Stalking (Atti Persecutori) nella legge italiana: protezione, denuncia e il termine di querela

Lo stalking, gli atti persecutori nella legge italiana, è un reato ai sensi dell'art. 612-bis del codice penale. Riguarda un insieme di condotte reiterate, minacce o molestie, che provoca uno stato di ansia o paura duraturo, un fondato timore per la propria incolumità, o costringe la persona a cambiare le proprie abitudini di vita. Questa pagina è scritta per chi sta subendo questa condotta: spiega che cosa copre la legge, la pena che un giudice può irrogare, lo strumento preventivo disponibile prima di presentare una querela formale, e dove trovare aiuto.
Questa pagina ha carattere strettamente informativo sul reato e sulle tutele disponibili. Non è scritta come guida per chi stia considerando questa condotta, e non descrive come eludere nessuna delle tutele indicate di seguito. Se desideri un passo di tutela che non richieda prima la presentazione di una querela, l'ammonimento del Questore, descritto più avanti in questa pagina, può essere richiesto immediatamente e non dipende dall'aver presentato alcunché. Se sei in pericolo immediato, chiama il 112 o il 113. Per supporto e orientamento non urgenti, in qualsiasi ora del giorno, il numero verde antiviolenza e stalking, 1522, risponde 24 ore su 24, tutti i giorni, in italiano e in diverse altre lingue, e non richiede di aver già presentato alcunché. Per la questione correlata di quando una segnalazione è una denuncia e quando la vittima deve presentare una querela, vedi denuncia contro querela.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
Che cosa copre effettivamente la legge
L'art. 612-bis c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti un'altra persona in modo da causare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, o da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. La condotta deve essere reiterata; un singolo episodio, per quanto angosciante, non integra da solo questa definizione, sebbene possa rientrare in un reato diverso, come la minaccia (art. 612 c.p.) o la molestia.
L'effetto sulla vittima è centrale nel reato. Non basta che la condotta fosse indesiderata; la legge richiede che abbia effettivamente prodotto uno dei tre eventi: uno stato di ansia o paura duraturo, un fondato timore per la propria incolumità, oppure un cambiamento nel modo in cui la vittima vive, come cambiare percorso, evitare determinati luoghi, o cambiare lavoro per evitare il contatto.
La pena, e come è cambiata
Il reato è stato introdotto nel 2009 e la sua pena è stata modificata più volte da allora. Alla sua introduzione, la pena era la reclusione da 6 mesi a 4 anni, in vigore solo dal 25 febbraio 2009 al 19 agosto 2013. È stata poi ampliata a 6 mesi-5 anni, e la riforma del Codice Rosso, in vigore dal 9 agosto 2019, ha nuovamente innalzato sia il minimo sia il massimo, portandoli a 1 anno-6 anni e 6 mesi. Una successiva modifica è entrata in vigore il 17 dicembre 2025, aggiungendo una nuova aggravante per la condotta motivata dal genere senza modificare tale pena base. Alla data di verifica di questa pagina, la pena base è la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi; pene inferiori riportate altrove descrivono periodi non più in vigore.
Diverse circostanze aggravano ulteriormente la pena. Aumenta quando la condotta è commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da un partner attuale o precedente, oppure quando è realizzata con strumenti informatici o telematici. Aumenta fino alla metà quando la vittima è un minore, una donna in gravidanza o una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, oppure quando l'autore ha usato armi o si è travisato. Dalla modifica in vigore dal 17 dicembre 2025, aumenta inoltre, da un terzo a due terzi, quando la condotta costituisce un atto di odio, discriminazione, sopraffazione, controllo, possesso o dominio fondato sul genere, o un atto limitativo delle libertà individuali della vittima, o è collegata al rifiuto della vittima di iniziare o mantenere una relazione.
La querela: sei mesi, non tre, e quando non si applica affatto
Gli atti persecutori sono procedibili a querela: il caso procede solo se la vittima la presenta. Il termine è di sei mesi dal giorno in cui la vittima viene a conoscenza della condotta, il doppio del termine ordinario di tre mesi che si applica alla maggior parte dei reati procedibili solo a querela; il termine più ampio riflette il fatto che un pattern di condotta reiterata può richiedere più tempo per essere riconosciuto e documentato rispetto a un singolo episodio.
