Condominio: parti comuni, millesimi e gestione dell'edificio

Il condominio è l'istituto giuridico italiano che disciplina un edificio, o un complesso di edifici, in cui le singole unità immobiliari appartengono a proprietari diversi mentre alcune parti, il tetto, le scale, la struttura dell'edificio, appartengono a tutti insieme. La maggior parte dei condomini italiani rientra in questo regime giuridico, che gli abitanti ne siano consapevoli o meno.
Acquistare un appartamento in Italia significa di norma entrare automaticamente a far parte di un condominio, con una quota proporzionale sulle parti comuni e sulle relative spese di gestione. Questa pagina offre un quadro d'insieme: cosa rientra tra le parti comuni, come si misura la quota di ciascun proprietario, e i tre organi, l'assemblea, l'amministratore e il regolamento, che gestiscono concretamente l'edificio giorno per giorno. I due argomenti più cercati, il quorum esatto dell'assemblea e chi paga cosa, hanno pagine dedicate, indicate più avanti.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
Cosa rientra tra le parti comuni del condominio
L'art. 1117 c.c. elenca ciò che appartiene a tutti i proprietari insieme, salvo che il titolo di un'unità immobiliare disponga diversamente. L'elenco si divide in tre gruppi.
| Gruppo | Cosa comprende |
|---|---|
| Elementi strutturali | Il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate |
| Spazi di servizio comuni | Le aree destinate a parcheggio e i locali di servizio, come la portineria (compreso l'alloggio del portiere), la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune |
| Impianti comuni | Gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, e gli impianti centralizzati per la distribuzione del gas, dell'energia elettrica, del riscaldamento, del condizionamento, della televisione e di internet, fino al punto di diramazione degli impianti diretti alle singole unità di proprietà esclusiva |
La proprietà di queste parti non è suddivisa in parti uguali tra i condomini, ma è proporzionale al valore di ciascuna unità: un'unità più grande o di maggior valore detiene quindi una quota maggiore del tetto, del vano scale e della facciata rispetto a una più piccola (art. 1118 c.c.).
Chi acquista un appartamento di 90 metri quadrati al terzo piano di un edificio di nove unità diventa comproprietario del tetto, del vano scale, della facciata e delle colonne montanti idriche ed elettriche nel momento stesso in cui firma l'atto di acquisto, in una proporzione fissata dai millesimi di quell'appartamento, senza dover sottoscrivere nulla oltre l'atto stesso.
Tabelle millesimali: come si misura la quota di ciascun proprietario
Le tabelle millesimali esprimono il valore dell'intero edificio in 1.000 (mille) millesimi. A ogni unità viene assegnato un numero di millesimi che ne riflette il valore rispetto all'intero edificio, calcolato in genere in base a dimensione, piano, esposizione e qualità delle finiture, e stabilito con una perizia tecnica al momento della prima redazione delle tabelle o di una loro successiva revisione.
Questo valore svolge due funzioni allo stesso tempo. Determina il peso di voto del proprietario quando l'assemblea verifica se una riunione è validamente costituita e se una delibera ha ottenuto il sostegno necessario, argomento approfondito nella pagina sull'assemblea di condominio, e costituisce il criterio di base per la ripartizione delle spese ordinarie di gestione, trattato nella pagina sulle spese condominiali.
Solo a titolo illustrativo, si consideri un piccolo edificio con quattro unità e questi millesimi ipotetici: 300, 250, 250 e 200 (per un totale di 1.000). Per una spesa ordinaria di conservazione di 10.000 euro, ripartita per valore ai sensi dell'art. 1123 c.c., il proprietario titolare di 300 millesimi paga 300 su 1.000, cioè 3.000 euro, mentre i due proprietari titolari di 250 millesimi pagano 2.500 euro ciascuno. I meccanismi previsti per le altre categorie di spesa, che non seguono tutte questa semplice regola proporzionale, sono trattati nella pagina dedicata alle spese condominiali.
Quando il complesso comprende più edifici
Le regole sopra descritte non si limitano a un singolo edificio con un solo ingresso e un solo vano scale. L'art. 1117-bis c.c. estende l'intero regime condominiale, in quanto compatibile, a ogni situazione in cui più unità, più edifici o più condomini distinti condividono parti rientranti nell'art. 1117, situazione comunemente chiamata supercondominio. Un complesso residenziale recintato composto da cinque palazzine separate che condividono una strada d'accesso, un giardino e una conduttura idrica comune ne è un esempio tipico: ogni palazzina può tenere la propria assemblea ordinaria per il proprio edificio, mentre le decisioni sulla strada, sul giardino e sulla conduttura comuni vengono prese da un'assemblea congiunta, di norma tramite un rappresentante designato da ciascuna palazzina una volta che il complesso nel suo insieme supera i sessanta partecipanti (art. 67 disp. att. c.c.).
I tre organi che gestiscono il condominio
Assemblea
L'assemblea è la riunione di tutti i proprietari e l'organo deliberativo del condominio. Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il preventivo e il rendiconto annuale dell'amministratore (art. 1135 c.c.), e decide su riparazioni, bilancio annuale, nomina o revoca dell'amministratore e qualsiasi innovazione sulle parti comuni, seguendo le soglie costitutive e deliberative fissate dall'art. 1136 c.c. Queste soglie, i quorum di prima e seconda convocazione, sono precise e sono l'argomento della pagina dedicata: assemblea di condominio, le regole sul quorum.
