Diffamazione in Italia: un reato penale, non solo un illecito civile

Diffamazione è uno dei termini legali più cercati in Italia, e la prima cosa che vale la pena sapere, per un lettore abituato a un sistema giuridico anglosassone, è quella che cambia di più il modo di leggere il resto di questa pagina: in Italia, diffamare qualcuno è un reato. L'art. 595 del codice penale si trova nel Libro Secondo, tra i delitti contro la persona, non nel codice civile insieme a contratti e illeciti, e prevede la reclusione, non solo un risarcimento, come possibile conseguenza.
Questa pagina descrive cosa copre il reato, come si aggrava la pena a seconda delle modalità con cui è stata fatta la dichiarazione, perché un post su Facebook viene trattato come un articolo di giornale, e in cosa la diffamazione si differenzia dal più lieve illecito di insultare qualcuno in sua presenza. Per la procedura e i termini per agire, si veda come presentare una querela per diffamazione, e per una panoramica comparativa più ampia della normativa italiana in materia di diffamazione si veda la panoramica sulle leggi sulla diffamazione in Italia.
Informazioni verificate il 20 luglio 2026. Questa pagina fornisce informazioni legali di carattere generale e non costituisce consulenza legale per un caso specifico.
Cosa punisce esattamente l'art. 595 c.p.
Il codice penale definisce la diffamazione in un'unica frase densa: chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente (quello relativo alla persona offesa presente, trattato più avanti), offende l'altrui reputazione comunicando con più persone, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Due elementi sono determinanti. Primo, la persona di cui si parla non deve essere presente quando viene fatta la dichiarazione. Secondo, la dichiarazione deve raggiungere almeno altre due persone; dirlo a una sola persona non basta. Reputazione qui significa la considerazione di cui gode una persona presso gli altri, quindi il reato tutela come una persona è vista dalla propria comunità, non solo come si sente riguardo a se stessa. Un quarto comma aggrava ulteriormente la pena quando l'offesa riguarda un corpo politico, amministrativo o giudiziario; la maggior parte dei casi che un lettore probabilmente affronta riguarda un bersaglio individuale, quindi il resto di questa pagina si concentra su quel caso.
La scala delle pene, e un esempio pratico
Il reato base è solo il livello minimo. Due aggravanti alzano il tetto a seconda di come è stata fatta la dichiarazione.
| Forma del reato | Pena |
|---|---|
| Diffamazione base (art. 595, primo comma) | Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro |
| Attribuzione di un fatto determinato (secondo comma) | Reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2.065 euro |
| Commessa a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, o in atto pubblico (terzo comma) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro |
Si prenda un caso concreto. Un cliente pubblica una recensione di un piccolo ristorante affermando falsamente che il proprietario abbia occultato un'ispezione sanitaria fallita che avrebbe mandato dei clienti in ospedale. Questo attribuisce un fatto specifico e verificabile, superando la soglia del secondo comma, e poiché la recensione è visibile a chiunque cerchi il ristorante raggiunge anche un pubblico indeterminato, che è ciò a cui mira il terzo comma. Quando entrambe le aggravanti si applicano alla stessa dichiarazione, è la fascia del terzo comma, reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro, a inquadrare il caso, con l'elemento del fatto determinato valutato al suo interno.
La diffamazione su Facebook e sugli altri social media
Questa è la sezione per cui la maggior parte dei lettori è arrivata qui. L'aggravante del terzo comma, «a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», è stata scritta decenni prima che esistessero i social media, ma i tribunali italiani, inclusa la Corte di Cassazione, la applicano ai normali post sui social media in modo ormai consolidato. Il ragionamento riguarda la portata, non il nome della piattaforma: un post su un profilo pubblico o semi-pubblico può raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone, che è esattamente ciò a cui mira l'aggravante.
L'aggravante non richiede che il bersaglio sia nominato esplicitamente. Se un post descrive qualcuno con dettagli sufficienti perché altri possano capire di chi si tratta, l'identificabilità è sufficiente. Un residente che pubblica in un gruppo Facebook pubblico del condominio accusando «la signora dell'interno 4» di rubare pacchi, senza fare il nome, può comunque far scattare l'aggravante se la descrizione permette agli altri condomini di identificarla.
Non tutte le chat di gruppo, però, rientrano in questa categoria. Un messaggio in un piccolo gruppo WhatsApp chiuso di cinque familiari non è automaticamente un mezzo di pubblicità, perché manca la capacità di raggiungere un pubblico indeterminato. Può comunque configurare diffamazione, perché raggiunge almeno due persone mentre il soggetto è assente, ma la fascia aggravata dipende dalla reale portata del gruppo, non dal numero dei suoi membri.
