Porto di coltelli in Italia: la legge e il giustificato motivo

Italia non ha un'unica «legge sui coltelli». Se portare fuori dalla propria abitazione una determinata lama sia lecito dipende dal tipo di strumento, dalle sue dimensioni, e dal fatto che chi la porta abbia un giustificato motivo per farlo. Diverse disposizioni distinte della stessa legge, la L. 18 aprile 1975, n. 110, applicano test e pene diverse a seconda di quale di queste condizioni ricorra.
Questa pagina tratta le regole di diritto penale sul porto di coltelli e di altri strumenti da taglio o da punta in Italia. Non tratta la questione distinta del possesso o dell'acquisto di un coltello, che non è soggetto alle stesse restrizioni, né il regime di licenza previsto per le armi da fuoco vere e proprie.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
La regola generale: oggetti atti ad offendere, senza giustificato motivo
L'art. 4, secondo comma, L. 110/1975 vieta di portare, fuori dalla propria abitazione o dalle sue appartenenze e senza giustificato motivo, un elenco di oggetti: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, e ogni altro strumento non espressamente considerato arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per offendere la persona.
La pena, prevista dall'art. 4, terzo comma, è attualmente l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Questo intervallo riflette due modifiche: il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 lo ha inizialmente innalzato rispetto agli importi originari del 1975, e il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159) ha nuovamente innalzato l'intervallo dell'arresto, portandolo da «sei mesi a due anni» all'attuale «uno a tre anni». Per i casi di minore gravità limitati al porto dei soli oggetti atti ad offendere, il terzo comma consente l'applicazione della sola ammenda anziché di entrambe le pene.
Questa disposizione generale è volutamente ampia. Si applica a oggetti di uso comune come un taglierino, un multiutensile o un coltello da cucina privo di spiegazione, tanto quanto a un'arma appositamente costruita, purché il porto avvenga senza giustificato motivo.
La regola specifica sui coltelli introdotta dal Decreto Sicurezza 2026
All'interno dello stesso articolo esiste ora una regola separata e più specifica per i coltelli che rispondono a determinate dimensioni. L'art. 4, ottavo comma, nel testo in vigore dal 25 aprile 2026, punisce chiunque, senza giustificato motivo, porti fuori dalla propria abitazione o dalle sue appartenenze strumenti con lama fissa da punta o da taglio di lunghezza superiore a 8 centimetri, nonché strumenti a lama pieghevole con lama di 5 centimetri o più dotati di un meccanismo di blocco o apribili con una sola mano.
La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Questo conta al di là dei numeri: la reclusione qualifica il fatto come delitto, una categoria di reato più grave rispetto alla contravvenzione, basata sull'arresto, che copre la regola generale sopra descritta.
Questa disposizione non è sempre esistita nella sua forma attuale. È stata introdotta dal Decreto Sicurezza 2026 (D.L. 24 febbraio 2026, n. 23), entrato in vigore il 25 febbraio 2026 e riferito solo alle lame fisse superiori a 8 centimetri. La legge di conversione, L. 24 aprile 2026, n. 54, in vigore dal 25 aprile 2026, ha aggiunto la previsione sui coltelli a serramanico: una lama di 5 centimetri o più con meccanismo di blocco o apertura a una mano. Un coltello a serramanico che resta sotto tale lunghezza, o che è privo di entrambe le caratteristiche, resta fuori dalla regola dell'ottavo comma e ricade invece nella disposizione generale sopra descritta.
Sanzioni amministrative accessorie
Una volta accertati i fatti costitutivi di un reato ai sensi dell'ottavo comma, gli agenti di polizia trasmettono il caso al prefetto del luogo in cui è avvenuta la violazione. Il prefetto può quindi applicare, per un periodo fino a un anno, una o più sanzioni amministrative accessorie: la sospensione della patente di guida (inclusa la patente professionale per autoveicoli o il certificato per ciclomotori), e la sospensione o il diniego della licenza di porto d'armi.
Queste sanzioni si affiancano alla pena penale, non la sostituiscono. Sono amministrative, decise dal prefetto anziché da un giudice, sebbene la notizia sia trasmessa all'autorità giudiziaria competente.