Amministratore
L'amministratore è il gestore del condominio. Viene nominato direttamente dall'assemblea oppure, quando il condominio supera gli otto condomini, dal tribunale su richiesta, se l'assemblea non provvede (art. 1129 c.c.). I suoi compiti comprendono eseguire le delibere assembleari, convocare la riunione annuale, riscuotere i contributi e pagare le spese comuni, curare gli adempimenti fiscali, tenere diversi registri obbligatori (anagrafe dei condomini, verbali delle riunioni, contabilità) e predisporre il rendiconto annuale per l'approvazione dell'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile (art. 1130 c.c.). Su questo sito è prevista una guida dedicata che approfondirà la nomina, i poteri e la revoca dell'amministratore.
Regolamento di condominio
Il regolamento è il regolamento scritto dell'edificio: come possono essere usate le parti comuni, i criteri di ripartizione delle spese (nei limiti fissati dal codice), le regole a tutela del decoro dell'edificio e la procedura amministrativa. Diventa obbligatorio quando il condominio supera i dieci condomini (art. 1138 c.c.), e l'assemblea lo approva o lo modifica con la stessa maggioranza qualificata usata per le decisioni più rilevanti del condominio, trattata nella pagina sull'assemblea. Il regolamento non può togliere un diritto che un proprietario già detiene in base al proprio atto di acquisto o a un accordo esistente, non può derogare a diversi articoli del codice che la legge considera inderogabili, e non può vietare di tenere animali domestici.
Due argomenti che questa pagina rinvia altrove
Due tra gli argomenti più cercati sul condominio hanno una pagina dedicata, perché i meccanismi meritano lo spazio necessario. Quanti proprietari, e quanto valore, servono esattamente per tenere un'assemblea valida e approvare una delibera è trattato in assemblea di condominio: le regole sul quorum. Come viene esattamente ripartita una determinata spesa tra i proprietari, inclusa la regola diversa che si applica a scale e ascensori, è trattato in spese condominiali: chi paga cosa.
Cosa non tratta questa pagina
Due argomenti collegati hanno un proprio regime giuridico specifico e non sono trattati qui. Installare una telecamera puntata sulle parti comuni richiede una specifica delibera assembleare e una conformità privacy propria, ai sensi dell'art. 1122-ter c.c. e delle indicazioni del Garante. Una controversia con un vicino rumoroso ha proprie strade civili e penali, che passano per l'art. 844 c.c. e l'art. 659 c.p. Entrambi meritano una trattazione dedicata piuttosto che una sintesi in questa pagina.
Per un quadro più ampio della normativa italiana su registrazioni, sorveglianza e privacy, si veda la nostra panoramica sulle leggi italiane sulla registrazione.
Domande frequenti
Cos'è il condominio in Italia?
Il condominio è il regime giuridico che si applica automaticamente ogni volta che un edificio è diviso tra più proprietari e contiene parti, come il tetto, le scale, le fondazioni o gli impianti dell'edificio, che per loro natura servono più di un'unità. Queste parti diventano proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., e i proprietari formano collettivamente il condominio.
Sono obbligato a far parte del condominio anche se non lo desidero?
No, non è possibile sottrarsi. Essere proprietari di un'unità in un edificio che ha parti comuni rende condomini per effetto di legge. L'unica eccezione ristretta prevista dal codice è la rinuncia all'uso di un impianto centralizzato di riscaldamento o raffrescamento, alle condizioni previste dall'art. 1118 c.c., che comunque lascia il proprietario tenuto a concorrere nella spesa per la manutenzione straordinaria dell'impianto.
Come si calcola la mia quota nell'edificio?
Tramite le tabelle millesimali, una tabella che esprime il valore di ogni unità come frazione di 1.000 (mille) millesimi riferiti all'intero edificio. Questa quota stabilisce generalmente sia il peso di voto in assemblea sia la quota di spesa ordinaria, fatte salve le specifiche regole di ripartizione trattate nella pagina sulle spese condominiali.
Quando è obbligatorio l'amministratore in un condominio italiano?
Quando il condominio supera gli otto condomini, l'art. 1129 c.c. rende obbligatoria la nomina di un amministratore. Se l'assemblea non ne nomina uno, provvede il tribunale su richiesta di uno o più condomini o dell'amministratore uscente.
Quando serve un regolamento scritto nel condominio?
Un regolamento di condominio scritto diventa obbligatorio quando l'edificio supera i dieci condomini, ai sensi dell'art. 1138 c.c. Gli edifici più piccoli possono adottarne uno su base volontaria, ma il codice non lo richiede al di sotto di tale soglia.
Il regolamento di condominio può vietare gli animali domestici?
No. L'art. 1138 c.c. prevede espressamente che le norme del regolamento non possano vietare di possedere o tenere animali domestici, indipendentemente da quanto disponga un regolamento più vecchio o più restrittivo.
E se il mio edificio non ha tabelle millesimali formali?
La regola proporzionale al valore dell'art. 1118 c.c. si applica comunque come criterio di base per la quota di ciascun proprietario anche in assenza di una tabella formalmente adottata, ma una tabella mancante o non aggiornata è una causa comune di controversie sul peso di voto e sulla ripartizione delle spese, ed è di norma opportuno risolverla in modo formale piuttosto che affidarsi a una stima informale.
Fonti e riferimenti
- art. 1117 c.c., Parti comuni dell'edificio (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 1118 c.c., Diritti dei partecipanti sulle parti comuni (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 1123 c.c., Ripartizione delle spese (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 1129 c.c., Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 1130 c.c., Attribuzioni dell'amministratore (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 1135 c.c., Attribuzioni dell'assemblea dei condomini (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 1136 c.c., Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 1138 c.c., Regolamento di condominio (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 1117-bis c.c., Ambito di applicabilita (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
- art. 67, disposizioni per l'attuazione del Codice Civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318), rappresentanza in assemblea e supercondominio(normattiva.it).gov
- Legge 11 dicembre 2012, n. 220, Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici(normattiva.it).gov