Regole sui droni in Italia: ENAC, registrazione D-Flight e privacy

Far volare un drone in Italia solleva due questioni giuridiche distinte, e le risposte sono diverse. La prima è una questione aeronautica: il volo è consentito, e l'operatore soddisfa i requisiti ENAC di registrazione e abilitazione? La seconda è una questione di privacy: è lecito registrare ciò che la telecamera del drone effettivamente riprende? Un volo può superare la prima questione e comunque non superare la seconda.
Questa pagina riguarda l'uso privato e ricreativo dei droni in Italia. Non copre in dettaglio le operazioni UAS commerciali o professionali, che comportano ulteriori requisiti di certificazione dell'operatore che esulano da questo ambito.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
L'ENAC e le norme UE applicabili in Italia
L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, è l'autorità aeronautica civile italiana competente per gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR, comunemente chiamati UAS o droni). L'ENAC non scrive un codice italiano dei droni separato; applica direttamente il quadro normativo UE, principalmente il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo alle norme e alle procedure applicabili all'esercizio di aeromobili a pilotaggio remoto, insieme al collegato Regolamento delegato (UE) 2019/945 sui requisiti di prodotto dei droni. Poiché la norma di base è un regolamento UE, la sostanza è ampiamente la stessa in tutti gli Stati membri; il ruolo dell'ENAC consiste nell'applicarla, supervisionarla e farla rispettare in Italia, anche attraverso il portale nazionale D-Flight descritto più avanti.
Le tre categorie: Aperta, Specifica, Certificata
Il Reg. (UE) 2019/947 suddivide ogni operazione con droni in una delle tre categorie, ciascuna con i propri requisiti.
Aperta copre i voli a basso rischio che non richiedono un'autorizzazione preventiva dell'ENAC. Si suddivide in tre sottocategorie, A1, A2 e A3, distinte in base alla classe di peso del drone e alla distanza minima che il volo può mantenere dalle persone non coinvolte; droni più leggeri e maggiore distanza dalle persone rientrano generalmente nelle sottocategorie meno restrittive.
Specifica copre le operazioni a rischio più elevato che escono dai limiti della categoria Aperta. Queste richiedono un'autorizzazione operativa dell'ENAC oppure una dichiarazione di conformità a uno degli scenari standard pubblicati da ENAC ed EASA, presentata tramite il portale D-Flight.
Certificata copre le operazioni a rischio più elevato, come i voli che coinvolgono assembramenti di persone, il trasporto di merci pericolose, o il trasporto di persone. Queste richiedono equipaggiamento certificato, un operatore certificato e un pilota remoto titolare di licenza, con una struttura più vicina all'aviazione civile convenzionale che a un volo amatoriale.
La registrazione D-Flight e l'identificazione tramite codice QR
La registrazione come operatore UAS sul portale D-Flight, e l'applicazione sul drone del conseguente codice identificativo europeo dell'operatore in forma di codice QR, è obbligatoria per praticamente ogni operatore che vola in Italia. Si tratta di un requisito di sicurezza aeronautica e tracciabilità, separato da qualsiasi questione di protezione dei dati che il volo possa anche sollevare.
La soglia dei 250 grammi e della telecamera
La principale esenzione dalla registrazione è ristretta: un drone di peso inferiore a 250 grammi che non ha a bordo alcuna telecamera o altro dispositivo di registrazione audio o video. Sotto tale peso e senza un dispositivo di registrazione, un operatore può volare senza registrazione D-Flight né marcatura con codice QR.
Questa esenzione scompare non appena a bordo è presente una telecamera, indipendentemente dal peso del drone. Un drone sotto i 250 grammi dotato di telecamera necessita comunque della registrazione D-Flight e dell'identificativo a codice QR; è la capacità di registrazione, non la sola classe di peso, che l'ENAC considera come fattore che fa scattare il requisito. La maggior parte dei droni di consumo venduti con telecamera integrata rientra in questo lato della linea.
Due questioni separate: volare legalmente e filmare legalmente
Soddisfare tutti i requisiti ENAC sopra descritti risponde soltanto alla domanda se il volo in sé sia autorizzato. Non dice nulla sul fatto che registrare, conservare o condividere ciò che la telecamera ha ripreso sia lecito, una questione separata disciplinata dal diritto italiano ordinario in materia di privacy piuttosto che dalle norme aeronautiche.
Il Garante per la protezione dei dati personali mantiene linee guida dedicate su droni e privacy, compreso materiale rivolto all'uso ricreativo, e applica la stessa logica che usa per una telecamera fissa di videosorveglianza domestica: l'uso personale o domestico delle immagini non è automaticamente esente dagli obblighi di protezione dei dati, e tale esenzione dipende dal fatto che le immagini restino all'interno della sfera personale o domestica dell'operatore. Una telecamera che guarda dall'alto oltre la recinzione di un giardino o da un tetto è, per sua natura, molto più propensa a riprendere la proprietà di un vicino o uno spazio pubblico rispetto a una telecamera fissata a una porta d'ingresso, il che rende l'esenzione domestica più difficile da invocare per una telecamera aerea rispetto a una comparabile telecamera a terra.
Non appena le immagini si estendono oltre tale sfera personale, sia perché riprendono persone identificabili che non fanno parte del nucleo domestico dell'operatore, sia perché vengono condivise o pubblicate, si applicano gli ordinari obblighi del GDPR e del Codice Privacy: una base giuridica, la proporzionalità e, in molti casi, un'informativa. La stessa condotta può inoltre far scattare l'esposizione penale descritta per le altre telecamere: l'art. 615-bis c.p. punisce chi si procura indebitamente immagini o notizie attinenti alla vita privata altrui svoltasi in un luogo protetto mediante un dispositivo di registrazione, e l'art. 614 c.p. riguarda la violazione di domicilio.