Diffamazione contro ingiuria: il confine è chi è presente
La fonte di confusione più comune su questo argomento è il confine tra diffamazione e ingiuria. Si riduce a una sola domanda: la persona di cui si parlava era presente quando è stata fatta la dichiarazione?
| Diffamazione (art. 595 c.p.) | Ingiuria (ex art. 594 c.p.) | |
|---|---|---|
| Il bersaglio è presente | No | Sì |
| Natura giuridica oggi | Reato penale | Illecito civile |
| Sanzione | Reclusione fino a 1 anno, o fino a 2 o 3 anni con le aggravanti sopra descritte, oppure multa | Sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro, o da 200 a 12.000 euro se si attribuisce un fatto determinato o avviene alla presenza di più persone |
| Chi decide | Un tribunale penale, dopo una querela | Il tribunale civile competente per l'azione di risarcimento |
| Azione collegata | Un'azione civile separata ai sensi dell'art. 2043 c.c. può procedere in parallelo | Il risarcimento si chiede nello stesso procedimento civile |
L'ingiuria, insultare qualcuno in sua presenza o in comunicazione diretta con lui, era un reato ai sensi dell'art. 594 c.p. Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha abrogato del tutto l'art. 594 e ha trasformato la condotta in un illecito civile. Offendere l'onore o il decoro di una persona mentre è presente, o tramite una comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica a lei diretta, comporta oggi una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro, che sale da 200 a 12.000 euro se si attribuisce un fatto determinato o l'offesa avviene alla presenza di più persone. Questa sanzione è irrogata dal tribunale civile e versata alla Cassa delle ammende, insieme al normale risarcimento del danno, in un'aula civile, non penale.
La verità non è una difesa automatica
Diversamente da quanto molti lettori abituati a sistemi di common law danno per scontato, dire qualcosa di vero su una persona non è, di per sé, una difesa contro la diffamazione. L'art. 596 c.p. vieta in generale di provare la verità o la notorietà di quanto attribuito alla persona offesa. Esistono tre eccezioni, ma si aprono solo quando il reato consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, un fatto specifico piuttosto che un insulto generico: la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto riguarda le sue funzioni, è già aperto un procedimento penale per il fatto attribuito, oppure il querelante chiede formalmente al giudice di accertare se il fatto sia vero.
Il limite è facile da trascurare e va nella direzione opposta a quella che la maggior parte dei lettori presume. Quando le parole non attribuiscono alcun fatto specifico, nessuna delle tre eccezioni è nemmeno applicabile, quindi la prova della verità è esclusa del tutto. Al di fuori di queste situazioni, la sola verità non risolve un caso, e le esimenti di cronaca e critica sono di solito la strada che conta davvero.
Due difese di rilevanza costituzionale affiancano l'art. 596: il diritto di cronaca, il diritto di riportare notizie, e il diritto di critica, il diritto di esprimere una valutazione critica, entrambi riconducibili all'art. 21 della Costituzione ed entrambi più circoscritti di un generico «ho detto la verità». La prassi consolidata richiede una verifica diligente dei fatti, un genuino interesse pubblico, e la continenza, un linguaggio che resti proporzionato al punto che si vuole sostenere invece di essere gratuitamente umiliante. Una recensione dura ma fondata sulla condotta di un personaggio pubblico nell'esercizio delle sue funzioni è cosa diversa da un'accusa mascherata da un linguaggio il cui unico vero scopo è umiliare.
Presentare una querela, e l'azione civile in parallelo
La diffamazione non si procede da sola. L'art. 597 c.p. la rende punibile a querela della persona offesa: un pubblico ministero non può perseguirla se la persona offesa non presenta attivamente una querela, e l'art. 124 c.p. le concede tre mesi, dal giorno in cui viene a conoscenza del fatto, non dal giorno in cui è stata fatta la dichiarazione. Tre mesi di calendario non equivalgono aritmeticamente a novanta giorni, perché i mesi hanno lunghezze diverse, e la prassi italiana tratta le due misure come distinte. I meccanismi completi, dove presentare la querela, cosa deve contenere e cosa succede dopo, sono trattati nella pagina dedicata alla presentazione della querela.
La via penale non esclude quella civile. L'art. 2043 c.c., la norma generale italiana sull'illecito civile, permette alla persona lesa di chiedere un risarcimento in modo indipendente, e nella pratica spesso si costituisce parte civile direttamente nel processo penale invece di avviare due procedimenti separati.
Una riforma in discussione, non ancora legge
La diffamazione a mezzo stampa è oggetto di proposte di riforma in Parlamento da anni, rivolte principalmente a eliminare il carcere come pena per i giornalisti. Nessuna è stata approvata. Ciò che è realmente cambiato è arrivato dalla Corte Costituzionale, non dal Parlamento: la sentenza n. 150 del 2021 ha dichiarato incostituzionale la pena detentiva minima obbligatoria che una separata legge sulla stampa del 1948 prevedeva per la diffamazione aggravata a mezzo stampa, ritenendo che obbligare un giudice a incarcerare un giornalista comprima la funzione di controllo della stampa. Quella sentenza ha lasciato intatto e costituzionalmente legittimo l'art. 595, terzo comma: la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa restano disponibili a discrezione del giudice. Affermare che l'Italia ha depenalizzato la diffamazione a mezzo stampa è prematuro; alla data di verifica di questa pagina, non è ancora avvenuto.
