Querela per diffamazione in Italia: termine, procedura e cosa succede dopo

La diffamazione non diventa un caso penale da sola. Qualcuno deve avviarla, e la legge italiana concede alla persona offesa una finestra temporale ristretta per farlo. Questa pagina tratta i meccanismi: il termine, dove e come si presenta una querela, cosa succede una volta presentata e come può essere ritirata.
Per il reato in sé, cosa copre la diffamazione, come si aggrava la pena, l'aggravante Facebook e in cosa si differenzia dall'ingiuria, si veda diffamazione in Italia: un reato penale. Questa pagina presuppone quel contesto e si concentra sulla procedura. Per il quadro comparativo più ampio, si veda la panoramica sulle leggi sulla diffamazione in Italia.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per un caso specifico.
Il termine: tre mesi di calendario, e non si traduce in un conteggio fisso di giorni
Si parta da qui, perché questo è il fatto che chiude le porte se viene mancato. La diffamazione è procedibile a querela di parte: ai sensi dell'art. 597 c.p., un pubblico ministero non può perseguirla se la persona offesa non presenta attivamente una denuncia. L'art. 124 c.p. fissa poi il termine: il diritto di presentare una querela non può più essere esercitato una volta trascorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto, ossia da quando la persona offesa ne viene a conoscenza.
Tre mesi di calendario non sono la stessa misura di un semplice conteggio fisso di giorni. Un mese di calendario può durare 28, 29, 30 o 31 giorni a seconda di quale mese sia, quindi contare per mesi e contare per un numero fisso di giorni divergono a seconda di quando inizia il periodo. I tribunali italiani distinguono le due cose, e questa pagina evita volutamente di esprimere il termine come un conteggio di giorni per questo motivo.
Un esempio pratico rende concreta l'aritmetica. Supponiamo che un post diffamatorio su qualcuno compaia il 4 marzo, e la persona di cui si parla lo veda per la prima volta, e riesca a identificare chi lo ha scritto, il 10 marzo. Il periodo di tre mesi decorre dal 10 marzo al 10 giugno. Se invece quella persona avesse visto subito il post ma avesse scoperto chi lo aveva scritto solo il 2 maggio, il termine si intende generalmente decorrere dal momento in cui ha avuto un quadro ragionevolmente chiaro del fatto, il che può spostare il calcolo a una data successiva rispetto a quando il post è comparso per la prima volta. Questo scarto, tra il momento in cui qualcosa è stato pubblicato e il momento in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza effettiva, è spesso il dettaglio che determina se una querela sia ancora tempestiva.
Il termine prevede anche una particolare disposizione per il caso di decesso. Ai sensi dell'art. 597 c.p., se la persona offesa muore prima che scada il termine di tre mesi, o se il reato riguarda la memoria di una persona già deceduta, i prossimi congiunti, un genitore adottivo o un figlio adottivo possono presentare la querela al suo posto.
Dove e come si presenta una querela
L'art. 337 c.p.p. stabilisce le formalità. Una querela si propone alle stesse autorità competenti a ricevere una denuncia, che nella pratica significa qualsiasi ufficio della Polizia di Stato o dei Carabinieri, oppure direttamente presso la Procura della Repubblica, e, per chi vive all'estero, un agente consolare. Con firma autenticata, può anche essere presentata tramite un rappresentante o inviata per raccomandata.
Se la querela viene presentata oralmente, l'ufficiale che la riceve redige un verbale, un documento scritto formale, che chi la presenta (o il suo avvocato con procura speciale) firma. Quando una querela viene presentata per conto di una persona giuridica, per esempio un'attività commerciale diffamata da una recensione online fabbricata, chi la presenta per conto dell'azienda deve indicare specificamente la fonte del proprio potere di rappresentanza, non limitarsi ad affermare di averlo.
Una volta ricevuta, l'autorità attesta la data e il luogo della presentazione, identifica chi l'ha presentata, e trasmette il fascicolo al pubblico ministero. Questa trasmissione è ciò che effettivamente apre la questione al sistema di giustizia penale; presentare la querela è l'atto che avvia il procedimento, non il suo punto finale.
