Denuncia contro Querela: la differenza che decide se un caso procede

Denuncia e querela sono due atti diversi, e confonderli è uno degli equivoci più comuni in cui ci si imbatte quando si subisce un reato, o lo si constata, in Italia. Una denuncia segnala un reato che lo Stato persegue di propria iniziativa, indipendentemente da ciò che desidera chi lo segnala. Una querela è la richiesta della persona offesa affinché l'autore del reato venga perseguito, e senza di essa alcuni reati non possono procedere affatto.
Questa pagina spiega quale atto si applica a quale tipo di reato, chi può presentare ciascuno, dove e come presentarlo, e il termine che rende questa distinzione rilevante nella pratica. Per il reato specifico dello stalking, che ha un proprio termine di querela più ampio e un proprio strumento preventivo, vedi lo stalking nella legge italiana, e per come ottenere una copia del proprio casellario giudiziale, vedi il certificato del casellario giudiziale.
Informazioni verificate il 21 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per una situazione individuale.
Che cos'è davvero una denuncia
La denuncia è l'atto con cui chiunque sia venuto a conoscenza di un reato che lo Stato persegue di propria iniziativa, un reato procedibile d'ufficio, lo porta all'attenzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia. L'art. 333 c.p.p. consente a qualsiasi privato cittadino di presentarla, oralmente o per iscritto, personalmente o tramite un rappresentante speciale. Non richiede che chi la presenta desideri un esito particolare per l'autore del reato; si limita a mettere le autorità al corrente, e una volta ricevuta la notizia, è lo Stato a decidere se e come procedere.
Per un pubblico ufficiale che venga a conoscenza di un simile reato nell'esercizio delle proprie funzioni, presentare la denuncia non è facoltativo. L'art. 331 c.p.p. lo obbliga a segnalarlo per iscritto senza ritardo, anche se il responsabile non è ancora stato identificato. Un privato cittadino non ha un obbligo analogo per un reato ordinario; presentare una denuncia è una scelta, salvo un breve elenco di reati particolarmente gravi per cui la legge la rende obbligatoria anche per un privato.
Una commerciante nota che la cassa è in ammanco dopo la chiusura e non riesce a individuare chi abbia preso il denaro. Può recarsi presso il proprio Commissariato e presentare una denuncia descrivendo quanto ha rilevato, anche senza indicare un sospettato, e gli investigatori proseguono da lì. Non deve desiderare un esito specifico per il responsabile; la segnalazione stessa avvia il procedimento, purché il reato sia tra quelli che lo Stato persegue autonomamente.
Che cos'è davvero una querela, e perché esiste
La querela è diversa non solo di nome, ma nella sostanza. È la dichiarazione della persona offesa secondo cui desidera che l'autore del reato venga perseguito, ed è richiesta prima che lo Stato possa agire per un reato procedibile a querela di parte. L'art. 120 c.p. attribuisce il diritto di querela alla persona offesa dal reato; per un minore di 14 anni o una persona interdetta per infermità mentale, tale diritto viene esercitato da un genitore o da un tutore per suo conto.
La logica è che la legge considera un insieme più ristretto di lesioni come questione riguardante innanzitutto la vittima, anziché automaticamente lo Stato, lasciando alla vittima la decisione se perseguire l'esposizione che un procedimento penale comporta. La diffamazione, la maggior parte delle lesioni personali semplici e lo stalking funzionano in questo modo; i meccanismi comuni a tutti loro sono l'oggetto del resto di questa pagina.
Il confine si sposta: una riforma del 2018 che molti non hanno ancora recepito
L'esempio più chiaro di quanto sia facile sbagliare questa distinzione è il furto. Molte persone presumono che, se subiscono un furto, lo Stato persegua automaticamente, come avviene per un reato violento. Questa presunzione era corretta prima del 9 maggio 2018. Il D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ha spostato il furto semplice ai sensi dell'art. 624 c.p., e la truffa semplice ai sensi dell'art. 640 c.p., quando non ricorre nessuna delle aggravanti elencate in ciascun articolo, da procedibile d'ufficio a procedibile a querela di parte.
Da quella data, il furto o la truffa ordinari senza circostanze aggravanti non procedono a meno che la vittima presenti una querela entro il termine descritto più avanti. Lo Stato continua a perseguire automaticamente solo in un insieme di casi più ristretto di quanto si presuma: quando la vittima è incapace per età o infermità, oppure quando ricorrono le circostanze specifiche dell'art. 625 n. 7 (furto commesso in uffici pubblici, su cose sottoposte a sequestro o pignoramento, o su cose destinate a un pubblico servizio, ma NON su cose semplicemente esposte alla pubblica fede) o n. 7-bis (furto di materiale metallico da infrastrutture pubbliche). Portare un'arma o agire in gruppo sono aggravanti che elevano la pena, ma non rendono di per sé il reato procedibile d'ufficio. Chi subisce il furto della borsa in mezzo alla folla, quando la vittima non è incapace e non ricorre nessuna delle circostanze dell'art. 625 n. 7 o n. 7-bis, deve ora presentare una querela nei termini, altrimenti il caso non procede anche una volta identificato l'autore.
