Leggi sulla registrazione delle conversazioni in Italia 2025: consenso di una sola parte, sanzioni e GDPR

L'Italia consente la registrazione da parte di un interlocutore secondo una regola di consenso di una sola parte: chiunque prenda parte a una conversazione può registrarla senza informare gli altri partecipanti, in base al Codice Penale e come confermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze fino al 2025.
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Ambito di applicazione: questo articolo tratta le leggi sulla registrazione nella Repubblica Italiana, incluso il Codice Penale, il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche), il GDPR come applicato in Italia e la giurisprudenza rilevante della Corte di Cassazione. Non tratta le leggi degli altri Stati membri dell'UE; per le norme a livello europeo, consulta Leggi sulla registrazione nell'UE.
L'Italia è un paese a consenso di una sola parte?
L'Italia applica una regola di consenso di una sola parte alla registrazione delle conversazioni. In base a questa regola, chiunque partecipi a una conversazione, sia essa faccia a faccia, telefonica o in videochiamata, può registrarla senza informare o ottenere il consenso delle altre parti. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha confermato questo principio nella sentenza n. 18908 del 13 maggio 2011: non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione venga documentata tramite registrazione. La stessa corte ha applicato ripetutamente questo principio, da ultimo nella Sez. VI n. 9253/2025, secondo cui una registrazione fonica effettuata da un partecipante, anche in ambito lavorativo, costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 del Codice di Procedura Penale e non un'intercettazione che richiede l'autorizzazione del giudice.
Il limite fondamentale è la partecipazione: nel momento in cui una persona registra una conversazione a cui non prende parte, la regola del consenso di una sola parte non si applica più. Registrare senza partecipare, in assenza del consenso di tutte le parti, può integrare l'art. 615-bis (interferenze illecite nella vita privata) o l'art. 617 (intercettazione fraudolenta di comunicazioni), entrambi puniti penalmente. Inoltre, anche quando la registrazione in sé è lecita, la sua conservazione o diffusione fa scattare gli obblighi previsti dal GDPR e dal Codice Privacy, illustrati più avanti.
Come è strutturata la normativa italiana sulla registrazione
La normativa italiana sulla registrazione trae origine da quattro fonti che si sovrappongono:
- Codice Penale: gli articoli 615-bis, 617, 612-ter e (dal 2025) 612-quater stabiliscono i divieti e le sanzioni penali.
- Codice di Procedura Penale: l'articolo 234 disciplina l'ammissibilità delle registrazioni come prova documentale; l'articolo 271 tutela le fonti giornalistiche nei procedimenti di intercettazione.
- Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato): il codice nazionale in materia di protezione dei dati, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 per allinearlo al GDPR, disciplina il trattamento (inclusi registrazione e conservazione) dei dati personali.
- GDPR (Regolamento (UE) 2016/679): direttamente applicabile in Italia, stabilisce i principi di liceità, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione per qualsiasi registrazione che raccolga dati personali.
Il fondamento costituzionale è l'art. 15 della Costituzione italiana, che garantisce l'inviolabilità e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Le limitazioni possono essere imposte solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge.

È possibile registrare le conversazioni in Italia?
Chiunque prenda parte a una conversazione, a una telefonata o a una videoconferenza in Italia può registrare lo scambio senza ottenere il consenso degli altri partecipanti. Si tratta del principio della partecipazione al dialogo. La Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto lecita la registrazione da parte di un interlocutore ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 196/2003, che consente il trattamento dei dati personali senza previo consenso quando il trattamento è effettuato direttamente da chi prende parte alla conversazione, come confermato dalla sentenza di riferimento del 10 maggio 2018 (n. 11322).
La registrazione da parte di un interlocutore è inoltre consentita quando la registrazione:
- È necessaria per tutelare i diritti o gli interessi legittimi di chi registra.
- Persegue un interesse legittimo che non sia prevalso dai diritti fondamentali o dalla dignità dell'altra parte.
- È necessaria per adempiere obblighi derivanti da un contratto di cui l'altra persona è parte.
- È necessaria per adempiere a un obbligo legale o normativo.
- È necessaria per le investigazioni difensive o per accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria, a condizione che la registrazione non venga conservata oltre il tempo necessario.
- È necessaria esclusivamente per finalità scientifiche, storiche o statistiche, nel rispetto dei relativi codici deontologici.
L'art. 131 del Codice Privacy aggiunge un obbligo specifico di informativa nelle comunicazioni elettroniche: un utente deve informare l'altro utente ogni volta che vengono utilizzati dispositivi che consentono di far ascoltare la conversazione a terzi estranei alla chiamata. Questa regola riguarda gli scenari in cui il vivavoce diffonde la conversazione a un pubblico di terzi, e non la registrazione personale da parte di un interlocutore.
La distinzione fondamentale: registrare rispetto a diffondere. La regola della registrazione da parte di un interlocutore rende lecito l'atto di captare la conversazione. Non conferisce però diritti incondizionati su ciò che accade successivamente. Conservare, condividere o pubblicare una registrazione coinvolge i principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della finalità previsti dal GDPR. Diffondere una registrazione che riveli fatti privati riguardanti una persona che non ha acconsentito alla sua pubblicazione può comportare sia responsabilità civile sia, nei casi più gravi, responsabilità penale ai sensi dell'art. 615-bis.
