Riforma del Codice della Strada 2024: Cosa Cambia dal 14 Dicembre

Il Codice della Strada italiano (C.d.S.) è stato riscritto in modo sostanziale dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280, del 29 novembre 2024 ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024. La riforma ha toccato l'uso del cellulare alla guida, le restrizioni per i neopatentati, le conseguenze della guida in stato di ebbrezza, i monopattini elettrici e il modo in cui vengono sanzionate le rilevazioni ripetute da autovelox.
Questa pagina si concentra su ciò che è cambiato realmente a partire da quella data, sulla base del testo vigente degli articoli modificati, e non sul modo in cui la riforma era stata descritta dalla stampa quando era ancora un disegno di legge. Alcune disposizioni hanno una propria decorrenza separata e successiva; dove è così, questa pagina lo segnala.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione specifica.
Cosa è cambiato, e quando
La riforma non segue un'unica tempistica. Le modifiche principali su uso del cellulare, limiti per i neopatentati, codici per la guida in stato di ebbrezza e il nuovo meccanismo di sospensione breve sono entrate in vigore il 14 dicembre 2024, 15 giorni dopo la pubblicazione, insieme all'obbligo del casco per i monopattini elettrici. L'obbligo del contrassegno per i monopattini e l'assicurazione RC obbligatoria, invece, sono stati introdotti più avanti nel 2026, con tempistiche ministeriali separate, trattate più sotto.
Cellulare alla guida: prima e dopo
L'art. 173, comma 3-bis, C.d.S. è la disposizione centrale. Il confronto tra il testo precedente alla riforma e quello attuale mostra che la riforma ha fatto più che aumentare una sanzione pecuniaria.
| Prima del 14 dicembre 2024 | Dal 14 dicembre 2024 | |
|---|---|---|
| Sanzione per la prima infrazione | da 165 a 660 euro | da 250 a 1.000 euro |
| Sospensione per la prima infrazione | Nessuna | da 15 giorni a 2 mesi |
| Seconda infrazione entro 2 anni, sanzione | da 165 a 660 euro | da 350 a 1.400 euro |
| Seconda infrazione entro 2 anni, sospensione | da 1 a 3 mesi | da 1 a 3 mesi |
La modifica più rilevante nella pratica è quella della seconda riga. Prima della riforma, la prima infrazione per uso del cellulare comportava solo una sanzione pecuniaria; nessuna sospensione si applicava a meno che il conducente non recidivasse entro due anni. Dal 14 dicembre 2024, ogni prima infrazione comporta anche una sospensione, oltre a una sanzione pecuniaria più alta.
Quella fascia di sospensione ordinaria, da 15 giorni a 2 mesi, non è l'intera storia per un conducente il cui saldo punti sia già sceso. Il nuovo meccanismo della sospensione breve, trattato di seguito, può sostituirla con una sospensione più breve ma automatica e immediata.
La nuova sospensione breve: l'art. 218-ter C.d.S.
L'art. 218-ter è un articolo del tutto nuovo, non una modifica di uno già esistente. Si applica quando, al momento in cui viene accertata un'infrazione elencata, la patente del conducente mostra già meno di 20 punti. L'elenco è specifico: uso del cellulare (art. 173, comma 3-bis), passaggio con il semaforo rosso (art. 146, comma 3), diverse infrazioni sulla precedenza (art. 145, comma 10), e altre infrazioni comportamentali espressamente indicate, non ogni infrazione che comporti decurtazione presente nel codice.
Quando si applica, la sospensione è di 7 giorni se il saldo è ancora pari o superiore a 10 punti, oppure di 15 giorni se è sceso sotto 10, raddoppiata se il conducente ha causato un incidente, compresa una semplice uscita di strada. A differenza di una sospensione ordinaria, questa non attende un decreto del Prefetto: l'agente che accerta l'infrazione ritira la patente sul posto, e la sospensione decorre da quel ritiro. Il meccanismo raggiunge anche i conducenti con patente estera attraverso un separato sistema di punti su banca dati.
