Come Fare Testamento in Italia: Olografo, Pubblico e Segreto

Il diritto italiano riconosce tre forme ordinarie di testamento (art. 601 c.c.): il testamento olografo, scritto interamente a mano; il testamento pubblico, redatto davanti a un notaio; e il testamento segreto, un testamento sigillato consegnato a un notaio senza che questi ne legga il contenuto. Ciascuna forma ha propri requisiti formali, e sbagliarli è il motivo più comune per cui un testamento fatto in casa non produce effetto.
Questa pagina illustra cosa richiede ciascuna forma, come un testamento può essere revocato o sostituito, cosa succede a un olografo dopo la morte, e la differenza tra un vizio che rende un testamento nullo del tutto e uno che lo lascia semplicemente impugnabile. Per come un testamento interagisce con il fisco, vedi la nostra pagina sulla presentazione della dichiarazione di successione.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
Le tre forme ordinarie
L'art. 601 c.c. stabilisce le forme ordinarie disponibili per chiunque faccia testamento in Italia: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, che a sua volta è pubblico o segreto. Tutte e tre producono lo stesso effetto giuridico una volta validamente redatte; la differenza sta interamente in come ciascuna viene creata, chi è coinvolto, e dove si concentra il rischio pratico in seguito.
Testamento olografo: quello che più spesso fallisce nella forma
L'art. 602 c.c. richiede che un olografo sia scritto interamente di pugno del testatore, datato e firmato dal testatore alla fine delle disposizioni. La firma non deve necessariamente comprendere nome e cognome per intero; è valida se identifica il testatore con certezza. La data deve indicare giorno, mese e anno, e può essere contestata come inesatta solo in circostanze ristrette, come mettere in dubbio la capacità del testatore al momento della redazione o la priorità tra due testamenti in concorrenza.
Qui i testamenti fatti in casa sbagliano più spesso. Poiché il requisito è che il documento sia scritto interamente a mano, un testamento battuto al computer e semplicemente firmato a mano non è un olografo valido, anche se ogni parola riflette la reale volontà del testatore. Un testamento in parte scritto a mano e in parte dattiloscritto, o uno in cui la mano di un'altra persona compare nel testo dispositivo stesso, presenta lo stesso problema. La forma è rigorosa proprio perché non c'è un notaio né un testimone a verificare, al momento della redazione, che essa rifletta davvero la libera volontà del testatore; il requisito della scrittura a mano svolge esso stesso quella verifica.
Testamento pubblico: la forma notarile
L'art. 603 c.c. richiede che un testamento pubblico sia ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara la propria volontà al notaio, che la riduce per iscritto; il notaio rilegge poi il testamento al testatore davanti ai testimoni, e il testamento attesta che ciascuno di questi passaggi ha avuto luogo.
Il documento completato deve indicare il luogo, la data di ricezione e l'ora della sottoscrizione, e deve essere firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può firmare, o può farlo solo con reale difficoltà, il motivo deve essere dichiarato e registrato dal notaio prima della lettura. Un testatore muto, sordo o sordomuto segue le regole previste per gli atti notarili che coinvolgono tali persone, e un testatore che non sa leggere richiede quattro testimoni anziché due.
Poiché un notaio e due testimoni sono presenti al momento della redazione, la forma pubblica comporta il minor rischio formale delle tre: il notaio conferma l'identità e l'apparente capacità del testatore in quel momento, e il documento diventa parte degli archivi dello stesso notaio anziché qualcosa che il testatore deve custodire.
Testamento segreto: raro, e meno indulgente di quanto sembri
L'art. 604 c.c. permette un testamento segreto, scritto dal testatore stesso o da un terzo, sigillato e consegnato a un notaio senza che il notaio (o i testimoni) ne vedano mai il contenuto. Se il testatore lo ha scritto personalmente, deve essere firmato alla fine delle disposizioni; se lo ha scritto qualcun altro, in tutto o in parte, o se è stato scritto con mezzi meccanici, la firma del testatore deve comparire su ogni mezzo foglio, unito o separato. Un testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non è stato in grado di firmare al momento della redazione delle disposizioni, deve dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto e indicare perché non ha potuto firmare, e quella dichiarazione viene registrata nell'atto. Chi non sa leggere affatto non può utilizzare questa forma.
In pratica, il testamento segreto viene usato molto meno delle altre due forme, poiché combina l'esposizione formale di un olografo con la logistica di un appuntamento notarile, senza il controllo sostanziale del notaio sul contenuto.