A un turista viene rubato il telefono dal tavolino di un bar all'aperto mentre distoglie per un momento lo sguardo. La vittima non è incapace per età o infermità, e non ricorre nessuna delle circostanze dell'art. 625 n. 7 o n. 7-bis. Ai sensi della versione attuale dell'art. 624 c.p., si tratta di furto semplice, procedibile a querela di parte dalla riforma del 2018. Se il turista desidera che il caso venga perseguito, lui stesso, o un rappresentante che agisca per suo conto, deve presentare una querela entro il termine, non semplicemente una denuncia che descriva l'accaduto.
Le lesioni personali seguono uno schema simile ma non identico. L'art. 582 c.p. rende procedibile a querela la lesione personale ordinaria, una lesione che provoca una malattia nel corpo o nella mente. Lo Stato subentra automaticamente, d'ufficio, solo quando ricorre una delle aggravanti previste, tra cui lesioni che durano più di 20 giorni inflitte a una persona incapace per età o infermità, oppure le aggravanti elencate negli artt. 583, 583-quater e 585 c.p.
Due vicini litigano e uno spinge l'altro, che cade e necessita di qualche punto di sutura, una lesione che guarisce entro i limiti previsti dalla regola base dell'art. 582. Questo è procedibile a querela: il vicino leso deve presentare la querela entro il termine perché il caso proceda. Se la stessa spinta fosse avvenuta ai danni di una persona che l'autore sapeva essere fragile e anziana, e la lesione fosse durata più a lungo, l'aggravante relativa a una vittima incapace potrebbe rendere il caso procedibile d'ufficio, il che significa che procede indipendentemente dalla presentazione di una querela.
Il termine della querela: tre mesi non equivalgono a 90 giorni
L'art. 124 c.p. fissa il termine ordinario in tre mesi, che decorrono dal giorno in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto che costituisce il reato, e non dal giorno in cui è avvenuto, se le due date differiscono. Il termine della querela è di tre mesi, non un conteggio fisso di 90 giorni, poiché i mesi di calendario hanno durate diverse rispetto a un conteggio fisso di giorni, e la prassi giuridica italiana mantiene distinti i due concetti anziché trattare un termine mensile come un numero tondo di giorni. Il mancato rispetto del termine estingue il diritto di querela; il reato non può essere fatto rivivere presentando la querela in ritardo.
Un numero limitato di reati prevede un termine più ampio. Lo stalking, gli atti persecutori ai sensi dell'art. 612-bis c.p., concede alla persona offesa sei mesi anziché tre, riflettendo il fatto che un pattern di condotta può richiedere più tempo per essere riconosciuto e documentato rispetto a un singolo episodio; i meccanismi completi sono trattati nella pagina sullo stalking.
Dove e come presentare ciascun atto
Sia la denuncia sia la querela possono essere presentate presso qualsiasi Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o stazione dei Carabinieri, oppure direttamente presso la Procura della Repubblica, oralmente, con un agente che verbalizza quanto dichiarato, oppure per iscritto (artt. 333 e 337 c.p.p.). La querela può anche essere inviata per raccomandata con firma autenticata, o presentata a un funzionario consolare all'estero. Chi la riceve annota data e luogo della presentazione prima di trasmettere il fascicolo al pubblico ministero.
Le persone anziane e le persone con disabilità possono chiedere che la denuncia venga raccolta presso il proprio domicilio anziché recarsi in un commissariato, chiamando il 113 per richiedere il servizio. Nessuno dei due atti richiede l'assistenza di un avvocato, sebbene un rappresentante speciale possa presentarlo per conto della persona qualora questa non possa farlo autonomamente.
Ritirare una querela: la remissione
Una querela può di norma essere ritirata. L'art. 152 c.p. definisce questo atto remissione e stabilisce che estingue il reato. Se l'accusato possa impedirla è oggetto di un articolo distinto: l'art. 155 c.p. stabilisce che la remissione non ha effetto se l'accusato l'ha espressamente o tacitamente rifiutata. La remissione può essere processuale, resa formalmente davanti al giudice, oppure extraprocessuale, resa al di fuori del procedimento, ed entrambe possono essere espresse o, in alcune circostanze, tacite, desunte da una condotta incompatibile con la volontà di proseguire.
La parola «accettata» è determinante. Un ritiro produce effetto giuridico solo una volta che l'accusato lo accetta; un accusato che desideri il proprio giorno in tribunale per essere formalmente assolto, anziché vedere la questione semplicemente archiviata, può rifiutare la remissione e il procedimento prosegue. Un numero limitato di reati, tra cui lo stalking quando la condotta ha comportato minacce gravi e reiterate, rende la querela del tutto irrevocabile indipendentemente da ciò che entrambe le parti desiderino in seguito, aspetto trattato per intero nella pagina sullo stalking.
