Videosorveglianza privata in Italia: cosa si può riprendere e cosa no

In Italia si può installare una telecamera sulla propria abitazione senza dover chiedere alcun permesso preventivo. Quello che non è consentito è che questa telecamera riprenda la strada, il cancello del vicino o il cortile condominiale: è proprio qui, al confine tra le due situazioni, che nascono la maggior parte dei problemi legati alla videosorveglianza domestica in Italia.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per un caso specifico.
Ambito di applicazione: Questo articolo tratta esclusivamente la disciplina della videosorveglianza privata e domestica in Italia. Le telecamere sulle parti comuni del condominio, sul luogo di lavoro o gestite da un'autorità pubblica seguono regole diverse, non trattate in modo esaustivo qui.
L'esenzione per uso domestico: cosa si può filmare senza chiedere il permesso a nessuno
Un privato in Italia può installare un impianto di videosorveglianza per proteggere persone o beni in ambito personale o domestico, come una telecamera di sicurezza per la casa o un video-citofono, senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva né di adempimenti amministrativi. Questo è confermato dalle stesse indicazioni del Garante per gli impianti privati e domestici (Provvedimento dell'8 aprile 2010, e la successiva scheda informativa del Garante per chi installa telecamere domestiche).
L'esenzione esiste perché gli obblighi ordinari di un titolare del trattamento previsti dal GDPR e dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) sono pensati per organizzazioni che trattano i dati di altre persone su larga scala, non per un proprietario di casa che punta una telecamera sulla propria porta d'ingresso. L'uso strettamente personale o domestico di una telecamera è considerato al di fuori di questo quadro normativo, a condizione che l'uso resti effettivamente personale.
Quel «a condizione che» ha un peso reale. L'esenzione è condizionata all'ambito di utilizzo, non è un diritto generalizzato a riprendere tutto ciò che la telecamera di un proprietario può fisicamente raggiungere.
Dove finisce l'esenzione per uso domestico
Il Garante traccia il confine nel campo visivo della telecamera. Un impianto privato deve inquadrare solo gli spazi di proprietà esclusiva del titolare: il proprio ingresso, giardino, vialetto o l'interno della propria abitazione. Deve escludere, anche solo potenzialmente senza effettivamente memorizzare le immagini, qualsiasi area condivisa con altri: un cortile comune, un vano scale, un pianerottolo o un garage condominiale, e qualsiasi parte della proprietà di un vicino.
Deve inoltre escludere la strada pubblica e qualsiasi area di pubblico passaggio. Una telecamera non può essere giustificata come «protezione della mia auto» se ciò che effettivamente riprende è il marciapiede o la strada davanti a casa, perché quell'inquadratura cattura i movimenti di persone che non fanno parte del nucleo familiare e che non hanno mai acconsentito a essere riprese.
Superare questo confine produce due effetti contemporaneamente. Primo, fa uscire la telecamera dall'esenzione per uso domestico, quindi si applicano per intero gli obblighi ordinari del GDPR e del Codice Privacy: informativa, base giuridica, proporzionalità, un periodo di conservazione definito. Secondo, espone chi installa la telecamera al reato previsto dall'art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), che punisce chiunque, mediante uno strumento di ripresa, si procuri indebitamente immagini o notizie attinenti alla vita privata altrui svoltasi in un luogo protetto, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Il reato base è punibile solo a querela della persona offesa, quindi non succede nulla a meno che questa non presenti attivamente una denuncia. Una pena più severa, la reclusione da uno a cinque anni, e la procedibilità d'ufficio anziché a querela, si applicano in due situazioni distinte: quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che abusa dei propri poteri o viola i doveri legati alla funzione, e, separatamente, quando è commesso da chi esercita la professione di investigatore privato, anche abusivamente. Il secondo caso non richiede alcun abuso di posizione.
Caso pratico: una telecamera puntata sulla propria porta d'ingresso
Un proprietario installa una telecamera sopra la porta d'ingresso, inclinata verso il basso in modo da inquadrare solo lo zerbino, la porta stessa e una stretta porzione del proprio vialetto. Nessuna parte della proprietà del vicino o della strada pubblica rientra nell'inquadratura.
Questo caso rientra pienamente nell'esenzione per uso domestico. Non serve alcuna autorizzazione, e gli ordinari adempimenti in materia di protezione dei dati, informativa, registro dei trattamenti e così via, non si applicano, perché le immagini non escono mai dalla sfera strettamente personale. Il proprietario dovrebbe comunque evitare di condividere pubblicamente quelle immagini (per esempio pubblicando un video online), perché la condivisione fa uscire l'uso dall'ambito «personale o domestico» e lo riporta sotto il GDPR.
Caso pratico: una telecamera che inquadra anche parte della strada o il cancello di un vicino
Un altro proprietario installa una telecamera simile, ma l'obiettivo più ampio inquadra anche diversi metri di marciapiede pubblico, parte della strada e l'angolo del cancello del vialetto di un vicino.