Domande frequenti
La diffamazione è un reato in Italia?
Sì. La diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p. è un reato penale: reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro per il reato base, che sale a una reclusione da sei mesi a tre anni o a una multa non inferiore a 516 euro se commessa a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. È diverso dal modello statunitense, dove la diffamazione è normalmente solo un'azione civile.
Qual è la differenza tra diffamazione e ingiuria?
La diffamazione si applica quando la persona di cui si parla non è presente e si comunica con almeno altre due persone. L'ingiuria si applicava quando la persona offesa era presente, ma il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 l'ha depenalizzata: è oggi un illecito civile con una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro, non un reato.
Un post su Facebook costituisce diffamazione?
I tribunali italiani, inclusa la Corte di Cassazione, trattano i post pubblici o semi-pubblici sui social media come rientranti nell'aggravante del terzo comma dell'art. 595, il mezzo di pubblicità, perché un post può raggiungere un numero indeterminato di persone. Questo vale anche quando il bersaglio non è nominato direttamente, purché sia identificabile.
Posso difendermi dimostrando che quello che ho detto è vero?
Non automaticamente, e l'eccezione è più circoscritta di quanto sembri a prima vista. L'art. 596 c.p. esclude la prova della verità, e le sue eccezioni si applicano solo quando il reato consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, un fatto specifico. Quando questa condizione è soddisfatta, la verità può essere provata se la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto riguarda le sue funzioni, se è già aperto un procedimento penale sul fatto, oppure se il querelante chiede formalmente al giudice di accertarne la verità. Quando non è stato attribuito alcun fatto specifico, la prova della verità è esclusa del tutto. Le esimenti del diritto di cronaca e del diritto di critica possono scusare separatamente una dichiarazione, ma solo con verifica diligente, genuino interesse pubblico e continenza.
La riforma per abolire il carcere per la diffamazione a mezzo stampa è già legge?
No. Le proposte di riforma sulla diffamazione a mezzo stampa circolano in Parlamento da anni senza essere state approvate. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la pena detentiva minima obbligatoria prevista dalla separata legge sulla stampa del 1948 con la sentenza n. 150 del 2021, ma ha lasciato in vigore l'art. 595, terzo comma, con reclusione o multa a discrezione del giudice. La diffamazione resta un reato penale pienamente vigente.
Posso essere citato in giudizio e perseguito penalmente per la stessa dichiarazione?
Sì. Il reato ai sensi dell'art. 595 c.p. e un'azione civile per danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. sono separati e possono procedere insieme. La persona lesa può costituirsi parte civile nel processo penale, oppure avviare un'azione civile separata.
Quanto tempo ha la persona offesa per agire?
La diffamazione è procedibile a querela di parte: il procedimento va avanti solo se la persona offesa presenta querela. L'art. 124 c.p. fissa un termine di tre mesi di calendario dal giorno in cui viene a conoscenza del fatto, che non equivale a un semplice conteggio di giorni, perché i mesi hanno lunghezze diverse. Quel termine è inoltre distinto dal termine di prescrizione civile ordinario applicabile all'azione di risarcimento parallela.
Conta chi sono io quando faccio la dichiarazione?
Può contare. L'art. 595, quarto comma, aumenta la pena quando l'offesa riguarda un corpo politico, amministrativo o giudiziario, oppure un'autorità che opera come collegio. Le regole sulla presenza e sul mezzo di pubblicità si applicano indipendentemente da chi sia l'autore della dichiarazione.
Fonti e riferimenti
- art. 595 c.p., Diffamazione(normattiva.it).gov
- art. 596 c.p., Esclusione della prova liberatoria(normattiva.it).gov
- art. 597 c.p., Querela della persona offesa ed estinzione del reato(normattiva.it).gov
- art. 124 c.p., Termine per proporre la querela. Rinuncia(normattiva.it).gov
- art. 2043 c.c., Risarcimento per fatto illecito(normattiva.it).gov
- D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, Abrogazione di reati (art. 594 c.p., ingiuria)(normattiva.it).gov
- D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 4, Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie(normattiva.it).gov
- Corte Costituzionale, sentenza n. 150 del 2021 (pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa)(cortecostituzionale.it).gov
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero)(normattiva.it).gov
- Cass. pen., Sez. V, 23 giugno 2021, n. 24579 (diffamazione aggravata a mezzo Facebook, art. 595 c.3 c.p.)(giustizia.it).gov
- Le leggi sulla diffamazione in Italia: aspetti civili, penali e difese(recordinglaw.com)