve richiedere la documentazione sottostante nell'ambito di un ricorso formale.
Una prassi distinta e di lunga data prevede una detrazione per tolleranza di misurazione applicata prima ancora che l'infrazione venga contestata, comunemente descritta come 5 km/h fino a una rilevazione di 100 km/h e il 5 percento oltre tale soglia. Questa prassi risale a una circolare ministeriale precedente relativa alla generazione precedente di dispositivi; questa verifica non ha potuto riaprire direttamente quel testo più risalente, per cui il dato va considerato una prassi applicativa ampiamente riportata e non un elemento del decreto del 2026 verificato su fonte primaria.
Tre esempi pratici
Un conducente in una zona con limite di 50 km/h in centro abitato viene rilevato a 61 km/h, un superamento di 11 km/h, da un autovelox fisso e correttamente segnalato, senza infrazioni precedenti nell'ultimo anno. Rientra nella fascia da 10 a 40 km/h: una sanzione tra 173 e 694 euro, 3 punti decurtati ai sensi dell'art. 126-bis, e nessuna sospensione della patente. Poiché non si applica alcuna sospensione, lo sconto del 30 percento previsto dall'art. 202 è disponibile se il pagamento avviene entro 5 giorni. Pagare il minimo di 173 euro entro 60 giorni ma dopo il quinto giorno fa perdere lo sconto, anche se l'importo resta comunque limitato al minimo.
Un conducente viene rilevato a 176 km/h su un'autostrada dove vige il limite di 130 km/h, un superamento di 46 km/h. Rientra nella fascia da 40 a 60 km/h: da 543 a 2.170 euro, una sospensione da 1 a 3 mesi, e 6 punti decurtati. Poiché si applica una sospensione, l'art. 202 esclude interamente lo sconto del 30 percento, sia che si paghi il primo giorno sia il sessantesimo; l'importo dovuto è comunque il minimo di 543 euro. Una seconda infrazione dello stesso tipo entro due anni estenderebbe la sospensione da 8 a 18 mesi.
Un conducente viene rilevato a 195 km/h contro un limite di 130 km/h, un superamento oltre i 60 km/h, da un dispositivo fisso che risulta essere stato solo «approvato» prima della riforma del 12 luglio 2026, senza certificato di omologazione agli atti. Rientra nella fascia più alta: da 845 a 3.382 euro, una sospensione da 6 a 12 mesi, e 10 punti decurtati. La distinzione approvazione-omologazione della Cass. n. 10505/2024 è un motivo di ricorso concreto da sollevare, ma la Cass. n. 7374/2026 comporta che non sia automaticamente decisivo: l'amministrazione deve comunque dimostrare che il dispositivo fosse omologato, non semplicemente approvato, e che fosse stato tarato nel periodo rilevante. Un registro di taratura da solo non sana un'omologazione mancante.
Per la tabella dei punti, vedi il sistema dei punti patente in Italia. Per i meccanismi per presentare un ricorso, vedi come contestare una multa in Italia; per cosa succede alla patente durante una sospensione, vedi la sospensione della patente in Italia. Per l'indice completo, vedi la sezione guida o la pagina panoramica sull'Italia.
Domande frequenti
Quanto costa oggi una multa da autovelox in Italia?
Dipende da quanto la velocità rilevata supera il limite: da 42 a 173 euro fino a 10 km/h di superamento, da 173 a 694 euro da 10 a 40 km/h, da 543 a 2.170 euro da 40 a 60 km/h, e da 845 a 3.382 euro oltre i 60 km/h, ai sensi dell'art. 142 C.d.S. Le due fasce più alte comportano anche la sospensione della patente e più punti decurtati.
Cosa è cambiato con il decreto autovelox del 2026?
Il D.M. MIT dell'8 giugno 2026, in vigore dal 12 luglio 2026, ha stabilito il primo regime organico di omologazione, taratura e verifica periodica di funzionalità per i dispositivi di rilevamento della velocità ai sensi dell'art. 142, sostituendo la disciplina in vigore dal 2017, e ha previsto per i dispositivi già approvati un percorso transitorio definito verso la piena omologazione.