Questa telecamera è uscita dall'esenzione per uso domestico per la porzione dell'inquadratura che non è di proprietà del titolare, anche se l'intenzione del proprietario era puramente difensiva. Ne derivano due problemi: l'inquadratura più ampia richiede una base giuridica e un'informativa ai sensi del GDPR e del Codice Privacy per quella porzione pubblica e riguardante terzi, e il proprietario è esposto a una denuncia ai sensi dell'art. 615-bis c.p. da parte di chiunque veda i propri movimenti privati registrati senza consenso.
Nella maggior parte dei casi concreti, la soluzione pratica non è rimuovere la telecamera, ma restringerne il campo visivo, tramite una mascheratura fisica, una diversa angolazione o un cambio di obiettivo, in modo che l'inquadratura si fermi al confine della proprietà del titolare. Diversi sistemi commerciali includono uno strumento software di «zona privacy» per questo scopo, anche se il criterio legale è l'area effettivamente ripresa, non l'etichetta commerciale della funzione.
Video-citofono e telecamere per campanelli
Un campanello connesso o un video-citofono segue la stessa regola di qualsiasi altra telecamera domestica: non esiste per esso una categoria speciale. Un campanello con telecamera inclinato in modo abbastanza stretto da vedere solo lo zerbino e la persona che vi si trova davanti può rientrare nell'esenzione per uso domestico. Una volta che il campo visivo si allarga su un arco più ampio della strada, sull'ingresso di un vicino o su un corridoio condiviso, si applicano gli stessi limiti relativi allo spazio pubblico e ai terzi descritti sopra, e la stessa esposizione all'art. 615-bis c.p. che ne consegue.
Dashcam
La dashcam solleva una questione correlata ma distinta, perché registra necessariamente la strada pubblica durante la guida. Questa registrazione continua della strada pubblica si colloca in una zona grigia che l'esenzione per uso domestico pensata per le telecamere fisse non risolve in modo chiaro. Conservare le registrazioni per il tempo minimo necessario ed evitare di pubblicare immagini che identificano altre persone, perché la pubblicazione elimina del tutto l'argomento dell'uso personale.
Cartelli e informativa
All'interno dell'esenzione strettamente personale per uso domestico, le indicazioni del Garante non richiedono al proprietario di apporre un cartello per una telecamera puntata solo sulla propria proprietà. Non appena l'uso di una telecamera si estende oltre quella sfera personale, sia perché parte dell'inquadratura raggiunge uno spazio condiviso o pubblico, sia perché le immagini vengono utilizzate oltre la semplice sicurezza personale, un'informativa (un avviso che segnala l'uso della telecamera, chi la gestisce e perché) diventa un adempimento normale ai fini del GDPR, come dimostra il caso di enforcement descritto più avanti in cui il Garante ha verificato proprio questo aspetto.
Per quanto tempo si possono conservare le immagini
La normativa italiana in materia di protezione dei dati non stabilisce un numero fisso di giorni per la conservazione delle immagini di una telecamera domestica. Il principio generale è che le immagini non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per la finalità per cui sono state raccolte.
Il materiale dello stesso Garante in materia di videosorveglianza indica ripetutamente periodi di conservazione brevi per gli impianti privati ordinari, dell'ordine di pochi giorni fino a circa una settimana, con una conservazione più lunga che deve essere giustificata da un'esigenza specifica e documentata. Va considerato un parametro di buona prassi, non un tetto fisso stabilito da uno specifico articolo di legge.
Un proprietario il cui impianto sovrascrive automaticamente le immagini più vecchie su un ciclo settimanale continuo, esportando un filmato solo quando accade effettivamente un episodio rilevante, applica correttamente questo principio. Un proprietario che conserva tre mesi di riprese continue «nel caso succeda qualcosa prima o poi» è ben al di fuori di esso.
Le telecamere sulle parti comuni del condominio sono una questione diversa
Tutto quanto detto finora riguarda una telecamera che un singolo proprietario punta sulla propria proprietà. Una telecamera installata sulle parti comuni di un condominio, l'ingresso, il cortile, un'area di parcheggio condivisa, il vano scale, è disciplinata da una regola completamente diversa: l'art. 1122-ter c.c., introdotto dalla riforma del condominio del 2012.
In base a questo articolo, la decisione di installare un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio deve essere approvata dall'assemblea condominiale, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. (la maggioranza degli intervenuti all'assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio). Un singolo condomino, o persino l'amministratore che agisca da solo, non può installare legittimamente telecamere sulle parti comuni senza quella delibera.
Il Garante applica direttamente questa regola. In un provvedimento del 26 ottobre 2023, ha sanzionato un amministratore di condominio con 1.000 euro per aver installato due telecamere esterne che coprivano l'area di parcheggio e il cancello d'ingresso, dopo aver accertato che l'impianto era stato installato senza la delibera assembleare richiesta dall'art. 1122-ter c.c., con i residenti informati solo via email a cose fatte. Questo articolo non ripercorre l'intero quadro normativo relativo alle telecamere condominiali, perché merita una trattazione dedicata a parte; è prevista una guida separata sulla videosorveglianza in condominio che tratterà per intero il processo di delibera assembleare, le zone consentite e le regole di accesso.
