Tasso Alcolemico e Guida in Italia: Fasce e Sanzioni dell'Art. 186 C.d.S.

L'Italia non tratta la guida in stato di ebbrezza come un'unica infrazione con un'unica sanzione. L'art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) prevede tre distinte fasce di tasso alcolemico, e solo la più bassa comporta una semplice sanzione amministrativa. Le altre due sono reati penali che espongono all'arresto, e la fascia più alta aggiunge la confisca del veicolo.
Questa pagina è costruita attorno a quella tabella delle fasce, perché è la fascia in cui rientra il valore rilevato, non solo il numero in sé, a determinare se il conducente rischia una sanzione amministrativa o una condanna penale.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione specifica.
Le tre fasce dell'articolo 186
| Fascia | Tasso alcolemico (g/l) | Qualificazione | Sanzione | Esposizione all'arresto | Sospensione della patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | superiore a 0,5, fino a 0,8 compreso | illecito amministrativo (non è reato) | da 543 a 2.170 euro | nessuna | da 3 a 6 mesi |
| 2 | superiore a 0,8, fino a 1,5 compreso | reato | ammenda da 800 a 3.200 euro | arresto fino a 6 mesi | da 6 mesi a 1 anno |
| 3 | superiore a 1,5 | reato | ammenda da 1.500 a 6.000 euro | arresto da 6 mesi a 1 anno | da 1 a 2 anni (raddoppiata da 2 a 4 anni se il veicolo appartiene a un terzo estraneo al reato), più confisca del veicolo salvo che appartenga a quel terzo estraneo al reato. In caso di seconda condanna entro due anni la patente viene SEMPRE revocata |
Questi valori provengono dal testo consolidato dell'art. 186, comma 2, verificato oggi su Normattiva. Il testo attualmente in vigore include anche le aggiunte di dicembre 2024 sui codici patente, trattate più avanti in questa pagina.
Dove ricade esattamente un valore al limite
È il testo stesso della norma a risolvere i casi limite, perché ogni fascia è definita come «superiore a» un valore inferiore e «non superiore a» (cioè fino a, compreso) un valore superiore. Un valore esattamente pari a 0,5 g/l non rientra affatto nella fascia 1: l'illecito richiede un valore strettamente superiore a 0,5. Un valore esattamente pari a 0,8 g/l rientra nella fascia 1, perché la fascia 1 arriva fino a 0,8 compreso. Un valore esattamente pari a 1,5 g/l rientra nella fascia 2, perché la fascia 2 arriva fino a 1,5 compreso.
Solo un valore strettamente superiore a 1,5 g/l rientra nella fascia 3.
Causare un incidente: cosa raddoppia e cosa no
L'art. 186, comma 2-bis prevede che, se un conducente in stato di ebbrezza causa un incidente stradale, le sanzioni del comma 2, e quelle del comma 3 dell'art. 186-bis (la fascia di tolleranza zero, trattata più sotto), sono raddoppiate, e il veicolo è soggetto a un fermo amministrativo di 180 giorni, salvo che appartenga a una persona estranea al reato. Separatamente, se il conducente che ha causato l'incidente aveva un tasso superiore a 1,5 g/l, la patente viene sempre revocata anziché semplicemente sospesa, salva la stessa eccezione per il veicolo di un terzo estraneo che si applica in generale alla fascia 3.
Questo fermo di 180 giorni è una conseguenza distinta dal sequestro (il sequestro temporaneo in attesa del processo) e dalla confisca (l'acquisizione definitiva in caso di condanna) che si applicano alla fascia 3 in sé: il fermo è legato specificamente al fatto di aver causato un incidente, non al solo valore del tasso alcolemico.
Il rifiuto dell'accertamento
L'art. 186, comma 7 punisce il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro o al prelievo ematico come se il conducente avesse ottenuto un valore in fascia 3: la stessa ammenda (da 1.500 a 6.000 euro), la stessa esposizione all'arresto, una sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, e la confisca del veicolo secondo la stessa procedura e la stessa eccezione per il terzo estraneo al reato che si applica alla fascia 3. Un conducente già condannato per lo stesso reato di rifiuto nei due anni precedenti ha sempre la patente revocata anziché sospesa.
Tolleranza zero per neopatentati, giovani e conducenti professionali
L'art. 186-bis prevede un regime separato e più severo per quattro categorie: conducenti under 21 o nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; conducenti che trasportano passeggeri a titolo professionale; conducenti che trasportano merci a titolo professionale; e conducenti di veicoli pesanti, autobus e veicoli articolati. Per questi conducenti, qualsiasi valore superiore a 0 (zero) e fino a 0,5 g/l compreso, un livello che per un conducente ordinario non comporta alcuna conseguenza, costituisce di per sé un'infrazione: una sanzione da 168 a 672 euro, raddoppiata se il conducente causa un incidente in quella condizione.