Sanzioni penali per la registrazione illecita
Articolo 615-bis: interferenze illecite nella vita privata
L'articolo 615-bis del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, come modificato) punisce l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora per procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata altrui che si svolge nel domicilio della persona. La norma distingue due fattispecie:
- Indebite intromissioni (primo comma): l'uso di strumenti di ripresa o registrazione per procurarsi notizie o immagini relative alla vita privata altrui nel domicilio o in un luogo privato. Sanzione: reclusione da sei mesi a quattro anni.
- Rivelazione o diffusione (secondo comma): la rivelazione o la diffusione delle notizie o immagini ottenute illecitamente. Si applica lo stesso intervallo di reclusione.
- Forma aggravata: quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri, la pena è aumentata.
L'art. 615-bis rappresenta il principale limite penale alla registrazione da parte di chi non partecipa alla conversazione. Non punisce la registrazione in spazi pubblici (piazze, strade, uffici aperti al pubblico) dove non esiste una ragionevole aspettativa di riservatezza, né si applica alle registrazioni effettuate da un interlocutore nella propria abitazione o sul proprio luogo di lavoro.
Articolo 617: intercettazione fraudolenta di comunicazioni
L'articolo 617 del Codice Penale punisce l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni telefoniche tra persone che non hanno prestato consenso. La norma comprende:
- Art. 617: intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, reclusione fino a quattro anni.
- Art. 617-quater: intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici, reclusione da uno a quattro anni; da uno a cinque anni nei casi aggravati (sistemi di interesse militare, ordine pubblico o sicurezza nazionale).
- Art. 617-quinquies: installazione di apparecchiature per intercettare o impedire comunicazioni, reclusione da uno a quattro anni.
Queste disposizioni riguardano l'intercettazione da parte di terzi senza consenso o autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Non si applicano alla registrazione da parte di un interlocutore, che la Cassazione ha costantemente distinto dall'"intercettazione" che richiede l'autorizzazione del giudice.
Articolo 612-ter: immagini o video intimi non consensuali (Codice Rosso, 2019)
La Legge 19 luglio 2019, n. 69 (il "Codice Rosso", legge contro la violenza domestica e di genere) ha introdotto l'art. 612-ter nel Codice Penale, creando un reato specifico per la diffusione non consensuale di immagini intime, spesso definita revenge porn (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).
Il reato riguarda chiunque, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La stessa condotta costituisce reato anche per chi ha ricevuto o comunque acquisito tale materiale e lo diffonde senza consenso al fine di recare danno.
Sanzioni previste dall'art. 612-ter:
- Fattispecie base: reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a 15.000 euro.
- Pena aggravata: quando il fatto è commesso dal coniuge (anche se legalmente separato o divorziato) o da una persona legata o già legata alla vittima da una relazione affettiva.
- Ulteriore aggravante: quando il fatto è commesso con strumenti informatici, elettronici o digitali (che nella pratica riguarda quasi tutti i casi).
- Il procedimento può essere avviato d'ufficio (senza querela della vittima) quando la vittima è un minore o una persona vulnerabile.
L'art. 612-ter va oltre la registrazione: si applica alla condivisione di qualsiasi immagine intima indipendentemente dal fatto che l'originale sia stato registrato con consenso. Chi ha acconsentito a una registrazione per uso privato ma non alla sua diffusione conserva il diritto di agire ai sensi dell'art. 612-ter qualora il materiale venga successivamente condiviso senza il suo consenso attuale.
Deepfake e contenuti generati dall'IA: la Legge n. 132/2025
Il 23 settembre 2025 l'Italia ha approvato la Legge n. 132/2025, diventando il primo Stato membro dell'UE ad adottare una legge nazionale organica sull'intelligenza artificiale, complementare al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act europeo). La legge introduce una nuova fattispecie penale direttamente rilevante per la registrazione e la diffusione di immagini:
Articolo 612-quater del Codice Penale (nuova fattispecie): chiunque, senza consenso, fornisce, pubblica o diffonde immagini, video o registrazioni audio falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità e tali da arrecare un danno ingiusto a terzi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il procedimento è generalmente avviato su querela della persona offesa, ma può procedersi d'ufficio quando la vittima è un minore o una persona vulnerabile.
Circostanza aggravante generale per l'uso dell'IA: l'art. 61, n. 11-undecies, del Codice Penale (introdotto dalla L. 132/2025) aumenta la pena fino a un terzo per qualsiasi reato commesso mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, o quando l'IA è utilizzata per ostacolare la difesa della vittima o aggravarne le conseguenze.
Etichettatura dei deepfake secondo l'AI Act (art. 50, par. 4, Reg. (UE) 2024/1689): indipendentemente dal diritto penale, l'AI Act europeo impone a chi utilizza sistemi di IA per generare o manipolare immagini, audio o video che potrebbero essere scambiati per autentici di dichiarare in modo chiaro e distinguibile che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Questo obbligo di informativa si applica in Italia dal 2 agosto 2026, quando l'art. 50 diventerà pienamente applicabile.
Il Garante Privacy ha pubblicato linee guida (Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10207132]) che avvertono come l'utilizzo di servizi di IA per generare contenuti basati sulla voce o sull'immagine reale di terzi, senza un'idonea base giuridica e senza un'informativa trasparente agli interessati, possa violare le disposizioni del GDPR, con conseguenti sanzioni amministrative che si aggiungono alle nuove sanzioni penali.
