Imposta di Successione: Aliquote e Franchigie per Beneficiario

L'imposta di successione italiana si applica su ciò che riceve effettivamente ciascun beneficiario da un'eredità, non sul patrimonio nel suo complesso. L'aliquota che un beneficiario paga e l'importo esente prima che si applichi qualsiasi imposta (la franchigia) dipendono entrambi dal rapporto di quel beneficiario con la persona deceduta. Due eredi della stessa eredità possono ritrovarsi con oneri fiscali completamente diversi, o nessun onere, solo in base a quanto sono strettamente imparentati e a come il patrimonio viene diviso tra loro.
Questa pagina espone le aliquote e le franchigie attuali ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 346/1990, sviluppa un esempio completo che mostra come la franchigia per beneficiario cambi il risultato, e mantiene l'imposta di successione separata dalle imposte immobiliari più piccole che spesso la accompagnano. Per la dichiarazione che effettivamente fa scattare questa imposta, vedi la pagina sulla presentazione della dichiarazione di successione.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
La tabella delle aliquote per rapporto di parentela
L'art. 7, D.Lgs. 346/1990 stabilisce quattro fasce, ciascuna con la propria aliquota e la propria franchigia (il valore esente da imposta prima che si applichi l'aliquota). La franchigia, dove esiste, si calcola per beneficiario, non una sola volta per l'intero patrimonio.
| Beneficiario | Aliquota | Franchigia per beneficiario |
|---|---|---|
| Coniuge, o parente in linea retta (figlio, genitore, nipote e altri parenti in linea retta) | 4% | 1.000.000 euro |
| Fratelli / sorelle | 6% | 100.000 euro |
| Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado | 6% | nessuna |
| Tutti gli altri (conviventi non sposati, amici, parenti più lontani, legatari non parenti) | 8% | nessuna |
| Un beneficiario con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, in una qualsiasi delle fasce sopra | aliquota della fascia applicabile | 1.500.000 euro |
Una nipote o un nipote (figlio di un fratello o di una sorella) è un parente in linea collaterale oltre le fasce di franchigia del quarto grado e rientra tipicamente nella riga del 6% senza franchigia sopra indicata, non nella riga dei fratelli. Un figliastro mai formalmente adottato di norma non è un parente in linea retta a questo fine ed è generalmente tassato come beneficiario non parente, salvo che si applichi un'adozione o uno status giuridico equivalente.
La franchigia appartiene al beneficiario, non al patrimonio
Questo è l'aspetto più frainteso dell'imposta, ed è dove la maggior parte delle cifre pubblicate altrove online sbaglia. La franchigia non è una somma forfettaria sottratta dal patrimonio prima che venga diviso. È una soglia applicata separatamente alla quota di ciascun beneficiario, e si azzera nuovamente per ogni beneficiario della fascia applicabile.
Questo ha una conseguenza diretta e pratica: come viene diviso un patrimonio tra gli eredi, non solo il suo valore totale, determina quanta imposta è dovuta in totale. Due patrimoni di valore identico possono generare oneri fiscali molto diversi semplicemente in base a chi riceve cosa.
Esempio pratico: un patrimonio, tre beneficiari, tre risultati
Prendiamo un patrimonio netto di 1.200.000 euro, lasciato a tre persone: un coniuge che riceve 700.000 euro, una sorella che riceve 300.000 euro, e un'amica non parente che riceve 200.000 euro.
- Coniuge: nella fascia del 4% con franchigia di 1.000.000 di euro. I 700.000 euro ricevuti sono interamente sotto quella franchigia, quindi l'imposta di successione su questa quota è 0 euro.
- Sorella: nella fascia del 6% con franchigia di 100.000 euro. L'importo imponibile è 300.000 euro meno 100.000 euro, cioè 200.000 euro, tassati al 6%, per un totale di 12.000 euro.
- Amica: nella fascia dell'8% senza franchigia. L'intero importo di 200.000 euro ricevuto è imponibile all'8%, per un totale di 16.000 euro.
Imposta totale su questo patrimonio di 1.200.000 euro: 28.000 euro, generata interamente dalle due quote più piccole.
Confrontiamo ora una divisione diversa dello stesso valore totale. Se quello stesso patrimonio di 1.200.000 euro fosse andato interamente a un solo figlio, il calcolo sarebbe 1.200.000 euro meno la franchigia di 1.000.000 di euro, cioè 200.000 euro, tassati al 4%, per un totale di 8.000 euro. Stesso patrimonio, stesso valore totale, un risultato molto diverso in base a chi lo ha ricevuto e a come è stato diviso. Ecco perché una cifra citata per «un patrimonio di X euro» senza indicare i beneficiari e le loro quote non è un numero utilizzabile.