La legittima limita tutte e tre le forme
Qualunque forma venga usata, nessuna delle tre può validamente ridurre un legittimario, un parente stretto con una quota legalmente riservata, come il coniuge, un figlio o, in assenza di figli, un genitore, al di sotto di quanto la legge gli riserva. Un legittimario leso può proporre un'azione di riduzione per ripristinare quella parte di riserva. Questo sito ha una pagina dedicata che tratta le frazioni della legittima e come si calcolano la parte di riserva e quella liberamente disponibile per situazioni familiari diverse; i meccanismi di quel calcolo esulano dall'ambito di questa pagina.
Revocare un testamento, e far rivivere uno già revocato
Un testatore resta libero di revocare un testamento in qualsiasi momento mentre è in vita. L'art. 680 c.c. richiede che la revoca espressa assuma una di due forme: un nuovo testamento, oppure un atto ricevuto da un notaio alla presenza di due testimoni in cui il testatore dichiara personalmente revocato il testamento precedente, in tutto o in parte. Revocare un testamento non deve necessariamente essere l'ultima parola: l'art. 681 c.c. permette al testatore di revocare anche quella revoca, usando le stesse formalità, e ciò fa rivivere le disposizioni originariamente revocate.
Un olografo può anche essere revocato senza alcuna dichiarazione formale, semplicemente distruggendolo. L'art. 684 c.c. prevede che un olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si presume revocato dal testatore, salvo che si provi che è stato distrutto o alterato da qualcun altro, o che il testatore non intendeva revocarlo in quel modo. Questa presunzione è esattamente il motivo per cui conservare un unico olografo non testimoniato in un luogo dove nessun altro può trovarlo, o dove un familiare interessato all'esito abbia facile accesso, comporta un rischio reale: la scomparsa o il danneggiamento del documento viene letto giuridicamente come una scelta dello stesso testatore, salvo prova contraria.
Dove conservare un olografo, e la pubblicazione dopo la morte
Poiché un olografo è un unico documento fisico senza alcuna registrazione indipendente altrove, dove viene conservato è rilevante. Un testatore può lasciarlo a una persona di fiducia, depositarlo presso un notaio, o tenerlo a casa; ciascuna scelta bilancia l'accessibilità contro il rischio di smarrimento, danneggiamento, o un familiare con un interesse in conflitto che lo trova per primo.
Qualunque sia la modalità, l'art. 620 c.c. richiede a chiunque detenga un olografo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione non appena viene a conoscenza della morte del testatore. Chiunque vi abbia interesse può anche chiedere al giudice di pace locale di fissare un termine per quella presentazione se non sta avvenendo.
Il notaio pubblica il testamento davanti a due testimoni, ne registra le condizioni, ne riproduce il contenuto e annota se è stato trovato sigillato. Solo una volta avvenuta questa pubblicazione l'olografo produce effetto. Un testamento depositato presso un notaio durante la vita del testatore viene pubblicato dallo stesso notaio.
Nullo oppure semplicemente impugnabile
L'art. 606 c.c. traccia una linea netta tra due tipi di vizio molto diversi. Un testamento è nullo del tutto solo dove manca la scrittura a mano o la firma richieste per un olografo, oppure, per un testamento notarile, dove mancano il verbale scritto del notaio sulle dichiarazioni del testatore o le firme. Qualsiasi altro vizio di forma, qualcosa di meno di quella mancanza fondamentale, rende il testamento semplicemente annullabile, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, e quell'impugnazione deve essere proposta entro cinque anni dalla data in cui le disposizioni del testamento sono state eseguite.
La differenza pratica conta. Un olografo dattiloscritto, o uno privo di firma, è nullo fin dall'inizio indipendentemente dal fatto che qualcuno lo impugni mai. Un testamento con un'irregolarità formale più lieve resta valido ed efficace salvo che qualcuno con legittimazione lo impugni con successo entro il termine di cinque anni.
Tre scenari
Una donna scrive le proprie volontà sul computer, stampa il documento e lo firma a mano davanti ai figli maggiorenni come testimoni. Poiché il testo dispositivo in sé non è stato scritto di suo pugno, questo non è un olografo valido indipendentemente dalla firma o dai testimoni presenti, ed è nullo ai sensi dell'art. 606 c.c.