Se un conducente appartenente a uno di questi gruppi ottiene un valore superiore a 0,5 g/l, si applicano comunque le fasce ordinarie dell'art. 186, ma aumentate: di un terzo per la fascia 1, e da un terzo alla metà per le fasce 2 e 3. Un conducente nella categoria dei veicoli più pesanti (art. 186-bis, comma 1, lettera d) che ottiene un valore superiore a 1,5 g/l ha sempre la patente revocata; gli altri conducenti coperti dalla norma subiscono la revoca al posto della sospensione solo in caso di recidiva entro tre anni. Un conducente minore di 18 anni che ottiene un valore nella fascia di tolleranza zero non può conseguire la patente B prima di compiere 19 anni; chi ottiene un valore superiore a 0,5 g/l non può conseguirla prima di compiere 21 anni.
L'alcolock e i codici patente «niente alcool»
La riforma introdotta dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha aggiunto il comma 9-ter all'art. 186. In caso di condanna in fascia 2 o fascia 3, cioè comma 2, lettera b) o lettera c), la patente italiana del conducente viene sempre contrassegnata con due codici armonizzati UE: il Codice 68 («niente alcool», nessun alcool consentito) e il Codice 69 (limitata a veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme allo standard EN 50436). Questi codici non vengono applicati per una condanna in fascia 1, perché la fascia 1 è un illecito amministrativo, non un reato, e il comma 9-ter scatta specificamente in presenza di una condanna penale.
I codici restano sulla patente per almeno 2 anni in caso di condanna in fascia 2, o per almeno 3 anni per la fascia 3, contati da quando la patente viene restituita dopo la condanna, e il prefetto dispone la revisione della patente per aggiungerli. Lo stesso obbligo si estende al titolare di patente UE o SEE che ha stabilito la residenza in Italia. Un comma collegato, il 9-quater, aumenta di un terzo le sanzioni ordinarie di fascia per un conducente che, già titolare di questi codici, commette un'ulteriore infrazione dell'art. 186, e raddoppia direttamente la sanzione se il dispositivo alcolock è stato manomesso o i suoi sigilli violati.
Le conseguenze sul veicolo: sequestro, confisca e fermo
Questi tre termini descrivono cose diverse e si applicano a fasce diverse. Il sequestro è la misura temporanea disposta sul posto non appena viene accertata un'infrazione in fascia 3 o un rifiuto, disciplinato dall'art. 224-ter C.d.S., che applica la procedura generale di sequestro dell'art. 213. La confisca è l'acquisizione definitiva disposta dal giudice in caso di condanna per fascia 3 o per rifiuto, salvo che il veicolo appartenga a una persona estranea al reato. Il fermo amministrativo è la misura separata di 180 giorni che si applica specificamente quando il conducente ha causato un incidente, ai sensi del comma 2-bis, indipendentemente dalla fascia in cui rientra il valore rilevato.
Nessuna delle tre misure si applica a un'infrazione in fascia 1 (amministrativa). Confisca e sequestro non si applicano mai a una condanna in fascia 2, con o senza incidente: un incidente in fascia 2 aggiunge solo il raddoppio e il fermo di 180 giorni previsti dal comma 2-bis, e nient'altro.
Tre esempi pratici
Un conducente fermato a un normale posto di controllo ottiene un valore di 0,65 g/l, non causa alcun incidente e non ha precedenti: il caso rientra nella fascia 1, un illecito amministrativo con una sanzione compresa tra 543 e 2.170 euro a seconda delle circostanze registrate dall'agente, più una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Non ne deriva alcuna condanna penale, e nessun codice alcolock viene applicato.
Un conducente ottiene un valore di 1,1 g/l e causa un incidente lieve: il caso rientra nella fascia 2, e il comma 2-bis raddoppia le sanzioni applicabili perché si è verificato un incidente, portando l'esposizione a circa 1.600-6.400 euro di ammenda e fino a 12 mesi di arresto, oltre a una fascia di sospensione raddoppiata e a un fermo del veicolo di 180 giorni (salvo che appartenga a un terzo estraneo al reato). In caso di condanna, i codici 68 e 69 vengono applicati alla patente per almeno 2 anni.
Un neopatentato al secondo anno di patente ottiene un valore di 0,3 g/l: questo conducente è soggetto alla fascia di tolleranza zero dell'art. 186-bis anziché alle fasce ordinarie, quindi la conseguenza è una sanzione da 168 a 672 euro anziché nessuna conseguenza, senza esposizione penale e senza confisca del veicolo.
Un conducente rifiuta l'etilometro a un posto di controllo: il caso è trattato come se il conducente avesse ottenuto un valore in fascia 3, quindi l'esposizione corrisponde all'intera fascia 3, ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, e confisca del veicolo salvo che appartenga a un terzo estraneo al reato.