GDPR e Codice Privacy
L'Italia applica direttamente il GDPR (Regolamento (UE) 2016/679). Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha allineato il Codice Privacy nazionale (D.Lgs. 196/2003) al GDPR. Qualsiasi registrazione che raccolga dati personali identificabili è soggetta ai principi del GDPR:
Cinque principi che disciplinano tutte le registrazioni in Italia:
- Liceità, correttezza e trasparenza: la registrazione deve avere una base giuridica valida (consenso, interesse legittimo, obbligo legale, necessità contrattuale). Le registrazioni per autotutela rientrano nell'interesse legittimo, purché non prevalgano i diritti dell'altra parte.
- Limitazione della finalità: la registrazione può essere utilizzata solo per lo scopo specifico per cui è stata effettuata. Una registrazione realizzata a fini probatori in una controversia di lavoro non può essere riutilizzata per un'esposizione pubblica sui social media.
- Minimizzazione dei dati: registrare solo ciò che è necessario. Una registrazione ambientale prolungata che capta le conversazioni di terzi estranei allo scambio rilevante è sproporzionata.
- Limitazione della conservazione: le registrazioni non devono essere conservate più a lungo di quanto necessario per la finalità dichiarata. I sistemi di videosorveglianza devono generalmente cancellare le immagini entro 24-48 ore, salvo specifiche esigenze investigative, secondo le linee guida del Garante.
- Responsabilizzazione (accountability): la persona o l'organizzazione che effettua le registrazioni deve essere in grado di dimostrare la conformità a tutti i principi del GDPR.
Categorie particolari di dati (art. 9 GDPR): le registrazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, i dati sulla salute, l'orientamento sessuale o i dati biometrici sono soggette a requisiti più rigorosi. Si applica un divieto generale, salvo che sia soddisfatta una specifica condizione dell'art. 9, par. 2.
Attività di enforcement del Garante: il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità di controllo italiana ai sensi del GDPR. È tra i regolatori della protezione dei dati più attivi d'Europa. Tra le azioni recenti più rilevanti figurano: l'indagine su ChatGPT e OpenAI (notifica di violazione dei dati di gennaio 2024; chiusura dell'istruttoria preliminare a dicembre 2024); l'indagine su Sora (marzo 2024); la richiesta di informazioni a DeepSeek (gennaio 2025) sui rischi per i dati di milioni di utenti italiani. Le sanzioni per violazione del GDPR arrivano fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo (violazioni più gravi) o a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo (violazioni meno gravi).
Registrare la polizia e i pubblici ufficiali in Italia
Registrare agenti di polizia o altri pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche in spazi accessibili al pubblico è generalmente lecito in Italia. L'articolo 615-bis tutela la "vita privata" delle persone nel loro domicilio (l'abitazione o un altro luogo privato). Quando i pubblici ufficiali agiscono in luoghi pubblici, uffici aperti al pubblico o spazi semi-pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, l'aspettativa di riservatezza tutelata dall'art. 615-bis non è coinvolta e si applicano le regole sulla registrazione da parte di un interlocutore.
I tribunali e la dottrina italiani hanno costantemente ritenuto che:
- Documentare un arresto, un controllo o un'interazione con le forze dell'ordine in uno spazio pubblico rientra nei diritti di chi vi partecipa o vi assiste, fermo restando il divieto generale di pubblicare registrazioni che rivelino informazioni private di terzi senza giustificazione.
- Registrare un'interazione ufficiale in cui chi registra è il destinatario della condotta dell'ufficiale (ad esempio registrare il proprio interrogatorio da parte della polizia) costituisce registrazione da parte di un interlocutore ed è lecito secondo i principi stabiliti dalla Cass. n. 18908/2011.
- L'art. 615-bis si applicherebbe qualora un soggetto tentasse di registrare un agente di polizia all'interno di un'abitazione privata in cui l'agente avesse una ragionevole aspettativa di riservatezza in un contesto non di servizio, ma si tratta di uno scenario raro nella pratica.
Limiti alla pubblicazione: registrare un pubblico ufficiale è una cosa; pubblicare la registrazione può sollevare considerazioni distinte in base al regime sulla pubblicazione delle intercettazioni e al GDPR, qualora la registrazione riprenda astanti o terzi. I giornalisti che pubblicano registrazioni che coinvolgono pubblici ufficiali devono inoltre rispettare le regole deontologiche del Garante per l'attività giornalistica (adottate il 29 novembre 2018, aggiornate ai sensi dell'art. 137 del Codice Privacy).
Le leggi italiane sulla videoregistrazione
La videoregistrazione segue lo stesso quadro giuridico della registrazione audio. Si applicano la regola della partecipazione, gli obblighi del GDPR e l'art. 615-bis. Regole aggiuntive disciplinano contesti specifici:
Registrazione di minori: l'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988 vieta di pubblicare o diffondere con qualsiasi mezzo notizie o immagini che riguardino un minore e che possano condurre alla sua identificazione. L'art. 50 del Codice Privacy estende questo divieto quando il minore è coinvolto in procedimenti giudiziari non penali.
Videosorveglianza e sorveglianza privata: il Garante ha pubblicato linee guida complete sulla videosorveglianza l'8 aprile 2010 (Provvedimento [1734653]), con indicazioni aggiornate nel 2022. Requisiti principali:
- I privati cittadini possono installare telecamere di sicurezza sulla propria proprietà, ma le telecamere devono essere orientate solo verso aree di proprietà o di uso esclusivo della persona.
- Riprendere aree pubbliche o proprietà confinanti senza consenso può costituire un'interferenza illecita ai sensi dell'art. 615-bis.
- Un'apposita segnaletica visibile deve informare le persone che sono riprese (l'informativa è un obbligo di trasparenza previsto dal GDPR).