Gli immobili comportano imposte proprie e separate
Dove il patrimonio comprende immobili, si applicano altre due imposte oltre (o, per il coniuge e i figli sopra la loro franchigia, a volte al posto) dell'imposta di successione: l'imposta ipotecaria al 2% del valore dell'immobile e l'imposta catastale all'1%, ciascuna soggetta a un minimo di 200 euro. Non sono l'imposta di successione stessa; finanziano la registrazione del trasferimento nei registri ipotecari e catastali e sono dovute anche dove l'imposta di successione del beneficiario su quell'immobile è pari a zero grazie alla franchigia.
Dove almeno un erede soddisfa i requisiti per l'agevolazione prima casa su un immobile residenziale non di lusso, entrambe queste imposte si riducono a un importo fisso di 200 euro ciascuna anziché a una percentuale del valore. Prendiamo un appartamento del valore di 300.000 euro lasciato a un figlio che ha diritto alla prima casa: alle aliquote ordinarie sarebbe 2% (6.000 euro) più 1% (3.000 euro), un totale di 9.000 euro; con la riduzione prima casa diventa un importo fisso di 200 euro più 200 euro, 400 euro totali, indipendentemente dal valore dell'immobile.
Beneficiari con disabilità: una franchigia sostanzialmente più ampia
Un beneficiario con una disabilità riconosciuta come grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 è tassato solo sul valore ricevuto oltre 1.500.000 euro, indipendentemente da quale fascia di parentela si applicherebbe altrimenti. Una sorella con disabilità riconosciuta che eredita 1.400.000 euro da un fratello non paga alcuna imposta di successione su quella quota, anche se la franchigia ordinaria di un fratello è solo 100.000 euro.
D.Lgs. 139/2024: come si paga oggi l'imposta, non quanto costa
Il D.Lgs. 139/2024 è entrato in vigore il 3 ottobre 2024, e ha riorganizzato buona parte del Testo Unico delle successioni e donazioni, ma il cambiamento che la maggior parte dei lettori percepirà è procedurale: per le successioni apertesi dal 1 gennaio 2025, l'erede autoliquida l'imposta nella dichiarazione di successione e la versa direttamente, anziché attendere che l'Agenzia delle Entrate la calcoli e la notifichi. Sono due date distinte: la riforma stessa è entrata in vigore in ottobre 2024, mentre il meccanismo dell'autoliquidazione si applica specificamente solo alle successioni apertesi dal 1 gennaio 2025 in poi. Non ha modificato nessuna aliquota o franchigia indicata in questa pagina. Vedi la nostra pagina sulla presentazione della dichiarazione di successione per il termine di presentazione e i meccanismi di pagamento che ne conseguono.
Uno sguardo al futuro: una ricodificazione del 2027, non una modifica delle aliquote
Un decreto separato e successivo, il D.Lgs. 123/2025, ha approvato un nuovo Testo Unico consolidato delle imposte indirette che sostituirà infine l'attuale numerazione del D.Lgs. 346/1990 (incluso l'art. 7 stesso). La sua entrata in vigore era originariamente fissata al 1 gennaio 2026 ed è stata da allora rinviata di un anno intero, al 1 gennaio 2027, dal D.L. 200/2025 (il decreto annuale «milleproroghe»). I commenti pubblici sul nuovo testo lo descrivono come una riorganizzazione e rinumerazione delle regole esistenti, non una riforma sostanziale, e affermano che lascia invariate le aliquote e le franchigie di fondo. Questa caratterizzazione non è stata verificata in modo indipendente articolo per articolo rispetto al nuovo testo per questa pagina, quindi va considerata come la direzione attesa piuttosto che una parola finale confermata, e ci si può attendere che i numeri degli articoli qui citati cambino di nuovo una volta arrivato il 2027.
Cosa non calcola questa pagina
Le cifre sopra presuppongono un trasferimento semplice di un valore chiaro a ciascun beneficiario. Gli immobili reali sono raramente così semplici. L'usufrutto e altre forme di proprietà frazionata si valutano secondo regole proprie che questa pagina non tratta, altre passività del patrimonio possono ridurre la base imponibile, e la determinazione dell'Agenzia delle Entrate a partire dalla dichiarazione di successione è la cifra che effettivamente governa, non una stima fatta in anticipo.
Anche un testamento può cambiare chi riceve cosa, il che cambia quale franchigia si applica; vedi la nostra pagina su come fare testamento in Italia. Per l'elenco completo di chi deve presentare la dichiarazione, quando, e cosa succede se una dichiarazione è esente o tardiva, vedi la pagina sulla dichiarazione di successione. Per il quadro più ampio del diritto italiano trattato su questo sito, vedi il nostro hub Italia.
Calcolo dell'imposta di successione
Calcolatore dell'imposta di successione
Stima l'imposta di successione dovuta da ciascun beneficiario, applicando la franchigia e l'aliquota corrispondenti al suo grado di parentela con il defunto ai sensi del D.Lgs. 346/1990.
