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Porto di coltelli in Italia: la legge e il giustificato motivo

Di Redazione di Recording Law13 min di lettura
Porto di coltelli in Italia: la legge e il giustificato motivo

Domande frequenti

È illegale portare un coltello in Italia?

Dipende dalla lama e dal motivo. Un coltello portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo può rientrare in più di una regola: una lama fissa superiore a 8 centimetri, o certi coltelli a serramanico, fanno scattare la regola della reclusione da sei mesi a tre anni prevista dall'art. 4, ottavo comma, L. 110/1975, mentre altri strumenti da taglio atti a offendere rientrano nella più lieve regola dell'arresto e dell'ammenda dell'art. 4, secondo e terzo comma. Un coltello portato per un autentico motivo di lavoro, sport o trasporto è un caso diverso.

Qual è la pena attuale per il porto di un coltello con lama superiore a 8 centimetri?

Dalla modifica in vigore dal 25 aprile 2026, l'art. 4, ottavo comma, L. 110/1975 punisce il porto, fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, di una lama fissa superiore a 8 centimetri, oppure di una lama pieghevole con blocco o apertura a una mano di 5 centimetri o più, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Che cosa si intende per giustificato motivo nel porto di un coltello?

La norma chiede se lo strumento sia chiaramente utilizzabile, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, per offendere una persona. In pratica ciò indica se il porto corrisponde allo scopo ordinario dell'oggetto, come il lavoro, lo sport, il campeggio o il trasporto verso tale attività o dal ritorno da essa, piuttosto che una generica affermazione di autodifesa.

La mia patente di guida può essere sospesa per il porto di un coltello?

Sì, come sanzione accessoria. Una volta accertati i fatti del reato dell'ottavo comma, il prefetto può applicare, fino a un anno, la sospensione della patente di guida oppure la sospensione o il diniego della licenza di porto d'armi, in aggiunta alla pena penale.

I coltelli a serramanico tascabili sono trattati come i coltelli a lama fissa?

Non automaticamente. Dal 25 aprile 2026, un coltello a serramanico rientra nella stessa regola della reclusione da sei mesi a tre anni di una lama fissa solo quando la sua lama è di 5 centimetri o più e ha un meccanismo di blocco o può essere aperto con una sola mano. Un coltello a serramanico più corto, o privo di entrambe le caratteristiche, è invece valutato ai sensi della regola generale sugli oggetti atti ad offendere.

È mai legale portare un coltello a doppio taglio o un coltello a farfalla?

Portarlo fuori dalla propria abitazione è vietato in modo assoluto ai sensi dell'art. 4-bis, L. 110/1975, senza che sia ammessa alcuna difesa basata sul giustificato motivo. La pena è la reclusione da uno a tre anni, ulteriormente aumentata in specifiche circostanze aggravanti, come in prossimità di una scuola o sui mezzi di trasporto pubblico.

Qual è la differenza rispetto all'art. 699 c.p.?

L'art. 699 c.p. punisce il porto, fuori dalla propria abitazione, di un'arma da fuoco vera e propria o di un'altra arma soggetta a licenza, senza essere in possesso di tale licenza: un reato distinto e meno grave (arresto fino a sei mesi). Le disposizioni della L. 110/1975 sopra descritte riguardano invece coltelli e altri oggetti atti a offendere che non sono, in senso giuridico, armi proprie.

Fonti e riferimenti

  1. art. 4, secondo e terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, Porto di armi od oggetti atti ad offendere (regola generale)(normattiva.it).gov
  2. art. 4, ottavo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, Porto di armi od oggetti atti ad offendere (regola specifica sui coltelli, testo vigente dal 25 aprile 2026)(normattiva.it).gov
  3. art. 4-bis, L. 18 aprile 1975, n. 110, Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio(normattiva.it).gov
  4. art. 699 c.p., Porto abusivo di armi(normattiva.it).gov
  5. art. 61, numero 11-ter, c.p., circostanza aggravante comune (luoghi rilevanti richiamati dall'art. 4-bis, L. 110/1975)(normattiva.it).gov
  6. Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, testo coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54 (Decreto Sicurezza)(gazzettaufficiale.it).gov
  7. Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica(gazzettaufficiale.it).gov
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