- Le immagini devono generalmente essere cancellate entro 24-48 ore in assenza di esigenze specifiche; massimo una settimana per particolari necessità tecniche o attività ad alto rischio.
- I sistemi con funzionalità di sorveglianza "intelligente" (riconoscimento facciale, analisi comportamentale) richiedono l'autorizzazione preventiva del Garante.
La registrazione sul posto di lavoro in Italia
La registrazione dei colleghi da parte del dipendente
I dipendenti possono registrare le conversazioni con i colleghi a cui prendono parte, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio fondamentale nella sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018. Il caso riguardava un dipendente licenziato per aver registrato conversazioni sul luogo di lavoro all'insaputa dei colleghi. La corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento e lecite le registrazioni perché:
- Il dipendente era un partecipante diretto a ciascuna conversazione.
- Le registrazioni erano state effettuate per tutelare i diritti del dipendente e documentare gravi comportamenti scorretti sul luogo di lavoro.
- Il dipendente aveva adottato misure adeguate per evitare una diffusione non necessaria.
La più recente sentenza Cass. Pen. Sez. VI n. 9253/2025 ha ribadito che tali registrazioni costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234 del Codice di Procedura Penale, non intercettazioni che richiedono l'autorizzazione del giudice, e sono ammissibili sia nei procedimenti civili sia in quelli penali.
Principi chiave della giurisprudenza italiana sulla registrazione da parte dei dipendenti:
- Partecipazione: il dipendente deve essere un partecipante diretto, non un astante che registra una conversazione tra altri.
- Finalità legittima: lo scopo deve essere tutelare i propri diritti o documentare comportamenti scorretti, non una sorveglianza generalizzata dei colleghi.
- Proporzionalità: la registrazione non deve andare oltre quanto necessario per la finalità di tutela.
- Riservatezza: il dipendente deve limitare l'accesso e la diffusione delle registrazioni.
- Divieto di registrazione negli spazi privati: bagni, spogliatoi e aree private riservate restano spazi protetti ai sensi dell'art. 615-bis, indipendentemente dalla partecipazione.
Il controllo a distanza dei dipendenti da parte del datore di lavoro
I datori di lavoro sono soggetti a limiti rigorosi. L'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come riformato dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act), vieta l'installazione di apparecchiature audiovisive e di altri strumenti che consentano il controllo a distanza dei dipendenti senza:
- un previo accordo con le rappresentanze sindacali (accordo sindacale), oppure
- l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, qualora non sia possibile raggiungere un accordo sindacale.
La modifica del Jobs Act 2015 ha chiarito che la restrizione si applica anche ai sistemi da cui il controllo può derivare come effetto indiretto, e non solo agli strumenti installati espressamente a fini di sorveglianza. Esistono eccezioni per gli strumenti utilizzati dai dipendenti nel normale svolgimento del lavoro (telefoni aziendali, computer) e per i sistemi di rilevazione delle presenze in entrata/uscita.
Anche quando il controllo è consentito, le informazioni raccolte possono essere utilizzate solo per finalità connesse al rapporto di lavoro, e i dipendenti devono ricevere previamente un'informativa adeguata su come vengono utilizzati gli strumenti e su come viene effettuato il controllo. Il Garante ha emesso provvedimenti sanzionatori nei confronti di datori di lavoro che avevano installato sistemi di videosorveglianza senza rispettare questi requisiti, anche quando lo scopo dichiarato era la tutela del patrimonio aziendale.
I diritti di registrazione di giornalisti e media
La tutela delle fonti
L'articolo 271, comma 2, del Codice di Procedura Penale stabilisce una tutela speciale per le fonti giornalistiche nei procedimenti di intercettazione. Le trascrizioni delle intercettazioni che coinvolgono giornalisti sono soggette a procedure di distruzione se riguardano le fonti del giornalista piuttosto che il soggetto sottoposto a indagine. Il diritto dei giornalisti a non rivelare le proprie fonti è codificato nella normativa italiana sui media.
La pubblicazione di conversazioni intercettate
L'attuale disciplina sulla pubblicazione delle intercettazioni è stabilita dal D.Lgs. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 7 (la riforma Orlando modificata), in vigore dal 1° settembre 2020. Elementi principali:
- Il pubblico ministero è responsabile di garantire che le trascrizioni depositate in tribunale non includano espressioni irrilevanti per le indagini, lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati personali sensibili, salvo che tali intercettazioni siano direttamente rilevanti per le indagini.
- La pubblicazione del contenuto di intercettazioni non acquisite al procedimento, o irrilevanti per il processo penale, espone i giornalisti a sanzioni.
- Le regole deontologiche del Garante per l'attività giornalistica (adottate il 29 novembre 2018 ai sensi dell'art. 137 del Codice Privacy) consentono ai giornalisti di trattare dati personali, compresi i dati sensibili di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR, senza consenso, a condizione che rispettino tali regole.
La riforma del 2020 ha abbandonato il precedente approccio che consentiva alla polizia di selezionare il materiale da distruggere, attribuendo tale compito al pubblico ministero, riducendo così il rischio di fughe di notizie selettive pur mantenendo la trasparenza investigativa dove rilevante.
Restrizioni sulla pubblicazione di registrazioni intime o private
Al di là della disciplina sulle intercettazioni, i tribunali italiani hanno costantemente ritenuto che anche le conversazioni registrate lecitamente non possano essere pubblicate qualora ciò arrechi un danno sproporzionato alla vita privata delle persone registrate, nell'ambito del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la libertà di informazione richiesto dagli artt. 21 e 15 della Costituzione.