Ritirare la querela, la remissione, è deliberatamente più difficile qui che per un reato ordinario. Può avvenire solo in forma processuale, formalmente davanti al giudice, non semplicemente comunicando privatamente all'altra parte di non voler più procedere. Quando la condotta ha comportato minacce gravi e reiterate, nel senso descritto dall'art. 612, secondo comma, c.p., la querela è del tutto irrevocabile: non può essere ritirata in alcun modo, indipendentemente da ciò che entrambe le parti desiderino in seguito.
L'obbligo di querela non si applica in ogni caso. Lo Stato persegue automaticamente, d'ufficio, senza attendere una querela, quando la vittima è un minore o una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, L. 104/1992, o quando lo stalking è collegato a un altro reato a sua volta perseguito automaticamente. In queste situazioni, il caso può procedere anche se la vittima non ha presentato nulla.
L'ammonimento del Questore: un passo possibile prima di presentare la querela
Prima di presentare una querela, chi subisce una condotta che può configurare stalking può richiedere l'ammonimento del Questore, un avvertimento amministrativo preventivo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. La richiesta viene presentata al questore, che, assumendo se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentendo le persone informate dei fatti, avverte oralmente la persona interessata quando la richiesta è fondata, la invita a tenere una condotta conforme alla legge, e redige un verbale scritto dell'avvertimento, di cui una copia viene consegnata sia a chi lo ha richiesto sia alla persona ammonita.
L'ammonimento è spesso il primo passo più utile per chi desidera che la condotta cessi senza avviare immediatamente un procedimento penale, e ha conseguenze concrete in seguito se la condotta prosegue. Se la persona già ammonita commette successivamente stalking, oppure il reato distinto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), nei confronti di chiunque, non necessariamente la stessa vittima, la pena per quel reato successivo è aumentata, e il caso diventa procedibile d'ufficio anziché attendere una querela. L'ammonimento non comporta di per sé l'iscrizione nel casellario giudiziale, e non garantisce che la condotta cessi; è un avvertimento documentato con conseguenze legate a ciò che accade in seguito.
Chi riceve decine di messaggi indesiderati al giorno da un ex partner, che ha iniziato a presentarsi fuori dal proprio luogo di lavoro, può recarsi in Questura e chiedere un ammonimento prima di decidere se presentare una querela. Se la condotta prosegue dopo l'avvertimento, quella condotta successiva è sia più grave agli occhi della legge sia più facile da perseguire, poiché l'ammonimento precedente fa ormai parte del fascicolo.
Una persona seguita e fotografata da uno sconosciuto che ha iniziato a lasciare biglietti alla sua porta soddisfa il requisito della reiterazione (condotte reiterate) anche in assenza di una relazione precedente tra i due; gli atti persecutori non richiedono che l'autore conosca personalmente la vittima o abbia con essa una storia sentimentale.
Quando la vittima di stalking è un minore, ad esempio un adolescente ripetutamente molestato online da un adulto, il caso è procedibile d'ufficio: il pubblico ministero può agire senza attendere che qualcuno presenti una querela, e il termine di sei mesi che si applica alla querela di una vittima adulta non è il fattore limitante.
Conservare le prove
Qualunque sia la via intrapresa, dall'ammonimento fino alla querela, è la prova accumulata nel tempo a rendere visibile il pattern a chi deve decidere dall'esterno e non ha vissuto direttamente i fatti. Conserva messaggi, segreterie telefoniche, registri delle chiamate e ogni immagine o video esattamente come ricevuti, senza cancellarli, anche quelli difficili da rivedere. Tieni un registro datato di ogni episodio, con indicazione di dove è avvenuto e di chi altro era presente o nelle vicinanze, poiché un pattern è più facile da dimostrare con un registro contemporaneo che con il solo ricordo mesi dopo.
Trovare aiuto
Se sei in pericolo immediato, chiama il 112 o il 113. Per orientamento in qualsiasi altro momento, il numero verde antiviolenza e stalking, 1522, è gratuito, risponde 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, raggiungibile da qualsiasi numero fisso o mobile, ed è gestito da operatori specializzati che possono anche indirizzarti verso i servizi di supporto locali. Non richiede di aver prima presentato una denuncia, una querela o una richiesta di ammonimento, e il supporto è disponibile in diverse lingue oltre all'italiano.