Questa disposizione si collega direttamente al saldo punti trattato nella nostra guida al sistema dei punti patente in Italia: un conducente che ha ancora un saldo pieno o quasi pieno è soggetto solo alle fasce di sospensione ordinarie descritte sopra, mentre un conducente che ha già perso punti per infrazioni precedenti è soggetto anche a questa conseguenza aggiuntiva e automatica.
Scenario: un controllo per uso del cellulare, sopra e sotto la soglia di punti
Un conducente con 14 punti residui viene fermato per uso del cellulare. Poiché il saldo è sotto 20 ma almeno pari a 10, si applica l'art. 218-ter: scatta automaticamente una sospensione di 7 giorni, in aggiunta alla decurtazione di 5 punti e alla sanzione da 250 a 1.000 euro. Un secondo conducente, per il resto identico ma con un saldo pieno di 20 punti, non rientra affatto nell'art. 218-ter, e subisce solo la sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti e la sospensione ordinaria da 15 giorni a 2 mesi prevista dall'art. 173 stesso.
Neopatentati: tre anni di restrizioni, non più uno
L'art. 117, comma 2-bis, C.d.S. disciplina la potenza dei veicoli che un titolare di patente B può guidare nei primi anni. La riforma ha modificato sia il limite in sé sia la sua durata di applicazione.
| Prima del 14 dicembre 2024 | Dal 14 dicembre 2024 | |
|---|---|---|
| Limite di potenza | 55 kW/t | 75 kW/t |
| Tetto per veicoli M1 | 70 kW | 105 kW |
| Elettrico o ibrido plug-in | Regola separata di 65 kW/t | Ricompreso nello stesso tetto di 105 kW per gli M1 |
| Periodo di restrizione | Solo il primo anno | I primi tre anni |
Il periodo di restrizione è la modifica che più facilmente coglie di sorpresa un conducente. Una patente conseguita prima del 14 dicembre 2024 era soggetta a restrizione solo nel primo anno; una conseguita da quella data è soggetta a restrizione per tre anni, allineandosi alla restrizione di velocità già in vigore ai sensi dell'art. 117, comma 2. La sanzione per la guida oltre questi limiti, da 165 a 660 euro più una sospensione da 2 a 8 mesi, resta invariata.
Scenario: l'acquisto di un'auto rispetto al nuovo limite di potenza
Un conducente che supera l'esame di guida a gennaio 2025 vuole acquistare un'auto da 90 kW con una massa a vuoto di 1.100 kg, una potenza specifica di circa 82 kW/t. Questo valore supera l'attuale limite di 75 kW/t, e la restrizione dura ora tre anni dal conseguimento della patente, non uno. Un conducente che desse per scontato il vecchio limite di un anno guiderebbe l'auto illegalmente per due anni in più del previsto.
Guida in stato di ebbrezza: alcolock e codici patente obbligatori
Prima del 14 dicembre 2024, una condanna per guida in stato di ebbrezza comportava le conseguenze già previste dall'art. 186 C.d.S.: sanzioni pecuniarie, possibile arresto, sospensione o revoca della patente, e confisca del veicolo, a seconda del tasso alcolemico accertato. La riforma ha aggiunto due disposizioni del tutto nuove, i commi 9-ter e 9-quater, che prima non esistevano in alcuna forma.
Quando un conducente viene condannato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) (da 0,8 a 1,5 g/l) o lettera c) (oltre 1,5 g/l), la patente, una volta restituita, deve riportare il codice unionale 68 (niente alcool) e il codice 69 (limitata a veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme allo standard EN 50436). I codici restano per almeno due anni in caso di condanna per la lettera b), o per almeno tre anni per la lettera c), e possono durare più a lungo se la commissione medica che rivede la patente estende il periodo. Guidare in violazione di questi codici aumenta di un terzo le sanzioni di base, e le raddoppia se il dispositivo alcolock è stato manomesso.