I principali scandali di intercettazione in Italia
Lo scandalo SISMI-Telecom (2006)
Il più grande scandalo di sorveglianza dell'Italia contemporanea è emerso nel 2006, rivelando un programma illegale interno attivo dal 1996. Oltre 5.000 persone, tra cui politici, magistrati, giornalisti e imprenditori, sono state intercettate illegalmente nell'ambito di un sistema gestito da Marco Mancini (vicedirettore dei servizi segreti militari SISMI), Giuliano Tavaroli (responsabile della sicurezza di Telecom Italia e Pirelli) e dall'investigatore privato Emanuele Cipriani. Il gruppo si è spartito circa 20 milioni di euro derivanti dalle proprie attività. Adamo Bove, ex responsabile della sicurezza di Telecom che aveva scoperto l'infrastruttura di sorveglianza, è morto a Napoli nel luglio 2006 in circostanze che hanno alimentato ampie speculazioni pubbliche. Sono seguiti numerosi arresti nel settembre e nel dicembre 2006.
I casi di intercettazione di Berlusconi
L'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato coinvolto in numerose controversie legate alle intercettazioni. Nel 2013 è stato condannato a un anno di reclusione per la pubblicazione illecita, sul suo giornale Il Giornale, di telefonate intercettate relative a un tentativo di scalata bancaria; al politico di centrosinistra Piero Fassino sono stati riconosciuti 80.000 euro di risarcimento danni. I governi Berlusconi hanno più volte proposto normative volte a limitare la possibilità dei giornalisti di pubblicare conversazioni intercettate, guadagnandosi dai critici l'etichetta di "legge bavaglio".
Lo scandalo del "dossieraggio" Equalize (2024)
Nell'ottobre 2024, l'indagine sulla società "Equalize", specializzata in intrusioni informatiche su commissione, ha rivelato che un'azienda privata, guidata da Nunzio Samuele Calamucci, avrebbe avuto accesso a dati riservati riguardanti migliaia di cittadini italiani, tra cui il Presidente Sergio Mattarella e l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Importanti aziende e studi legali avrebbero utilizzato la società per ottenere vantaggi competitivi e nei contenziosi. Lo scandalo ha portato a richieste di un'inchiesta parlamentare e a una revisione dei sistemi italiani di sicurezza dei dati.
Lo scandalo dello spyware Paragon (2025)
I giornalisti Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino di Fanpage hanno rivelato nel 2025 che i loro telefoni erano stati infettati dallo spyware Graphite, fornito dall'azienda israeliana Paragon, che vende esclusivamente a clienti governativi. La magistratura ha aperto indagini in cinque città italiane. Il governo italiano ha successivamente riconosciuto l'utilizzo del software Paragon, e il caso resta una controversia politica ancora aperta sui confini tra sorveglianza statale e libertà di stampa.
L'elevato tasso di intercettazioni giudiziarie in Italia
L'Italia presenta uno dei tassi più elevati d'Europa di intercettazioni autorizzate dalla magistratura, conseguenza dell'ampio ricorso a questo strumento nelle indagini su criminalità organizzata, corruzione e terrorismo. Tutte le intercettazioni giudiziarie richiedono l'autorizzazione di un giudice ai sensi dell'art. 15 della Costituzione. Il Ministero della Giustizia pubblica statistiche annuali sulle intercettazioni; la prassi della successiva fuga di notizie delle trascrizioni verso i media è stata una controversia politica persistente, che ha alimentato successivi tentativi di riforma legislativa fin dai primi anni Duemila.
L'uso delle registrazioni come prova in tribunale
Procedimenti penali
Le registrazioni effettuate da un interlocutore sono ammissibili come prova documentale ai sensi dell'art. 234 del Codice di Procedura Penale. Non vengono trattate come intercettazioni, che richiedono la previa autorizzazione del giudice e sono soggette a proprie regole di ammissibilità. La registrazione deve essere stata effettuata lecitamente (ossia, chi registra deve essere un partecipante e la registrazione deve avere una finalità legittima). La Cass. Pen. Sez. VI n. 9253/2025 ha confermato questo principio per le registrazioni sul luogo di lavoro. La Cass. Pen. Sez. V n. 42647/2024 lo ha confermato per le videoregistrazioni di aree comuni istituzionali.
Procedimenti civili
I tribunali civili italiani attribuiscono un elevato valore probatorio alla prova documentale, comprese le registrazioni. Una registrazione effettuata in violazione dell'art. 615-bis (registrazione di uno spazio privato senza il consenso di alcun partecipante) può essere esclusa dal materiale probatorio. Le registrazioni che soddisfano il requisito della partecipazione e il test della finalità legittima sono generalmente ammissibili per sostenere o confutare affermazioni di fatto.
Registrazione transfrontaliera e da parte di turisti
Il diritto penale italiano si applica a tutte le persone presenti in Italia, a prescindere dalla nazionalità. Un turista o un visitatore in viaggio d'affari che effettua una registrazione in Italia senza parteciparvi (registrazione da parte di un terzo) può essere soggetto alla stessa responsabilità ai sensi dell'art. 615-bis o dell'art. 617 di un cittadino italiano. Non esiste alcuna difesa basata sul fatto di essere un cittadino straniero.