A differenza della sanzione per il semaforo rosso ai sensi dell'art. 146 C.d.S., che aumenta di un terzo per un'infrazione commessa tra le 22:00 e le 07:00 ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, questa maggiorazione notturna non si applica ai reati dell'art. 186; l'art. 186 non è tra gli articoli elencati da quella disposizione. Per la sanzione, i punti e le modalità di ricorso applicabili a un controllo per semaforo rosso, vedi la nostra pagina collegata, multa per semaforo rosso in Italia. Per l'indice completo della copertura di RecordingLaw sull'Italia, consulta la pagina panoramica sull'Italia.
Domande frequenti
Qual è il limite legale di tasso alcolemico per guidare in Italia?
Per un conducente ordinario non c'è tolleranza sopra 0,5 g/l. Oltre questo valore, si applicano tre fasce crescenti ai sensi dell'art. 186 C.d.S., da una sanzione amministrativa fino a un reato con esposizione all'arresto e confisca del veicolo. Neopatentati, conducenti under 21 e conducenti professionali sono invece soggetti a una regola di tolleranza zero che scatta oltre 0 g/l, ai sensi dell'art. 186-bis.
La guida in stato di ebbrezza è reato in Italia?
Dipende dalla fascia. Un valore superiore a 0,5 fino a 0,8 g/l compreso è un illecito amministrativo, non un reato. Un valore superiore a 0,8 g/l è un reato, che comporta un'ammenda e l'esposizione all'arresto, non solo una sanzione pecuniaria.
Cosa succede se il mio tasso alcolemico è esattamente 0,8 g/l?
La norma definisce la fascia 1 come comprensiva fino a 0,8 g/l, quindi un valore esattamente pari a 0,8 rientra nella fascia 1, quella amministrativa, non nella fascia 2. La fascia 2 inizia strettamente sopra 0,8 g/l.
La mia auto verrà confiscata per guida in stato di ebbrezza in Italia?
La confisca si applica solo a una condanna in fascia 3 (superiore a 1,5 g/l) o al rifiuto dell'accertamento, e solo se il veicolo appartiene al conducente o a un'altra persona coinvolta nel reato. Un veicolo appartenente a una persona estranea al reato non viene confiscato, anche se in quel caso la sospensione della patente viene invece raddoppiata.
Cosa sono i codici patente 68 e 69 in Italia?
Sono codici armonizzati UE aggiunti a una patente italiana in caso di condanna in fascia 2 o fascia 3 dell'art. 186. Il codice 68 significa che non è consentito alcun alcool; il codice 69 limita la patente a veicoli dotati di alcolock EN 50436. Si applicano per almeno 2 anni (fascia 2) o 3 anni (fascia 3), ai sensi dell'art. 186, comma 9-ter, aggiunto dalla riforma in vigore dal 14 dicembre 2024.
Cosa succede se rifiuto l'etilometro?
Il rifiuto è punito come se si applicasse la fascia 3: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, e confisca del veicolo salvo che appartenga a un terzo estraneo al reato, ai sensi dell'art. 186, comma 7.
Qual è la regola di tolleranza zero per i neopatentati?
Ai sensi dell'art. 186-bis, i conducenti under 21, quelli nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, e i conducenti professionali o di veicoli pesanti sono soggetti a una sanzione da 168 a 672 euro per qualsiasi valore superiore a 0 fino a 0,5 g/l compreso, un livello che per gli altri conducenti non comporta alcuna conseguenza. La sanzione raddoppia se il conducente causa un incidente.
Causare un incidente aggrava le sanzioni?
Sì. L'art. 186, comma 2-bis raddoppia le sanzioni applicabili e aggiunge un fermo amministrativo del veicolo di 180 giorni quando il conducente causa un incidente mentre supera il limite, e un valore superiore a 1,5 g/l combinato con l'aver causato un incidente comporta sempre la revoca della patente anziché la sospensione.
Fonti e riferimenti
- art. 186 C.d.S., Guida sotto l’influenza dell’alcool (the three blood alcohol bands, refusal, and the alcolock licence codes)(normattiva.it).gov
- art. 186-bis C.d.S., Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti under 21, neopatentati e professionisti (zero-tolerance band)(normattiva.it).gov
- art. 222 C.d.S., Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati (court-ordered suspension and revocation framework)(normattiva.it).gov
- art. 223 C.d.S., Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato (immediate seizure and provisional suspension)(normattiva.it).gov
- art. 224-ter C.d.S., Procedimento di applicazione della confisca amministrativa e del fermo amministrativo (seizure pending forfeiture)(normattiva.it).gov
- art. 195 C.d.S., Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (confirms the night surcharge list does not include art. 186)(normattiva.it).gov
- Legge 25 novembre 2024, n. 177 (road safety reform, in force 14 December 2024, added the licence codes 68 and 69 to art. 186)(gazzettaufficiale.it).gov
- La guida in stato di ebbrezza, Polizia di Stato(poliziadistato.it).gov
- Il Portale dell'Automobilista, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(ilportaledellautomobilista.it).gov
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(mit.gov.it).gov