Che cosa questa pagina non fa
Questa pagina descrive il reato, gli strumenti di tutela disponibili, e dove trovare aiuto. Non indica a nessun lettore che cosa fare rispetto alla propria situazione, non prevede l'esito di una querela o di una richiesta di ammonimento, e non sostituisce il confronto con le forze dell'ordine, un servizio di supporto o un professionista legale riguardo ai fatti specifici coinvolti. Per la distinzione generale tra denuncia e querela, vedi denuncia contro querela; per la copertura più ampia dell'Italia sul sito, vedi l'hub Italia di recordinglaw.com.
Domande frequenti
Che cosa costituisce stalking secondo la legge italiana?
L'art. 612-bis c.p. punisce la condotta reiterata, le minacce o le molestie, che provoca ansia o paura duratura e grave, un fondato timore per l'incolumità personale, o costringe la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita. Un singolo episodio non integra da solo questa definizione, sebbene possa rientrare in un reato diverso come la minaccia o la molestia.
Qual è la pena attuale per lo stalking in Italia?
La pena attuale ai sensi dell'art. 612-bis c.p., in vigore dal 17 dicembre 2025, è la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi. La pena è cambiata più volte dalla creazione del reato nel 2009; pene inferiori più datate riportate altrove descrivono periodi non più in vigore.
Quanto tempo ho per presentare una querela per stalking?
Sei mesi dal giorno in cui vieni a conoscenza della condotta, un termine più ampio dei tre mesi ordinari che si applicano alla maggior parte dei reati procedibili solo a querela. Il termine più ampio riflette il fatto che un pattern di condotta reiterata può richiedere più tempo per essere riconosciuto e documentato rispetto a un singolo episodio.
Posso ritirare una querela per stalking dopo averla presentata?
Il ritiro (remissione) deve avvenire formalmente davanti al giudice (processuale); non può avvenire semplicemente comunicandolo privatamente all'altra parte. Quando la condotta ha comportato minacce gravi e reiterate, la querela è del tutto irrevocabile e non può essere ritirata in alcun modo.
Che cos'è l'ammonimento del Questore, e in che cosa si differenzia dalla querela?
L'ammonimento è un avvertimento amministrativo preventivo che una persona può richiedere al questore prima di presentare una querela, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 11/2009. Se il questore ritiene la richiesta fondata, avverte oralmente la persona e ne redige verbale scritto. Non avvia un procedimento penale, ma se la persona ammonita commette successivamente stalking o diffonde illecitamente immagini sessuali nei confronti di chiunque, la pena per quel reato successivo è aumentata ed è procedibile d'ufficio.
Lo stalking richiede sempre che la vittima presenti una querela?
No. Lo Stato persegue automaticamente, d'ufficio, senza attendere una querela, quando la vittima è un minore o una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, o quando lo stalking è collegato a un altro reato già perseguito automaticamente dallo Stato.
Dove posso trovare aiuto se sono vittima di stalking?
Chiama il 112 o il 113 se sei in pericolo immediato. Per orientamento in qualsiasi altro momento, il numero verde antiviolenza e stalking, 1522, risponde 24 ore su 24, tutti i giorni, in italiano e in diverse altre lingue, e non è necessario aver prima presentato alcunché.
L'autore deve essere un partner attuale o precedente perché si tratti di stalking?
No. L'art. 612-bis c.p. si applica a chiunque la cui condotta reiterata soddisfi la definizione, indipendentemente da qualsiasi relazione con la vittima. Quando l'autore è il coniuge o un partner attuale o precedente, la pena è aumentata, ma tale relazione non è un requisito del reato base.
Fonti e riferimenti
- art. 612-bis c.p., Atti persecutori(normattiva.it).gov
- art. 612-ter c.p., Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti(normattiva.it).gov
- art. 8, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. L. 23 aprile 2009, n. 38, Ammonimento(normattiva.it).gov
- art. 124 c.p., Termine per proporre la querela. Rinuncia(normattiva.it).gov
- art. 152 c.p., Remissione della querela(normattiva.it).gov
- art. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate(normattiva.it).gov
- Polizia di Stato, Stalking: dalla Polizia un aiuto per vittime e operatori(poliziadistato.it).gov
- Dipartimento per le Pari Opportunità, 1522, numero antiviolenza e antistalking(pariopportunita.gov.it).gov
- Ministero dell'Interno, Sei vittima di violenza o stalking? Chiama il 1522(interno.gov.it).gov