L'ambito territoriale del GDPR: il GDPR si applica al trattamento dei dati personali di persone che si trovano nell'UE, a prescindere da dove sia stabilito il titolare del trattamento. Un'azienda straniera che registra riunioni con clienti o dipendenti italiani in Italia, o che tratta le registrazioni risultanti, è soggetta al GDPR.
Trasmissione transfrontaliera delle registrazioni: l'invio di una registrazione dall'Italia verso un paese al di fuori dell'UE/SEE solleva questioni relative al Capo V del GDPR (trasferimenti internazionali di dati). Sono richieste le Clausole Contrattuali Standard o un altro meccanismo previsto dal Capo V, salvo che il paese destinatario benefici di una decisione di adeguatezza.
Indicazioni pratiche per i visitatori: la registrazione da parte di un interlocutore in Italia è consentita a chiunque, italiano o straniero, prenda parte alla conversazione. La regola del consenso di una sola parte non è limitata dalla nazionalità di chi registra. Chi non partecipa deve ottenere il consenso di tutte le parti. È il diritto italiano, e non quello del paese di origine del visitatore, a disciplinare la liceità dell'atto di registrare mentre ci si trova fisicamente in Italia.
Sintesi: gli scenari di registrazione in breve
| Situazione | Stato giuridico | Requisiti principali |
|---|---|---|
| Registrare le proprie conversazioni | Lecito | Occorre essere un partecipante; finalità legittima |
| Registrare conversazioni a cui NON si partecipa | Illecito senza consenso | Richiede il consenso di tutte le parti; rischio ex art. 615-bis |
| Registrazione sul lavoro da parte del dipendente | Generalmente lecita | Partecipante; finalità di tutela; mantenimento della riservatezza; Cass. 11322/2018 |
| Controllo a distanza dei dipendenti da parte del datore di lavoro | Limitato | Richiede accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro; art. 4 L. 300/1970 |
| Videosorveglianza su proprietà privata | Lecita con limiti | Nessuna ripresa di aree pubbliche/confinanti; segnaletica; conservazione 24-48 ore; linee guida del Garante |
| Registrazione di chiamate aziendali | Lecita con informativa | Occorre informare gli interlocutori; limitazione della finalità; limiti di conservazione GDPR |
| Condivisione di immagini intime senza consenso | Illecita (art. 612-ter) | Reclusione 1-6 anni; Codice Rosso 2019 |
| Deepfake generati/alterati con IA senza consenso | Illecito (art. 612-quater) | Reclusione 1-5 anni; L. 132/2025 |
| Pubblicazione di conversazioni intercettate | Limitata | Deve essere rilevante per il procedimento penale; disciplina L. 7/2020 |
| Registrare la polizia in pubblico | Generalmente lecito | Spazio pubblico; esercizio di funzioni ufficiali; regole deontologiche giornalistiche per la pubblicazione |
| Registrazione di minori (video/immagini) | Fortemente limitata | Non è possibile pubblicare contenuti identificativi; D.P.R. 448/1988 |
Tabella di riferimento delle sanzioni penali
| Articolo | Condotta | Sanzione |
|---|---|---|
| Art. 615-bis c.p. | Registrazione della vita privata nel domicilio senza consenso | Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
| Art. 615-bis c.p. (aggravato) | Come sopra, da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri | Pena aumentata |
| Art. 617 c.p. | Intercettazione fraudolenta di comunicazioni telefoniche | Reclusione fino a 4 anni |
| Art. 617-quater c.p. | Intercettazione fraudolenta di sistemi informatici/telematici | Da 1 a 4 anni (fino a 5 nei casi aggravati) |
| Art. 612-ter c.p. | Diffusione non consensuale di immagini intime | Da 1 a 6 anni + multa da 5.000 a 15.000 euro |
| Art. 612-ter c.p. (aggravato) | Come sopra, da parte del partner o tramite mezzi digitali | Pena aumentata |
| Art. 612-quater c.p. | Diffusione di deepfake generati con IA senza consenso | Reclusione da 1 a 5 anni (L. 132/2025) |
| GDPR art. 83, par. 5 | Violazioni gravi del GDPR (trattamento illecito, violazione dei dati) | Fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale |
| GDPR art. 83, par. 4 | Violazioni meno gravi del GDPR | Fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato globale |
Consigli pratici per registrare in Italia
- Partecipa prima di tutto: l'approccio più sicuro è registrare solo le conversazioni a cui prendi direttamente parte. Se non sei un partecipante, hai bisogno del consenso di tutte le parti.
- Abbi una finalità legittima: registrare per autotutela, per conservare prove di rilevanza giuridica o per adempiere a un obbligo contrattuale o legale rientra generalmente nell'ambito di liceità. La semplice curiosità no.
- Limita la diffusione: non condividere le registrazioni oltre lo scopo per cui le hai realizzate. Si applica il principio di limitazione della finalità del GDPR, e l'art. 612-ter si applica alle immagini intime condivise senza consenso.
- Applica i principi del GDPR alle registrazioni aziendali: qualsiasi registrazione di clienti, dipendenti o partecipanti a riunioni da parte di un'azienda fa scattare il GDPR. Documenta la tua base giuridica, informa gli interessati, stabilisci un periodo di conservazione ed elimina i dati quando la finalità è esaurita.
- Videosorveglianza: concentrati sulla tua proprietà e affiggi la segnaletica: telecamere puntate su aree pubbliche o su proprietà dei vicini espongono al rischio dell'art. 615-bis e a provvedimenti del Garante. Il periodo di conservazione predefinito di 24-48 ore non è un semplice suggerimento.
