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Assemblea di condominio: il quorum esatto per una riunione valida

Verificato in modo indipendenteDi Redazione di Recording Law12 min di lettura

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Assemblea di condominio: il quorum esatto per una riunione valida

Domande frequenti

Qual è il quorum per un'assemblea di condominio?

Dipende da se la riunione è in prima o in seconda convocazione, e da se ci si riferisce alla costituzione della riunione o all'approvazione di una specifica delibera. L'art. 1136 c.c. fissa quattro soglie distinte, trattate per intero nella tabella di questa pagina: due per la prima convocazione (costituzione della riunione, poi approvazione di una delibera ordinaria) e due per la seconda convocazione.

Qual è la differenza tra prima e seconda convocazione?

La prima convocazione è la prima data fissata per la riunione e richiede una partecipazione molto più alta per essere validamente tenuta: proprietari che rappresentano due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza di tutti i condomini. Se questa soglia non viene raggiunta, la seconda convocazione si tiene in un giorno successivo, non oltre dieci giorni dopo, con una soglia molto più bassa: un terzo del valore e un terzo dei condomini.

Quanti proprietari servono per una riunione condominiale valida?

Non esiste un numero fisso considerato da solo. In prima convocazione servono proprietari che rappresentano la maggioranza di tutti i condomini dell'edificio E due terzi del suo valore totale, contemporaneamente. In seconda convocazione la soglia scende a un terzo dei condomini e un terzo del valore, sempre richiesti insieme.

Quale maggioranza serve per nominare o revocare l'amministratore?

La nomina o la revoca dell'amministratore richiede sempre la maggioranza fissata dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenta almeno la metà del valore totale dell'edificio, indipendentemente dal fatto che il voto avvenga in prima o in seconda convocazione.

Qualcun altro può votare al posto mio in assemblea?

Sì, tramite una delega scritta a un rappresentante, in genere un altro condomino o un familiare. Negli edifici più grandi, quando i condomini superano i venti, un singolo delegato non può detenere deleghe che rappresentino più di un quinto dei condomini o un quinto del valore dell'edificio, e all'amministratore è vietato accettare qualsiasi delega.

Quanto tempo ho per impugnare una delibera condominiale?

Per una delibera semplicemente annullabile, contraria alla legge o al regolamento, il termine è di trenta giorni ai sensi dell'art. 1137 c.c., decorrente dalla data della delibera per chi era presente e dissenziente o astenuto, e dalla data di comunicazione della delibera per chi era assente. Una delibera che incide sui diritti di proprietà individuali di un condomino, anziché presentare un vizio procedurale o di maggioranza, è considerata dalla giurisprudenza consolidata nulla anziché annullabile, e tale categoria non è soggetta allo stesso termine di trenta giorni.

Impugnare una delibera ne blocca l'esecuzione?

No, non automaticamente. L'art. 1137 c.c. prevede che la proposizione dell'azione di annullamento non sospende di per sé l'esecuzione della delibera. Il giudice può disporre la sospensione separatamente, ma la sola presentazione dell'impugnazione non è sufficiente da sola.

Aggiornamenti

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Fonti e riferimenti

  1. art. 1136 c.c., Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  2. art. 1137 c.c., Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  3. art. 66, disposizioni per l'attuazione del Codice Civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318), convocazione dell'assemblea(normattiva.it).gov
  4. art. 67, disposizioni per l'attuazione del Codice Civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318), rappresentanza in assemblea e deleghe(normattiva.it).gov
  5. art. 1120 c.c., Innovazioni (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  6. art. 1122-bis c.c., Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  7. art. 1122-ter c.c., Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  8. art. 1117-quater c.c., Tutela delle destinazioni d'uso (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  9. art. 1135 c.c., Attribuzioni dell'assemblea dei condomini (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  10. art. 1129 c.c., Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore (Codice Civile, R.D. 16 marzo 1942, n. 262)(normattiva.it).gov
  11. Cass. civ., Sez. Unite, 7 marzo 2005, n. 4806 (distinzione tra deliberazioni nulle e annullabili dell'assemblea di condominio)(cortedicassazione.it).gov
  12. Legge 11 dicembre 2012, n. 220, Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici(normattiva.it).gov
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