Che cosa questa pagina non fa
Questa pagina descrive le regole generali che stabiliscono se si applica una denuncia o una querela e come ciascuna venga presentata. Non indica al lettore quale delle due si applichi alla propria situazione, poiché ciò dipende dal reato specifico e dalle sue aggravanti, e non sostituisce il confronto con un professionista legale o con l'agente che raccoglie la denuncia riguardo ai fatti di un caso particolare. Per come ottenere il proprio certificato del casellario giudiziale, vedi la pagina sul casellario giudiziale; per il reato di stalking e il proprio termine più ampio, vedi atti persecutori; per la copertura più ampia dell'Italia sul sito, vedi l'hub Italia di recordinglaw.com.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra una denuncia e una querela?
Una denuncia segnala un reato che lo Stato persegue di propria iniziativa (procedibile d'ufficio); chiunque ne sia a conoscenza può presentarla, e generalmente chi la presenta non può poi ritirarla. Una querela è la richiesta della persona offesa affinché l'autore del reato venga perseguito, richiesta per un insieme più ristretto di reati (procedibili a querela di parte), e senza di essa quei casi non procedono affatto.
Ho bisogno di un avvocato per presentare una denuncia o una querela?
No. Nessuno dei due atti richiede l'assistenza di un avvocato. Puoi presentare entrambi personalmente, oralmente o per iscritto, presso una Questura, un Commissariato di Pubblica Sicurezza, una stazione dei Carabinieri o la Procura della Repubblica. Un rappresentante legale può presentarla per tuo conto qualora tu non possa farlo personalmente.
Quanto tempo ho per presentare una querela?
Il termine ordinario ai sensi dell'art. 124 c.p. è di tre mesi dal giorno in cui vieni a conoscenza del fatto che costituisce il reato, e non dal giorno in cui è avvenuto, se le due date differiscono. Tre mesi di calendario non equivalgono a un conteggio fisso di 90 giorni. Lo stalking (atti persecutori) è un'eccezione, con un termine di sei mesi; consulta la pagina sullo stalking per i dettagli.
Il furto viene sempre perseguito automaticamente in Italia?
No, non dopo una riforma del 2018. Il D.Lgs. 36/2018, in vigore dal 9 maggio 2018, ha spostato il furto semplice (art. 624 c.p.) e la truffa semplice (art. 640 c.p.), quando non ricorre nessuna delle aggravanti elencate, da procedibile d'ufficio a procedibile a querela di parte. Lo Stato continua a perseguire automaticamente quando ricorre un'aggravante, come un'arma, un gruppo organizzato, o una vittima incapace per età o infermità.
Posso ritirare una querela dopo averla presentata?
In generale sì, tramite la remissione ai sensi dell'art. 152 c.p., ma il ritiro produce effetto giuridico solo una volta che l'accusato lo accetta. Un accusato che desideri un'assoluzione formale anziché vedere la questione semplicemente archiviata può rifiutare la remissione, e il procedimento prosegue. Un numero limitato di reati, tra cui lo stalking in determinate condizioni, rende la querela del tutto irrevocabile.
Dove posso presentare una denuncia o una querela?
Entrambe possono essere presentate presso qualsiasi Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o stazione dei Carabinieri, oppure direttamente presso la Procura della Repubblica, oralmente, con un agente che verbalizza quanto dichiarato, oppure per iscritto. La querela può anche essere inviata per raccomandata con firma autenticata, o presentata a un funzionario consolare all'estero.
Che cosa succede se non rispetto il termine per la querela?
Il diritto di presentare la querela si estingue ai sensi dell'art. 124 c.p., e il caso non può più procedere su quella base. Non esiste alcuna procedura per farlo rivivere presentandolo in ritardo; il termine è considerato definitivo.
Un pubblico ufficiale è obbligato a denunciare un reato di cui viene a conoscenza al lavoro?
Sì. L'art. 331 c.p.p. obbliga un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che venga a conoscenza di un reato procedibile d'ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni a segnalarlo per iscritto senza ritardo, anche se il responsabile non è ancora stato identificato. Un privato cittadino non ha un obbligo generale analogo per un reato ordinario.
Fonti e riferimenti
- art. 333 c.p.p., Denuncia da parte di privati(normattiva.it).gov
- art. 331 c.p.p., Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio(normattiva.it).gov
- art. 337 c.p.p., Formalità della querela(normattiva.it).gov
- art. 120 c.p., Diritto di querela(normattiva.it).gov
- art. 124 c.p., Termine per proporre la querela. Rinuncia(normattiva.it).gov
- art. 152 c.p., Remissione della querela(normattiva.it).gov
- art. 624 c.p., Furto (procedibilità a querela dal 9 maggio 2018)(normattiva.it).gov
- art. 640 c.p., Truffa (procedibilità a querela dal 9 maggio 2018)(normattiva.it).gov
- art. 582 c.p., Lesione personale(normattiva.it).gov
- art. 612-bis c.p., Atti persecutori (termine di querela di sei mesi)(normattiva.it).gov
- Polizia di Stato, La denuncia(poliziadistato.it).gov
- Polizia di Stato, La querela(poliziadistato.it).gov