Le prove: cosa determina davvero se un caso porta a qualcosa
Il quadro normativo sulla diffamazione è relativamente consolidato. Ciò che di solito determina se un caso concreto abbia successo sono le prove, e in particolare due problemi pratici.
Il primo è la conservazione. Post sui social media, recensioni e messaggi possono essere cancellati, modificati o resi privati da chi li ha pubblicati, a volte nel giro di poche ore dal momento in cui hanno attirato attenzione. Gli screenshot che catturano il contenuto completo, la data e, dove visibile, l'account o il profilo che ha pubblicato sono il punto di partenza ordinario, anche se cosa costituisca una prova adeguata in un caso specifico spetta in ultima analisi all'autorità che indaga e, se si arriva a quel punto, al giudice valutare.
Il secondo è l'identificazione. Quando un post proviene da un account anonimo o con uno pseudonimo, un privato cittadino generalmente non ha un modo diretto per costringere una piattaforma a rivelare chi vi è dietro. Questo è uno dei motivi pratici per cui esiste il meccanismo della querela: una volta presentata una denuncia e aperta un'indagine dal pubblico ministero, le richieste formali a una piattaforma diventano uno strumento investigativo disponibile che un privato che agisce da solo non ha. Questa pagina descrive quel meccanismo; non lo sostituisce, e non spiega come condurre da soli quell'identificazione.
Ritirare una querela: la remissione
Una querela non è irreversibile. L'art. 152 c.p. consente la remissione, il ritiro, in qualsiasi momento prima della condanna, sia essa processuale (fatta formalmente nell'ambito del procedimento) sia extraprocessuale (fatta al di fuori di esso, che a sua volta può essere espressa o tacita). Il ritiro tacito avviene quando chi ha presentato la querela compie un atto incompatibile con la volontà di proseguirla.
C'è un limite importante che la maggior parte dei lettori non si aspetta. L'art. 155 c.p. stabilisce che la remissione non ha effetto legale se l'accusato, il querelato, la rifiuta espressamente o tacitamente. In altre parole, ritirare una denuncia richiede in genere l'accettazione della controparte; una persona accusata di diffamazione può, in linea di principio, rifiutare il ritiro e insistere affinché il procedimento continui, per esempio per essere formalmente scagionata invece di restare con un'accusa irrisolta sulla propria posizione. Una remissione non può inoltre essere sottoposta a condizioni o a un termine, anche se chi la ritira può separatamente scegliere di rinunciare a qualsiasi pretesa di restituzione o risarcimento come parte dello stesso atto.
Cosa succede dopo la presentazione
Una volta che il pubblico ministero riceve il fascicolo, la vicenda prosegue secondo le regole ordinarie applicabili a un reato procedibile a querela: indagini, una decisione su se le prove sostengano l'avanzamento del procedimento, e, dove ciò accade, la fase procedurale successiva. Presentare una querela avvia questo processo; non ne determina da sola l'esito, e questa pagina non può promettere alcuna tempistica fissa per la durata di un'indagine, perché dipende dai fatti, dalle prove disponibili e dal carico di lavoro dell'ufficio coinvolto.
La via civile, su un proprio termine separato
Una querela apre la via penale ai sensi dell'art. 595 c.p. Non è l'unica via, e non condivide lo stesso termine di quella civile. L'art. 2043 c.c. permette alla persona lesa di chiedere un risarcimento in modo indipendente, e le due vie possono procedere insieme: la persona lesa può costituirsi parte civile nel processo penale, oppure avviare un'azione civile separata. Il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p. disciplina solo la querela penale. Non estende né riduce il termine di prescrizione civile ordinario applicabile a un'azione di risarcimento, quindi chi manca il termine della querela non ha necessariamente perso ogni possibilità, anche se la via penale si chiude specificamente una volta trascorso quel termine.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per presentare una querela per diffamazione?