Un uomo redige un olografo completo a mano, lo data e lo firma correttamente, ma mesi dopo lo strappa per rabbia durante una discussione non collegata, per poi ripensarci e riattaccarlo con nastro adesivo. Ai sensi dell'art. 684 c.c., lo strappo si presume una revoca compiuta da lui stesso; riattaccarlo con nastro adesivo non elimina automaticamente quella presunzione, e dimostrare che non intendeva mai revocarlo spetterebbe a chi vuole far valere il testamento.
Una donna con una condizione medica grave vuole un testamento fatto rapidamente e in modo affidabile, con il minor rischio possibile di un vizio formale successivo. Un testamento pubblico, redatto davanti a un notaio con due testimoni presenti in quel momento, comporta il minor rischio formale delle tre forme ordinarie, poiché l'intervento del notaio al momento della firma è esso stesso parte di quanto richiede la legge.
Per la dichiarazione fiscale in cui confluiscono infine le disposizioni di un testamento, vedi la nostra pagina sulla presentazione della dichiarazione di successione, e per le aliquote che quella dichiarazione fa scattare, vedi la nostra pagina sull'imposta di successione italiana. Per il quadro più ampio del diritto italiano trattato su questo sito, vedi il nostro hub Italia.
Domande frequenti
Quali sono i tre tipi di testamento in Italia?
Il testamento olografo, scritto interamente a mano, datato e firmato dal testatore; il testamento pubblico, redatto davanti a un notaio con due testimoni presenti; e il testamento segreto, un testamento sigillato consegnato a un notaio (art. 601 c.c.).
Posso scrivere il testamento al computer e limitarmi a firmarlo a mano?
No. Un testamento olografo deve essere scritto interamente di pugno del testatore. Un documento dattiloscritto, anche se firmato a mano, non soddisfa l'art. 602 c.c. ed è nullo, non semplicemente annullabile.
Cosa succede a un olografo dopo la morte della persona?
Chi lo detiene deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione non appena viene a conoscenza del decesso (art. 620 c.c.). Il notaio lo pubblica alla presenza di due testimoni, e il testamento produce effetto giuridico solo una volta avvenuta quella pubblicazione.
Un testamento può non lasciare nulla a un figlio o al coniuge?
No. Tutte e tre le forme di testamento sono vincolate dalla legittima, la quota di riserva legale garantita a determinati parenti stretti (legittimari) indipendentemente da quanto dispone il testamento. Un legittimario leso può proporre un'azione di riduzione per recuperare la propria quota di riserva.
Posso revocare un testamento e poi cambiare di nuovo idea?
Sì. Un testamento può essere revocato espressamente tramite un nuovo testamento o un atto notarile (art. 680 c.c.), e quella revoca può a sua volta essere revocata con le stesse formalità, facendo rivivere le disposizioni originariamente revocate (art. 681 c.c.).
Cosa succede se danneggio per errore il mio testamento olografo?
Un olografo distrutto, lacerato o cancellato si presume revocato dal testatore, salvo che si dimostri che il danno è stato causato da qualcun altro o che il testatore non intendeva revocare il testamento (art. 684 c.c.). Dove e come si conserva un olografo conta esattamente per questo motivo.
Qual è la differenza tra un testamento nullo e uno semplicemente annullabile?
Un testamento è nullo del tutto solo dove manca l'autografia o la firma richieste per un olografo, oppure il verbale scritto del notaio o le firme per un testamento notarile. Qualsiasi altro vizio di forma lascia il testamento valido, salvo che chi vi abbia interesse lo impugni con successo entro cinque anni.
Quale forma di testamento comporta il minor rischio di vizio formale?
Il testamento pubblico, redatto davanti a un notaio con due testimoni, poiché l'intervento del notaio al momento della firma è esso stesso parte di quanto richiesto dalla legge, riducendo il rischio pratico di un vizio che un olografo o un testamento segreto possono comportare.
Fonti e riferimenti
- art. 601 c.c., Forme (testamento olografo e per atto di notaio)(normattiva.it).gov
- art. 602 c.c., Testamento olografo(normattiva.it).gov
- art. 603 c.c., Testamento pubblico(normattiva.it).gov
- art. 604 c.c., Testamento segreto(normattiva.it).gov
- art. 606 c.c., Nullita del testamento per difetto di forma(normattiva.it).gov
- art. 620 c.c., Pubblicazione del testamento olografo(normattiva.it).gov
- art. 680 c.c., Revocazione espressa(normattiva.it).gov
- art. 681 c.c., Revocazione della revocazione(normattiva.it).gov
- art. 684 c.c., Distruzione del testamento olografo(normattiva.it).gov