Divieti assoluti: nessuna difesa basata sul giustificato motivo
Un'ulteriore regola, separata, elimina del tutto la difesa del giustificato motivo per una categoria più ristretta di strumenti. L'art. 4-bis punisce il porto, fuori dalla propria abitazione, di un'arma per cui non è ammessa alcuna licenza, compresi gli strumenti con lama a doppio taglio e punta acuminata, gli strumenti a lama pieghevole con lama di 5 centimetri o più dotati di un meccanismo di apertura automatica a scatto, indipendentemente dalla presenza anche di un meccanismo di blocco, le lame del tipo «a farfalla», e ogni lama travisata o occultata all'interno di un altro oggetto.
La pena base è la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Aumenta da un terzo alla metà quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite, in prossimità di una scuola (i luoghi indicati dall'art. 61, n. 11-ter, c.p.), in prossimità di una banca, di un ufficio postale o di uno sportello automatico, di un parco o giardino pubblico, di una stazione ferroviaria o della metropolitana, oppure di una fermata o di un mezzo di trasporto pubblico, o in un luogo dove sono presenti assembramenti di persone o si sta svolgendo una riunione pubblica. Una condanna ai sensi di questo articolo comporta inoltre la confisca obbligatoria dello strumento.
Giustificato motivo: come funziona davvero il test
La norma imposta il giustificato motivo sul fatto che lo strumento sia chiaramente utilizzabile, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, per offendere una persona, e non su ciò per cui l'oggetto potrebbe teoricamente essere usato. Un coltello a serramanico portato in uno zaino insieme all'attrezzatura da campeggio, durante il tragitto verso un'escursione o al ritorno da essa, si colloca diversamente dallo stesso coltello portato senza alcuna spiegazione a tarda notte in un contesto non collegato.
Gli attrezzi da lavoro, l'attrezzatura sportiva in transito da o verso l'attività per cui è utilizzata, e il trasporto quotidiano di un oggetto tra due punti legittimi sono il tipo di uso che tipicamente integra un giustificato motivo. Una generica affermazione secondo cui una lama viene portata «per autodifesa» non soddisfa, da sola, lo stesso standard, poiché la norma richiede uno scopo collegato all'uso ordinario dell'oggetto, non uno scopo collegato a un possibile futuro scontro.
Scenario: due persone che portano coltelli, due esiti diversi
Un escursionista mette in uno zaino un coltello a serramanico con lama di 4 centimetri e privo di meccanismo di blocco, insieme a una tenda e all'attrezzatura da cucina, per una gita di un giorno. Anche prescindendo dal giustificato motivo, questo coltello resta interamente sotto le soglie di dimensione e di meccanismo dell'ottavo comma, quindi la più severa regola della reclusione non lo riguarda; si applica invece il test generale dell'art. 4, secondo comma, e il contesto escursionistico fornisce un autentico giustificato motivo.
Una seconda persona viene fermata a tarda notte con un coltello da cucina a lama fissa di 12 centimetri nella tasca della giacca, senza alcuna ragione dichiarata collegata al lavoro, allo sport o al trasporto tra due punti. Questa lama supera la soglia di 8 centimetri per le lame fisse prevista dall'ottavo comma, e in assenza di un giustificato motivo si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni anziché la più lieve regola generale.
In cosa questa regola si differenzia dall'art. 699 c.p.
L'art. 699 c.p. (Porto abusivo di armi) è un reato distinto e più risalente: il porto, fuori dalla propria abitazione, di un'arma vera e propria (arma propria, costruita specificamente per offendere, come un'arma da fuoco) senza essere in possesso della licenza richiesta dalla legge. La pena è l'arresto fino a sei mesi, più lieve di entrambe le regole della L. 110/1975 sopra descritte.
La distinzione è rilevante perché la L. 110/1975 disciplina le armi improprie: oggetti non costruiti come armi ma atti a offendere, oltre alla specifica categoria dei coltelli aggiunta dalla riforma del 2026. Un'arma da fuoco portata senza licenza è valutata ai sensi dell'art. 699 c.p.; un coltello da cucina, un taglierino o una lama a serramanico portati senza giustificato motivo sono invece valutati ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 4-bis della L. 110/1975.
