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Stalking (Atti Persecutori) nella legge italiana: protezione, denuncia e il termine di querela

Verificato in modo indipendenteDi Redazione di Recording Law13 min di lettura

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Stalking (Atti Persecutori) nella legge italiana: protezione, denuncia e il termine di querela

Domande frequenti

Che cosa costituisce stalking secondo la legge italiana?

L'art. 612-bis c.p. punisce la condotta reiterata, le minacce o le molestie, che provoca ansia o paura duratura e grave, un fondato timore per l'incolumità personale, o costringe la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita. Un singolo episodio non integra da solo questa definizione, sebbene possa rientrare in un reato diverso come la minaccia o la molestia.

Qual è la pena attuale per lo stalking in Italia?

La pena attuale ai sensi dell'art. 612-bis c.p., in vigore dal 17 dicembre 2025, è la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi. La pena è cambiata più volte dalla creazione del reato nel 2009; pene inferiori più datate riportate altrove descrivono periodi non più in vigore.

Quanto tempo ho per presentare una querela per stalking?

Sei mesi dal giorno in cui vieni a conoscenza della condotta, un termine più ampio dei tre mesi ordinari che si applicano alla maggior parte dei reati procedibili solo a querela. Il termine più ampio riflette il fatto che un pattern di condotta reiterata può richiedere più tempo per essere riconosciuto e documentato rispetto a un singolo episodio.

Posso ritirare una querela per stalking dopo averla presentata?

Il ritiro (remissione) deve avvenire formalmente davanti al giudice (processuale); non può avvenire semplicemente comunicandolo privatamente all'altra parte. Quando la condotta ha comportato minacce gravi e reiterate, la querela è del tutto irrevocabile e non può essere ritirata in alcun modo.

Che cos'è l'ammonimento del Questore, e in che cosa si differenzia dalla querela?

L'ammonimento è un avvertimento amministrativo preventivo che una persona può richiedere al questore prima di presentare una querela, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 11/2009. Se il questore ritiene la richiesta fondata, avverte oralmente la persona e ne redige verbale scritto. Non avvia un procedimento penale, ma se la persona ammonita commette successivamente stalking o diffonde illecitamente immagini sessuali nei confronti di chiunque, la pena per quel reato successivo è aumentata ed è procedibile d'ufficio.

Lo stalking richiede sempre che la vittima presenti una querela?

No. Lo Stato persegue automaticamente, d'ufficio, senza attendere una querela, quando la vittima è un minore o una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, o quando lo stalking è collegato a un altro reato già perseguito automaticamente dallo Stato.

Dove posso trovare aiuto se sono vittima di stalking?

Chiama il 112 o il 113 se sei in pericolo immediato. Per orientamento in qualsiasi altro momento, il numero verde antiviolenza e stalking, 1522, risponde 24 ore su 24, tutti i giorni, in italiano e in diverse altre lingue, e non è necessario aver prima presentato alcunché.

L'autore deve essere un partner attuale o precedente perché si tratti di stalking?

No. L'art. 612-bis c.p. si applica a chiunque la cui condotta reiterata soddisfi la definizione, indipendentemente da qualsiasi relazione con la vittima. Quando l'autore è il coniuge o un partner attuale o precedente, la pena è aumentata, ma tale relazione non è un requisito del reato base.

Aggiornamenti

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Fonti e riferimenti

  1. art. 612-bis c.p., Atti persecutori(normattiva.it).gov
  2. art. 612-ter c.p., Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti(normattiva.it).gov
  3. art. 8, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. L. 23 aprile 2009, n. 38, Ammonimento(normattiva.it).gov
  4. art. 124 c.p., Termine per proporre la querela. Rinuncia(normattiva.it).gov
  5. art. 152 c.p., Remissione della querela(normattiva.it).gov
  6. art. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate(normattiva.it).gov
  7. Polizia di Stato, Stalking: dalla Polizia un aiuto per vittime e operatori(poliziadistato.it).gov
  8. Dipartimento per le Pari Opportunità, 1522, numero antiviolenza e antistalking(pariopportunita.gov.it).gov
  9. Ministero dell'Interno, Sei vittima di violenza o stalking? Chiama il 1522(interno.gov.it).gov
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