Tre mesi dal giorno in cui vieni a conoscenza del fatto, ai sensi dell'art. 124 c.p. Si tratta di un periodo di tre mesi di calendario, non di un conteggio fisso di giorni, e la prassi italiana tratta le due misure come diverse, perché i mesi hanno lunghezze differenti. Il termine decorre da quando sei effettivamente venuto a conoscenza della dichiarazione e, in genere, di chi l'ha fatta, non dalla data in cui la dichiarazione stessa è stata pubblicata.
Dove si presenta una querela per diffamazione in Italia?
L'art. 337 c.p.p. consente di presentare una querela presso qualsiasi autorità competente a ricevere una denuncia, nella pratica un ufficio della Polizia di Stato o dei Carabinieri, oppure direttamente presso la Procura della Repubblica, e, per chi si trova all'estero, presso un agente consolare. Può essere consegnata di persona, tramite un rappresentante con firma autenticata, oppure inviata per raccomandata.
Posso ritirare una querela dopo averla presentata?
Sì, tramite la remissione, in qualsiasi momento prima della condanna. Ai sensi dell'art. 155 c.p., il ritiro produce effetto legale solo se l'accusato non lo rifiuta. La remissione non può essere sottoposta a condizioni o a un termine, anche se chi ritira può scegliere di rinunciare anche alla propria pretesa di restituzione o risarcimento.
Cosa succede dopo aver presentato la querela?
L'autorità che la riceve registra la data e il luogo della presentazione, ti identifica, e trasmette il fascicolo al pubblico ministero, che poi indaga. Da quel momento la vicenda segue il procedimento penale ordinario per un reato procedibile a querela: il pubblico ministero può chiedere l'archiviazione del caso, oppure farlo avanzare alla fase successiva, a seconda delle prove raccolte.
Cosa faccio se non so chi ha pubblicato il contenuto diffamatorio?
È una situazione comune con gli account anonimi ed è di solito il problema pratico più difficile, non quello legale. Un privato generalmente non può costringere da solo una piattaforma a identificare un utente anonimo. Una volta presentata la querela, identificare l'autore diventa parte dell'indagine, che dispone di strumenti, come richieste formali alla piattaforma, non disponibili a un privato cittadino che agisce da solo.
Presentare una querela equivale a fare causa per danni?
No. La querela apre la via penale ai sensi dell'art. 595 c.p. Un'azione civile per danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. è un percorso separato con una propria tempistica. La persona lesa può costituirsi parte civile nel processo penale, oppure avviare un'azione civile separata, ma il termine di tre mesi per la querela disciplina solo la denuncia penale, non l'azione civile.
Il termine della querela cambia se all'inizio non riesco a identificare chi ha scritto su di me?
Il periodo di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p. decorre da quando la persona offesa ha conoscenza del fatto, che i tribunali interpretano come una conoscenza ragionevolmente certa di quanto accaduto. Stabilire esattamente quando esisteva quella conoscenza può a sua volta diventare un punto controverso, il che è un motivo per agire prontamente piuttosto che aspettare la piena certezza sull'identità dell'autore prima di presentare la querela.
Qualcun altro può presentare la querela al mio posto se sono deceduto?
L'art. 597 c.p. consente ai prossimi congiunti, a un genitore adottivo o a un figlio adottivo di presentare la querela quando la persona offesa muore prima dello scadere del termine di tre mesi, oppure quando il reato riguarda la memoria di una persona già deceduta.
Fonti e riferimenti
- art. 124 c.p., Termine per proporre la querela. Rinuncia(normattiva.it).gov
- art. 597 c.p., Querela della persona offesa ed estinzione del reato(normattiva.it).gov
- art. 152 c.p., Remissione della querela(normattiva.it).gov
- art. 155 c.p., Accettazione della remissione(normattiva.it).gov
- art. 337 c.p.p., Formalità della querela(normattiva.it).gov
- art. 595 c.p., Diffamazione(normattiva.it).gov
- art. 2043 c.c., Risarcimento per fatto illecito(normattiva.it).gov
- Polizia di Stato, Denunce online (pre-denuncia telematica, categorie incluse: diffamazione online)(poliziadistato.it).gov
- Le leggi sulla diffamazione in Italia: aspetti civili, penali e difese(recordinglaw.com)