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Domande frequenti
È illegale portare un coltello in Italia?
Dipende dalla lama e dal motivo. Un coltello portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo può rientrare in più di una regola: una lama fissa superiore a 8 centimetri, o certi coltelli a serramanico, fanno scattare la regola della reclusione da sei mesi a tre anni prevista dall'art. 4, ottavo comma, L. 110/1975, mentre altri strumenti da taglio atti a offendere rientrano nella più lieve regola dell'arresto e dell'ammenda dell'art. 4, secondo e terzo comma. Un coltello portato per un autentico motivo di lavoro, sport o trasporto è un caso diverso.
Qual è la pena attuale per il porto di un coltello con lama superiore a 8 centimetri?
Dalla modifica in vigore dal 25 aprile 2026, l'art. 4, ottavo comma, L. 110/1975 punisce il porto, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, di una lama fissa superiore a 8 centimetri, oppure di una lama pieghevole con blocco o apertura a una mano di 5 centimetri o più, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Che cosa si intende per giustificato motivo nel porto di un coltello?
La norma chiede se lo strumento sia chiaramente utilizzabile, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, per offendere una persona. In pratica ciò indica se il porto corrisponde allo scopo ordinario dell'oggetto, come il lavoro, lo sport, il campeggio o il trasporto verso tale attività o dal ritorno da essa, piuttosto che una generica affermazione di autodifesa.
La mia patente di guida può essere sospesa per il porto di un coltello?
Sì, come sanzione accessoria. Una volta accertati i fatti del reato dell'ottavo comma, il prefetto può applicare, fino a un anno, la sospensione della patente di guida oppure la sospensione o il diniego della licenza di porto d'armi, in aggiunta alla pena penale.
I coltelli a serramanico tascabili sono trattati come i coltelli a lama fissa?
Non automaticamente. Dal 25 aprile 2026, un coltello a serramanico rientra nella stessa regola della reclusione da sei mesi a tre anni di una lama fissa solo quando la sua lama è di 5 centimetri o più e ha un meccanismo di blocco o può essere aperto con una sola mano. Un coltello a serramanico più corto, o privo di entrambe le caratteristiche, è invece valutato ai sensi della regola generale sugli oggetti atti ad offendere.
È mai legale portare un coltello a doppio taglio o un coltello a farfalla?
Portarlo fuori dalla propria abitazione è vietato in modo assoluto ai sensi dell'art. 4-bis, L. 110/1975, senza che sia ammessa alcuna difesa basata sul giustificato motivo. La pena è la reclusione da uno a tre anni, ulteriormente aumentata in specifiche circostanze aggravanti, come in prossimità di una scuola o sui mezzi di trasporto pubblico.
Qual è la differenza rispetto all'art. 699 c.p.?
L'art. 699 c.p. punisce il porto, fuori dalla propria abitazione, di un'arma da fuoco vera e propria o di un'altra arma soggetta a licenza, senza essere in possesso di tale licenza: un reato distinto e meno grave (arresto fino a sei mesi). Le disposizioni della L. 110/1975 sopra descritte riguardano invece coltelli e altri oggetti atti a offendere che non sono, in senso giuridico, armi proprie.
Fonti e riferimenti
- art. 4, secondo e terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, Porto di armi od oggetti atti ad offendere (regola generale)(normattiva.it).gov
- art. 4, ottavo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, Porto di armi od oggetti atti ad offendere (regola specifica sui coltelli, testo vigente dal 25 aprile 2026)(normattiva.it).gov
- art. 4-bis, L. 18 aprile 1975, n. 110, Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio(normattiva.it).gov
- art. 699 c.p., Porto abusivo di armi(normattiva.it).gov
- art. 61, numero 11-ter, c.p., circostanza aggravante comune (luoghi rilevanti richiamati dall'art. 4-bis, L. 110/1975)(normattiva.it).gov
- Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, testo coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54 (Decreto Sicurezza)(gazzettaufficiale.it).gov
- Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica(gazzettaufficiale.it).gov