Questa disciplina è distinta dalla regola di tolleranza zero prevista dall'art. 186-bis C.d.S., non modificata dalla riforma, che continua ad applicarsi ai conducenti under 21, ai neopatentati nei primi tre anni e ai conducenti professionali: un valore superiore a 0,0 e fino a 0,5 g/l per questi conducenti comporta una sanzione da 168 a 672 euro, raddoppiata se ne è derivato un incidente.
Monopattini elettrici: casco subito, contrassegno e assicurazione dopo
La riforma ha esteso l'obbligo del casco a ogni conducente di monopattino elettrico, a prescindere dall'età, dal 14 dicembre 2024. Prima della riforma, il casco era obbligatorio solo per i conducenti minori di 18 anni.
Sono stati aggiunti altri due obblighi, ma introdotti gradualmente secondo tempistiche proprie stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un contrassegno identificativo è diventato obbligatorio dal 16 maggio 2026, e l'assicurazione RC obbligatoria è seguita dal 16 luglio 2026, dopo che il Ministero ha concesso alle compagnie assicurative una breve proroga. Entrambe le date sono ormai trascorse. Un ulteriore punto emerso nelle prime notizie di stampa, se i monopattini possano ancora circolare sulle piste ciclabili alle stesse condizioni di prima, non è qualcosa che questa pagina può confermare rispetto a una fonte primaria; per questo aspetto specifico, verificare direttamente le indicazioni aggiornate del Ministero invece di affidarsi a questa pagina o a fonti secondarie.
Autovelox: una modifica favorevole al conducente
L'art. 142 C.d.S. ha acquisito un nuovo comma 6-ter. Quando lo stesso veicolo viene rilevato più volte da un dispositivo automatico, su tratti di strada gestiti dallo stesso ente proprietario, entro un'ora, il conducente riceve una sola sanzione, calcolata sull'infrazione più grave aumentata di un terzo, anziché una sanzione separata per ogni rilevazione, quando ciò risulta più favorevole al conducente. La finestra di un'ora decorre dalla prima infrazione rilevata.
Una seconda modifica, meno favorevole, ha riguardato la fascia di velocità più bassa. Quando un conducente supera il limite da 10 a 40 km/h all'interno di un centro abitato almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione sale da 173-694 euro a 220-880 euro, con l'aggiunta di una sospensione da 15 a 30 giorni, una conseguenza che per questa fascia non esisteva prima della riforma. Le fasce sanzionatorie per le velocità superiori, per il semaforo rosso e per la mancata precedenza non sono state modificate dalla Legge 177/2024.
Scenario: tre flash in quaranta minuti sulla stessa strada
Un conducente percorre per 40 minuti un tratto di strada provinciale gestito da un unico ente proprietario, attivando tre volte un dispositivo automatico di rilevazione della velocità, ciascuna con una velocità di 45 km/h oltre il limite. Prima della riforma, questo comportava il rischio di tre sanzioni separate. Con l'attuale comma 6-ter, poiché tutte e tre le rilevazioni rientrano in un'ora e in un unico ente proprietario, il conducente riceve invece una sola sanzione, calcolata sull'infrazione più grave e aumentata di un terzo.
Cosa questa riforma non ha cambiato
Diversi valori che un lettore può trovare altrove, incluse altre guide sulla guida in Italia, erano già in vigore prima del 14 dicembre 2024 e non sono stati toccati da questa riforma: i valori in punti della tabella ufficiale, le fasce sanzionatorie per il semaforo rosso e per la mancata precedenza, e la struttura di base delle fasce per la guida in stato di ebbrezza dell'art. 186 stesso. Diffidare di qualsiasi fonte che attribuisca specificamente questi valori alla riforma di dicembre 2024. Per la tabella dei punteggi, vedi la nostra guida al sistema dei punti patente in Italia. Per il resto della copertura di RecordingLaw sulla guida e sul traffico in Italia, consulta la pagina panoramica sull'Italia.