Ciascuna franchigia indicata di seguito si applica esclusivamente alla quota SPETTANTE A QUESTO beneficiario. Non viene mai ripartita tra piu' beneficiari ne' calcolata sull'intero asse ereditario.
Beneficiario 1
Imposte ipotecaria e catastale (distinte dall'imposta di successione)
Valori aggiornati al 2026-07-21
Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto l'autoliquidazione per le successioni apertesi dal 1° gennaio 2025. Ha modificato le modalita' di versamento, non le aliquote ne' le franchigie qui indicate.
Questo strumento si basa sui parametri ufficiali a titolo puramente indicativo e non costituisce una decisione, un impegno o una consulenza legale. Solo l'autorita' competente (giudice, ente, amministrazione) determina l'importo definitivo.
Domande frequenti
L'imposta di successione si applica sull'intero patrimonio o su ciò che riceve ciascun erede?
Su ciò che riceve ciascun erede. Sia l'aliquota sia la franchigia dipendono dal rapporto di quel singolo beneficiario con il defunto, applicati alla quota di quella persona, non al valore totale del patrimonio (art. 7, D.Lgs. 346/1990).
Devo pagare imposte se eredito meno di 1.000.000 di euro da un genitore?
In generale non è dovuta alcuna imposta di successione su quella quota, poiché la franchigia di un figlio è 1.000.000 di euro. Una dichiarazione di successione potrebbe comunque essere necessaria a seconda del resto del patrimonio; vedi la pagina sulla presentazione della dichiarazione per le esatte condizioni di esenzione.
Quale aliquota si applica a una nipote o a un nipote (figlio di un fratello o sorella)?
Una nipote o un nipote (figlio di un fratello o sorella) non rientra nella fascia dei fratelli. Rientra tipicamente nella riga «altri parenti fino al quarto grado», tassata al 6% senza alcuna franchigia, una posizione decisamente peggiore rispetto alla franchigia di 100.000 euro riservata a un fratello.
Quanto può ereditare un beneficiario con disabilità senza pagare imposte?
1.500.000 euro, indipendentemente dalla fascia di parentela in cui quel beneficiario rientrerebbe altrimenti, dove la disabilità è riconosciuta come grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. Solo il valore oltre quella soglia viene tassato, all'aliquota della fascia applicabile.
Una franchigia non utilizzata si riporta a un'eredità futura?
No. La franchigia si applica alla quota di quel beneficiario in quella specifica successione. Non viene accantonata, trasferita a un altro beneficiario, né riportata a un'eredità successiva.
Un convivente non sposato viene tassato come un coniuge?
No. Solo un coniuge legale rientra nella fascia del 4% con la franchigia di 1.000.000 di euro. Un convivente senza matrimonio formale viene generalmente tassato come qualsiasi altro beneficiario non parente, all'8% senza franchigia, salvo che si applichi uno specifico status giuridico al rapporto.
L'imposta ipotecaria e l'imposta catastale fanno parte dell'imposta di successione?
No, sono imposte separate legate agli immobili del patrimonio, applicate nella misura del 2% e dell'1% del valore (minimo 200 euro ciascuna), ridotte a un importo fisso di 200 euro ciascuna dove si applica l'agevolazione prima casa. Sono dovute sugli immobili anche quando l'imposta di successione stessa è pari a zero grazie alla franchigia.
Le aliquote dell'imposta di successione stanno per cambiare?
Non alla data di verifica di questa pagina. Una ricodificazione (D.Lgs. 123/2025) rinumererà le regole di riferimento dal 1 gennaio 2027, ma i commenti pubblici disponibili finora descrivono una riorganizzazione, non una modifica delle aliquote o delle franchigie stesse. Questa pagina sarà aggiornata man mano che quella data si avvicina.
Fonti e riferimenti
- art. 7, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, Determinazione dell'imposta (aliquote e franchigie)(normattiva.it).gov
- art. 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, Territorialita dell'imposta(normattiva.it).gov
- art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilita(normattiva.it).gov
- Agenzia delle Entrate, Imposta di successione, Aliquote e franchigie(agenziaentrate.gov.it).gov
- Agenzia delle Entrate, Dichiarazione di successione, Come pagare le imposte (ipotecaria, catastale, autoliquidazione)(agenziaentrate.gov.it).gov
- Agenzia delle Entrate, L'acquisto con i benefici prima casa(agenziaentrate.gov.it).gov
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, Testo integrale (riordino delle imposte di successione e donazione, autoliquidazione)(normattiva.it).gov
- D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti(normattiva.it).gov
- D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (proroga termini, differimento dell'entrata in vigore dei testi unici tributari al 1 gennaio 2027)(normattiva.it).gov
- art. 28, comma 7, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, Dichiarazione della successione (esonero)(normattiva.it).gov