- I contenuti generati dall'IA comportano nuovi rischi penali: da quando la L. 132/2025 è entrata in vigore nell'ottobre 2025, creare e condividere audio, video o immagini manipolati con l'IA di persone reali senza consenso e con l'intento di ingannare costituisce reato punibile con la reclusione ai sensi dell'art. 612-quater.
- Rivolgiti a un professionista qualificato per situazioni specifiche in Italia: il diritto penale e della privacy italiano è applicato attivamente. Il Garante e la magistratura italiana trattano le violazioni della privacy con serietà. Quando lo scenario specifico di registrazione non rientra chiaramente nell'ambito protetto della registrazione da parte di un interlocutore, consulta un avvocato abilitato in Italia.
Nota legale
Questo articolo fornisce informazioni legali di carattere generale sulle leggi in materia di registrazione in Italia. Non costituisce consulenza legale e non instaura un rapporto avvocato-cliente. Le informazioni sono state verificate al 15 maggio 2026 sulla base delle leggi italiane pubblicamente disponibili, delle sentenze della Corte di Cassazione, delle indicazioni del Garante Privacy e dei regolamenti dell'UE. Il diritto italiano è soggetto a modifiche; le norme citate riflettono le versioni in vigore alla data sopra indicata. Chiunque si trovi di fronte a una situazione specifica di registrazione in Italia dovrebbe consultare un avvocato abilitato all'esercizio della professione in Italia con esperienza pertinente in diritto della privacy e diritto penale.
Fonti citate
- Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398), art. 615-bis (interferenze illecite nella vita privata), art. 617 (intercettazione fraudolenta), art. 612-ter (diffusione illecita di immagini intime), art. 612-quater (deepfake generati con IA). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 15 (inviolabilità delle comunicazioni). https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/costituzione_inglese.pdf
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), art. 24 (trattamento senza consenso), art. 131 (informativa nelle comunicazioni elettroniche). https://www.garanteprivacy.it/data-protection-code
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (allineamento del Codice Privacy al GDPR). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101
- Legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso, violenza domestica); art. 612-ter Codice Penale. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69
- D.Lgs. 30 dicembre 2019, n. 161; Legge 28 febbraio 2020, n. 7 (riforma sulla pubblicazione delle intercettazioni). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-30;161
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 (legge italiana sull'IA; art. 612-quater Codice Penale). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 5 (principi), art. 9 (categorie particolari), art. 83 (sanzioni). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act europeo), art. 5 (pratiche vietate), art. 50 (etichettatura dei deepfake). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 4 (controllo a distanza), come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300
- Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), art. 234 (prova documentale), art. 271 (tutela delle fonti giornalistiche nei procedimenti di intercettazione). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447
- Cass. Pen. Sez. III, n. 18908, 13 maggio 2011 (la registrazione da parte di un interlocutore non è illecita; chi registra accetta il rischio). https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
- Cass. n. 11322, 10 maggio 2018 (la registrazione da parte del dipendente per autotutela è lecita; licenziamento illegittimo). https://www.cortedicassazione.it/
- Cass. Pen. Sez. V, n. 42647, 3 ottobre 2024 (videoregistrazione di aree comuni istituzionali ammissibile come prova documentale ex art. 234). https://www.cortedicassazione.it/
- Cass. Pen. Sez. VI, n. 9253/2025 (la registrazione fonica da parte di un partecipante, anche sul luogo di lavoro, è prova documentale ai sensi dell'art. 234, non intercettazione). https://www.cortedicassazione.it/
- Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida sulla videosorveglianza, Provvedimento 8 aprile 2010 [1734653]. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1734653
- Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 18 dicembre 2025 [10207132] (linee guida su IA/deepfake). https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10207132
- Garante per la protezione dei dati personali, Regole deontologiche per il giornalismo, adottate il 29 novembre 2018 (art. 137 Codice Privacy). https://www.garanteprivacy.it/
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 13 (divieto di pubblicazione di immagini identificative di minori). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448
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Ultimo aggiornamento: 2026-05-15. Le norme citate riflettono le versioni in vigore al 2026-05-15.
Frequently Asked Questions
L'Italia è un paese a consenso di una sola parte o di entrambe le parti per la registrazione?
L'Italia applica una regola di consenso di una sola parte (partecipante). Chiunque partecipi a una conversazione può registrarla senza informare le altre parti. Questo principio è stato confermato dalla Cass. Pen. Sez. III n. 18908/2011 ed è stato ripetutamente applicato dalla Corte di Cassazione, da ultimo nella Sez. VI n. 9253/2025.
È possibile registrare una telefonata in Italia senza informare l'altra persona?
Sì, se sei parte della chiamata. La legge italiana consente la registrazione di conversazioni telefoniche da parte di un interlocutore senza previa informativa agli altri partecipanti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 196/2003 e dell'interpretazione dell'art. 615-bis fornita dalla Cassazione. Devi avere una finalità legittima per la registrazione, e le regole del GDPR su conservazione e limitazione della finalità si applicano al file una volta creato.
Che cos'è l'articolo 615-bis del Codice Penale italiano?
L'art. 615-bis punisce l'uso di strumenti audio o visivi per procurarsi indebitamente informazioni o immagini relative alla vita privata di una persona nel suo domicilio o in un altro luogo privato. Le sanzioni vanno dai sei mesi ai quattro anni di reclusione. La parola chiave è "indebitamente": la registrazione da parte di un interlocutore non rientra nell'art. 615-bis, mentre la registrazione da parte di un terzo in spazi privati sì.