Domande frequenti
Quando è entrata in vigore la riforma del codice della strada 2024 in Italia?
La Legge 177/2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2024 ed è entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Un numero limitato di disposizioni, tra cui gli obblighi di contrassegno e assicurazione per i monopattini elettrici, sono decorse più avanti nel 2026 secondo tempistiche ministeriali separate.
Cosa è cambiato per l'uso del cellulare alla guida?
La sanzione per la prima infrazione è salita a 250-1.000 euro, e ora si applica una sospensione da 15 giorni a 2 mesi anche alla prima infrazione, cosa che prima non avveniva. Una seconda infrazione entro due anni comporta 350-1.400 euro e una sospensione da 1 a 3 mesi.
Cos'è la nuova sospensione breve?
Un nuovo articolo, l'art. 218-ter C.d.S., aggiunge una sospensione automatica di 7 o 15 giorni a diverse infrazioni, tra cui l'uso del cellulare, ogni volta che il saldo punti del conducente è già sotto quota 20 al momento dell'infrazione. Viene applicata sul posto dall'agente, non da un successivo provvedimento del Prefetto.
Quanto durano le restrizioni per i neopatentati dopo la riforma?
Tre anni dal conseguimento della patente, contro un anno prima della riforma. Il limite di potenza per la categoria B è salito anche da 55 kW/t a 75 kW/t, con un tetto di 105 kW per i veicoli M1, inclusi elettrici e ibridi plug-in.
Cosa sono i codici patente 68 e 69?
Sono nuovi codici applicati alla patente dopo una condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso pari o superiore a 0,8 g/l: il codice 68 impone l'astensione completa dall'alcool alla guida, e il codice 69 limita il titolare a veicoli dotati di dispositivo alcolock. Restano per almeno due o tre anni a seconda del valore accertato.
I conducenti di monopattini elettrici devono indossare il casco?
Sì, a qualsiasi età, dal 14 dicembre 2024. Prima della riforma, l'obbligo del casco riguardava solo i conducenti minori di 18 anni.
I monopattini elettrici hanno già bisogno di contrassegno e assicurazione?
Entrambi gli obblighi sono stati introdotti dalla riforma ma con decorrenza successiva: il contrassegno dal 16 maggio 2026 e l'assicurazione RC obbligatoria dal 16 luglio 2026. Entrambe le date sono già trascorse.
La riforma ha cambiato le sanzioni per eccesso di velocità?
Non le fasce sanzionatorie di base, che erano già in vigore. Ha aggiunto una regola favorevole per le rilevazioni multiple dello stesso dispositivo automatico entro un'ora sulla stessa strada, trattate come una sola sanzione, e una regola più severa per l'eccesso di velocità ripetuto nella fascia più bassa all'interno dei centri abitati.
Fonti e riferimenti
- Legge 25 novembre 2024, n. 177, Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada(normattiva.it).gov
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2024, pubblicazione della Legge 177/2024(gazzettaufficiale.it).gov
- Codice della Strada, art. 173 (Uso di apparecchi durante la guida)(normattiva.it).gov
- Codice della Strada, art. 218-ter (Sospensione della patente in relazione al punteggio)(normattiva.it).gov
- Codice della Strada, art. 117 (Limitazioni nella guida)(normattiva.it).gov
- Codice della Strada, art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), commi 9-ter e 9-quater(normattiva.it).gov
- Codice della Strada, art. 186-bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati e conducenti professionali)(normattiva.it).gov
- Codice della Strada, art. 142 (Limiti di velocità), comma 6-ter(normattiva.it).gov
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Sicurezza stradale: stretta del MIT sui monopattini, contrassegni identificativi obbligatori(mit.gov.it).gov
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, MIMIT-MIT: obbligo assicurazione monopattini dal 16 luglio(mit.gov.it).gov
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Patente a punti(mit.gov.it).gov
- Portale dell'Automobilista, Tabella dei punteggi previsti dall'art. 126-bis del Codice della Strada(ilportaledellautomobilista.it).gov