Qual è la differenza tra un autovelox «approvato» e uno «omologato»?
L'approvazione è una procedura semplificata che conferma che un prototipo soddisfa le specifiche tecniche di base. L'omologazione, richiesta dall'art. 142, comma 6, è la procedura tecnica più rigorosa che, secondo la Corte di Cassazione, la norma richiede effettivamente. Dal 2024, la giurisprudenza di Cassazione tratta i due status come giuridicamente distinti, per cui un dispositivo solo approvato non soddisfa automaticamente il requisito dell'omologazione.
La riforma del 2026 annulla le multe già emesse da dispositivi più vecchi?
No. Il decreto stabilisce un percorso transitorio affinché i dispositivi operanti con il vecchio status di sola approvazione ottengano la piena omologazione. Non annulla di per sé le multe già emesse, e la possibilità di contestare ancora una specifica multa passata dipende dallo status documentato di quel particolare dispositivo alla data in cui ha effettuato la rilevazione.
Posso ottenere lo sconto del 30 percento per il pagamento anticipato su una multa da autovelox?
Solo se all'infrazione non si accompagna alcuna sospensione della patente. L'art. 202 C.d.S. esclude lo sconto per qualsiasi infrazione che comporti una sospensione come sanzione accessoria, il che lo esclude per un superamento da 40 a 60 km/h o oltre 60 km/h, anche se lo sconto resta disponibile per un superamento minore.
Esiste un margine di tolleranza detratto dalla rilevazione di un autovelox?
La prassi applicativa applica da tempo una detrazione per tolleranza di misurazione, comunemente riportata come 5 km/h fino a una rilevazione di 100 km/h e il 5 percento oltre tale velocità, prima che l'infrazione venga contestata. Questa prassi risale a una circolare ministeriale precedente e non al decreto del 2026 in sé, e questa pagina non ha riverificato in modo indipendente il testo del 1997 sottostante.
Come si contesta effettivamente una multa da autovelox?
Esistono due strade tra loro alternative: un ricorso amministrativo al prefetto entro 60 giorni e un'opposizione giudiziaria al giudice di pace entro 30 giorni (60 se si risiede all'estero), ciascuna con termini diversi e conseguenze diverse in caso di inerzia. La nostra pagina collegata su come contestare una multa in Italia illustra i meccanismi di entrambe le strade.
Fonti e riferimenti
- art. 142 C.d.S., Limiti di velocità (le fasce di eccesso di velocità, le sanzioni pecuniarie e la sospensione della patente)(normattiva.it).gov
- art. 126-bis C.d.S., Patente a punti (punti decurtati per fascia di eccesso di velocità)(normattiva.it).gov
- art. 201 C.d.S., Notificazione delle violazioni (gestione diretta dei dispositivi automatici e individuazione dei tratti di strada)(normattiva.it).gov
- art. 195 C.d.S., Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (maggiorazione notturna e meccanismo di adeguamento ISTAT)(normattiva.it).gov
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 497 (sospensione dell'adeguamento biennale delle sanzioni del Codice della Strada, prorogata fino al 2026)(normattiva.it).gov
- art. 202 C.d.S., Pagamento in misura ridotta (esclusione dello sconto del 30% quando è prevista la sospensione della patente)(normattiva.it).gov
- D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 8 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 159 dell'11 luglio 2026 (disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi ex art. 142)(gazzettaufficiale.it).gov
- Cass. civ., ordinanza n. 10505/2024 (19 aprile 2024) (approvazione e omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità non sono equivalenti)(cortedicassazione.it).gov
- Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 7374/2026 (27 marzo 2026) (l'amministrazione deve provare sia l'omologazione sia la taratura documentata)(cortedicassazione.it).gov
- Il Portale dell'Automobilista, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(ilportaledellautomobilista.it).gov
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(mit.gov.it).gov