Caso pratico: cosa succede se un vicino si lamenta
Un proprietario installa una telecamera che, a un riesame, effettivamente riprende una porzione del vialetto del vicino. Il vicino se ne accorge, chiede informalmente al proprietario di regolarla diversamente, e nulla cambia.
Il vicino ha diverse strade percorribili in modo concreto. Può sollevare la questione direttamente e per iscritto, creando una traccia documentata. Può anche presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha una propria procedura e propri tempi.
Poiché i fatti qui descritti possono riguardare anche un possibile reato ai sensi dell'art. 615-bis c.p., il vicino può separatamente segnalare la vicenda alla polizia o alla Procura, una questione di diritto penale distinta dal reclamo al Garante. La maggior parte delle controversie sulla videosorveglianza domestica si risolve restringendo o mascherando l'angolo della telecamera una volta che il proprietario comprende il confine, piuttosto che con una sanzione o un procedimento penale. L'esposizione resta comunque reale, e non riguarda solo i casi più gravi o le violazioni ripetute, come dimostra la sanzione di 1.000 euro al condominio citata sopra.
Per il quadro più ampio della normativa italiana sulla protezione dei dati in cui si inseriscono queste regole sulle telecamere, si veda la nostra panoramica sulle leggi sulla privacy in Italia. Per l'intera gamma di contenuti dedicati all'Italia su questo sito, si veda l'hub Italia.
Domande frequenti
Posso installare una telecamera di sicurezza sulla mia casa in Italia senza permesso?
Sì, per uso personale o domestico, a condizione che il campo visivo della telecamera resti all'interno della propria proprietà. Non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva per una telecamera strettamente privata e domestica, secondo le indicazioni del Garante.
Posso riprendere la strada davanti a casa mia per proteggere la mia auto?
No. L'esenzione per uso domestico esclude le aree pubbliche e le aree di pubblico passaggio. Una telecamera che riprende la strada o il marciapiede, anche per proteggere un veicolo parcheggiato, esce dall'esenzione per quella parte dell'inquadratura.
Cosa succede se la mia telecamera riprende anche il giardino o il cancello del vicino?
Quella porzione delle immagini esce dall'esenzione per uso personale, il che fa scattare gli obblighi del GDPR come l'informativa, e può inoltre esporre il proprietario della telecamera al reato previsto dall'art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata). Restringere l'angolo della telecamera è di solito la soluzione.
Per quanto tempo posso conservare le immagini della mia telecamera domestica?
Non esiste un numero fisso di giorni stabilito dalla legge per una telecamera domestica privata. Le indicazioni del Garante suggeriscono una conservazione breve, in genere dell'ordine di pochi giorni fino a circa una settimana per gli impianti personali ordinari, come buona prassi e non come tetto legale rigido.
Devo apporre un cartello che avvisa della presenza della mia telecamera domestica?
Per una telecamera che resta strettamente nell'ambito dell'esenzione per uso domestico, riprendendo solo la propria proprietà, le indicazioni del Garante non richiedono un cartello. Non appena l'uso della telecamera si estende oltre quella sfera personale, un'informativa diventa un adempimento normale.
Posso installare da solo una telecamera nell'ingresso del mio condominio?
No. La videosorveglianza sulle parti comuni di un condominio richiede una delibera dell'assemblea ai sensi dell'art. 1122-ter c.c., approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c. Un singolo condomino o l'amministratore che agisce da solo non può installarla unilateralmente, e il Garante ha sanzionato amministratori che ci hanno provato.
Una dashcam è trattata come una telecamera di sicurezza domestica in Italia?
Non esattamente. Una dashcam registra necessariamente la strada pubblica durante la guida, situazione che l'esenzione per uso domestico pensata per le telecamere fisse non copre in modo chiaro. Conservare le registrazioni solo per il tempo necessario ed evitare di pubblicare immagini che identificano altre persone è la prassi più prudente.
Cosa può fare il mio vicino se la mia telecamera riprende la sua proprietà?
Può sollevare la questione direttamente con te, presentare un reclamo al Garante o, poiché una telecamera fuori ambito può toccare anche il reato previsto dall'art. 615-bis c.p., segnalare la vicenda alla polizia o alla Procura. La maggior parte delle controversie si risolve regolando o mascherando l'angolo della telecamera.
Fonti e riferimenti
- Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di videosorveglianza, 8 aprile 2010 [1712680](garanteprivacy.it).gov
- Codice penale, art. 615-bis (Interferenze illecite nella vita privata)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 1122-ter (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni)(normattiva.it).gov
- Codice civile, art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)(normattiva.it).gov
- Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 26 ottobre 2023 [9960920], sanzione ad amministratore di condominio(garanteprivacy.it).gov
- Garante per la protezione dei dati personali, Sistemi di videosorveglianza installati da persone fisiche in ambito personale o domestico: le regole da seguire (scheda informativa)(garanteprivacy.it).gov
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)(eur-lex.europa.eu).gov
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali(normattiva.it).gov
- Codice penale, art. 614 (Violazione di domicilio)(normattiva.it).gov