Scenario: la telecamera di un drone oltre la recinzione del giardino
Un operatore fa volare un drone dotato di telecamera e di peso inferiore a 250 grammi sopra il proprio giardino per fotografare la proprietà ai fini di un annuncio immobiliare. Poiché il drone porta una telecamera, la registrazione D-Flight e l'identificativo a codice QR sono richiesti indipendentemente dal peso ridotto del drone.
Se lo stesso volo riprende anche, sia pure incidentalmente, il giardino di un vicino, le sue finestre, o le persone che vi si trovano, quella porzione di immagini si colloca al di fuori della logica dell'uso personale che si applica a una telecamera fissa domestica puntata soltanto sulla propria proprietà. Il lato aeronautico del volo può essere pienamente conforme mentre le immagini sollevano comunque le questioni di privacy e, potenzialmente, dell'art. 615-bis c.p. sopra descritte; restringere il percorso di volo e l'inquadratura alla propria proprietà è l'equivalente aereo di restringere l'angolo di una telecamera a terra.
Per il più ampio quadro italiano in materia di privacy in cui questa pagina si inserisce, vedi le telecamere di videosorveglianza domestica in Italia e il Garante per la protezione dei dati personali. Per la copertura più completa dell'Italia sul sito, vedi l'hub Italia.
Domande frequenti
Serve una licenza per far volare un drone in Italia?
Dipende dalla categoria del volo. La maggior parte dei voli ricreativi rientra nella categoria Aperta, che non richiede un'autorizzazione preventiva dell'ENAC ma richiede comunque la registrazione dell'operatore su D-Flight, un identificativo a codice QR sul drone, e un attestato di pilota per la maggior parte delle classi di droni. Le operazioni delle categorie Specifica e Certificata richiedono un'autorizzazione ENAC, una dichiarazione di conformità, o una certificazione, a seconda dell'operazione.
Devo registrare il mio drone se pesa meno di 250 grammi?
Solo se non ha a bordo alcuna telecamera o altro dispositivo di registrazione. Un drone sotto i 250 grammi con telecamera necessita comunque della registrazione D-Flight e dell'identificativo a codice QR; è la capacità di registrazione, non il solo peso, a far scattare il requisito.
Che cos'è D-Flight?
D-Flight è il portale italiano dove gli operatori di droni si registrano, ottengono la propria identificazione a codice QR, verificano le zone di volo consentite e limitate, e presentano le dichiarazioni di conformità per le operazioni di categoria Specifica.
È legale far volare un drone sopra il giardino del vicino?
Il volo in sé può essere consentito secondo le regole aeronautiche dell'ENAC, ma riprendere immagini della proprietà di un vicino o di persone identificabili che vi si trovano è una questione di privacy separata. Le immagini che si estendono oltre l'uso personale o domestico dell'operatore possono richiedere una base giuridica e possono comportare l'esposizione ai sensi dell'art. 615-bis c.p., la stessa norma che si applica a una telecamera a terra puntata sulla proprietà altrui.
Posso filmare persone con il mio drone senza il loro permesso?
Filmare rigorosamente nell'ambito del proprio uso personale o domestico può rientrare nella stessa esenzione domestica che si applica a una telecamera di videosorveglianza casalinga, ma la visuale aerea di un drone rende più probabile riprendere persone identificabili o proprietà al di fuori di tale ambito. Quando ciò accade, possono applicarsi gli ordinari obblighi del GDPR e del Codice Privacy, e potenzialmente l'art. 615-bis c.p.
Qual è la differenza tra le categorie Aperta, Specifica e Certificata?
Aperta copre i voli a basso rischio che non richiedono un'autorizzazione preventiva dell'ENAC, suddivisa in A1, A2 e A3 in base al peso e alla distanza dalle persone. Specifica copre i voli a rischio più elevato che richiedono un'autorizzazione ENAC o una dichiarazione di conformità a uno scenario standard. Certificata copre le operazioni a rischio più elevato, come il trasporto di passeggeri o di merci pericolose, che richiedono equipaggiamento certificato, un operatore certificato e un pilota titolare di licenza.
Volare legalmente secondo le regole dell'ENAC significa che le mie immagini sono automaticamente conformi al GDPR?
No. Le regole dell'ENAC disciplinano se il volo in sé sia autorizzato. Se le immagini riprese durante quel volo siano lecite da registrare, conservare o condividere viene valutato separatamente ai sensi del diritto italiano in materia di protezione dei dati e privacy, e un volo pienamente conforme può comunque riprendere immagini non conformi da conservare o condividere.
Fonti e riferimenti
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo alle norme e alle procedure applicabili all'esercizio di aeromobili a pilotaggio remoto(eur-lex.europa.eu).gov
- Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto(eur-lex.europa.eu).gov
- ENAC, Requisiti generali per operare nella categoria aperta (Open Category)(enac.gov.it).gov
- ENAC, FAQ Droni(enac.gov.it).gov
- Garante per la protezione dei dati personali, Droni: normativa e guida(garanteprivacy.it).gov
- Garante per la protezione dei dati personali, Utilizzo di droni a fini ricreativi e privacy: l'infografica del Garante(garanteprivacy.it).gov
- Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di videosorveglianza, 8 aprile 2010 [1712680](garanteprivacy.it).gov
- Codice penale, art. 615-bis (Interferenze illecite nella vita privata)(normattiva.it).gov
- Codice penale, art. 614 (Violazione di domicilio)(normattiva.it).gov