Quali sanzioni si applicano per il revenge porn (diffusione non consensuale di immagini intime) in Italia?
L'articolo 612-ter del Codice Penale, introdotto dalla Legge 69/2019 (Codice Rosso), punisce la diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito con la reclusione da uno a sei anni e multe da 5.000 a 15.000 euro. Si applicano sanzioni aggravate quando l'autore è o è stato un partner della vittima, o quando la diffusione avviene con mezzi digitali o elettronici.
È legale registrare la polizia in Italia?
Registrare agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni in spazi accessibili al pubblico è generalmente lecito. L'art. 615-bis tutela la vita privata nel domicilio; non si applica alla condotta ufficiale in spazi pubblici. Una persona che è destinataria di un'interazione ufficiale con la polizia e la registra in qualità di partecipante esercita il diritto standard di registrazione da parte di un interlocutore riconosciuto dalla Cass. n. 18908/2011. La pubblicazione di tali registrazioni può richiedere il rispetto del GDPR e delle regole deontologiche giornalistiche del Garante, qualora identifichi terzi.
Un [datore di lavoro in Italia può registrare](/can-an-employer-record-conversations-without-consent) o controllare i dipendenti?
I datori di lavoro non possono installare sistemi audiovisivi o di altro tipo per il controllo senza un previo accordo con le rappresentanze sindacali o l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970 come modificata dal D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act). Anche i sistemi installati legittimamente possono produrre dati utilizzabili solo per finalità connesse al rapporto di lavoro, e i dipendenti devono ricevere un'adeguata informativa preventiva.
Le registrazioni sono ammissibili come prova nei tribunali italiani?
Sì. Le registrazioni effettuate da un interlocutore sono trattate come prova documentale ai sensi dell'art. 234 del Codice di Procedura Penale, e non come intercettazioni che richiedono la previa autorizzazione del giudice. La Cass. Pen. Sez. VI n. 9253/2025 ha confermato che una registrazione fonica effettuata da un partecipante, anche sul luogo di lavoro, è ammissibile se realizzata per una finalità legittima. Le registrazioni effettuate in violazione dell'art. 615-bis (spazi privati, non partecipante) possono essere escluse.
Che cosa prevede la legge italiana sull'IA del 2025 in materia di deepfake?
La Legge n. 132 del 23 settembre 2025 ha introdotto l'art. 612-quater nel Codice Penale, creando un reato per chi fornisce, pubblica o diffonde immagini, video o audio generati o alterati con l'IA che siano idonei a trarre in inganno circa la loro autenticità e arrechino un danno ingiusto a una persona, senza il suo consenso. La sanzione è la reclusione da uno a cinque anni. La legge è entrata in vigore il 10 ottobre 2025.
Le leggi italiane sulla registrazione si applicano a turisti e visitatori stranieri?
Sì. Il diritto penale italiano si applica a tutte le persone fisicamente presenti in Italia, a prescindere dalla nazionalità. Un visitatore straniero che registra una conversazione privata senza parteciparvi potrebbe incorrere nella stessa responsabilità ai sensi dell'art. 615-bis o dell'art. 617 di un cittadino italiano. Il GDPR si applica inoltre al trattamento dei dati personali delle persone che si trovano in Italia, a prescindere da dove sia basato chi effettua la registrazione.
In che modo il GDPR influisce sulla registrazione in Italia?
Il GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), applicato in Italia tramite il D.Lgs. 101/2018, considera le registrazioni audio e video di persone identificabili come trattamento di dati personali. Chi registra deve avere una base giuridica valida (consenso, interesse legittimo, obbligo legale o contratto), deve limitare la conservazione a quanto necessario, deve utilizzare la registrazione solo per la finalità dichiarata ed essere in grado di dimostrare la conformità. Il Garante applica il GDPR in Italia con sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo per le violazioni più gravi.
Sources and References
- Cass. Pen. Sez. III n. 18908/2011; Art. 615-bis Codice Penale; D.Lgs. 196/2003 Art. 24(normattiva.it).gov
- Art. 615-bis Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)(normattiva.it).gov
- Art. 617, 617-quater, 617-quinquies Codice Penale(normattiva.it).gov
- Art. 612-ter Codice Penale; L. 69/2019 (Codice Rosso)(normattiva.it).gov
- L. 23 settembre 2025, n. 132; Art. 612-quater Codice Penale(normattiva.it).gov
- Cass. Pen. Sez. V n. 42647/2024(cortedicassazione.it).gov
- Cass. Pen. Sez. VI n. 9253/2025(cortedicassazione.it).gov
- Cass. n. 11322/2018(cortedicassazione.it).gov
- Art. 4 L. 300/1970 (come modificato dal D.Lgs. 151/2015)(normattiva.it).gov
- D.Lgs. 196/2003 art. 24, art. 131 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018)(garanteprivacy.it).gov
- GDPR art. 5, art. 9, art. 83; D.Lgs. 101/2018(eur-lex.europa.eu).gov
- Art. 15 Costituzione della Repubblica Italiana(cortecostituzionale.it).gov
- D.Lgs. 161/2019; L. 7/2020(normattiva.it).gov
- Art. 271 c.p.p.(normattiva.it).gov
- Garante Privacy, Provvedimento 8 aprile 2010 [1734653](garanteprivacy.it).gov
- Art. 615-bis Codice Penale (a contrario); Cass. n. 18908/2011
- AI Act UE, Reg. (UE) 2024/1689 art. 5, art. 50; L. 132/2025(eur-lex.europa.eu).gov